Sentenza del 24/10/2023 n. 2723 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Processo tributario - Appello - Nuovi documenti - Deposito - Condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'intimazione di pagamento per circa € 2.912.399,05 relativa a due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. Il ricorrente contestava: nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza del titolo, prescrizione del credito, mancata allegazione degli atti presupposti e mancata indicazione della base di calcolo/aliquote e criteri per gli interessi. In primo grado la CTP aveva accolta parzialmente l'opposizione annullando l'intimazione limitatamente ai crediti per IVA, IRAP e IRPEF per il 2007-2008, ritenendo non provata la notifica degli avvisi da parte dell'Amministrazione.
La decisione
In appello l'Agenzia delle Entrate ha depositato nuovi documenti (avviso di deposito presso la casa comunale e raccomandata con prova di giacenza). La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello (richiamando la giurisprudenza della Cassazione) e ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento in base alla corrispondenza tra i numeri cronologici di notificazione e i timbri sugli avvisi. Ha quindi accolto l'appello dell'Agenzia, rigettato l'appello incidentale del contribuente e dichiarato integrale conferma dell'intimazione di pagamento. Il contribuente è stato condannato alle spese per entrambi i gradi del giudizio, liquidate in € 5.000,00.
Norme richiamate
art. 58
Interpretato con richiamo alla giurisprudenza di legittimità per stabilire che l'art. 58 consente la produzione di qualsivoglia documento in appello senza la restrizione prevista per altre fonti di prova; legittima quindi l'ammissione di documenti nuovi in secondo grado.
art. 140 c.p.c.
Richiamato in relazione alla raccomandata informativa e all'avviso di deposito presso la casa comunale come elementi documentali relativi alla notifica degli atti.
art. 1335 (richiamato nella giurisprudenza)
Riferito dalla giurisprudenza richiamata per la presunzione di conoscenza dell'atto quando il plico è stato consegnato al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento; in pratica la consegna/giacenza della raccomandata produce una presunzione che grava sull'eventuale destinatario di fornire la prova contraria.
Cass. Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per affermare il principio che in appello è consentita la produzione di ogni documento senza le limitazioni previste per altre prove, confermando l'autonomia della disciplina sull'ammissione documentale in secondo grado.
Cass. sentenza 25 gennaio 2023, n. 2359 (e richiamo a giurisprudenza consolidata)
Richiamata in tema di prescrizione: conferma che i tributi erariali (imposte dirette e IVA) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, con conseguente rigetto della dedotta prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- In appello la produzione di nuovi documenti è ammissibile e, se i documenti provengono da fonti ufficiali o risultano coerenti con altri elementi probatori (es. numeri cronologici, timbri), possono sanare lacune probatorie rilevate in primo grado.
- La prova della regolare notifica può essere desunta da avvisi di deposito, ricevute di giacenza e timbri ufficiali; ove tali elementi indichino la consegna o la giacenza al domicilio risultante, sorge una presunzione di conoscenza che grava sul destinatario l'onere di provare il contrario.
- Se il documento prodotto in appello è idoneo a stabilire la regolarità dell'azione amministrativa (es. notifica degli avvisi), l'eventuale rilievo contrario del contribuente richiede una prova specifica per scalfire la presunzione.
- La prescrizione dei crediti tributari erariali segue la regola della prescrizione ordinaria decennale; eccezioni vanno provate convincendo il giudice con riferimento a norme o fatti che interrompano o sospendano tale termine.
- L'appello incidentale del contribuente deve fornire elementi nuovi e probanti se intende rimettere in discussione fatti che risultano provati con documenti ufficiali depositati dall'Amministrazione in appello.
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