Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 2723 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

Processo tributario - Appello - Nuovi documenti - Deposito - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'intimazione di pagamento per circa € 2.912.399,05 relativa a due avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008. Il ricorrente contestava: nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, illegittimità dell'iscrizione a ruolo per mancanza del titolo, prescrizione del credito, mancata allegazione degli atti presupposti e mancata indicazione della base di calcolo/aliquote e criteri per gli interessi. In primo grado la CTP aveva accolta parzialmente l'opposizione annullando l'intimazione limitatamente ai crediti per IVA, IRAP e IRPEF per il 2007-2008, ritenendo non provata la notifica degli avvisi da parte dell'Amministrazione.

La decisione

In appello l'Agenzia delle Entrate ha depositato nuovi documenti (avviso di deposito presso la casa comunale e raccomandata con prova di giacenza). La Corte ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello (richiamando la giurisprudenza della Cassazione) e ha ritenuto provata la regolare notifica degli avvisi di accertamento in base alla corrispondenza tra i numeri cronologici di notificazione e i timbri sugli avvisi. Ha quindi accolto l'appello dell'Agenzia, rigettato l'appello incidentale del contribuente e dichiarato integrale conferma dell'intimazione di pagamento. Il contribuente è stato condannato alle spese per entrambi i gradi del giudizio, liquidate in € 5.000,00.

Norme richiamate

  • art. 58

    Interpretato con richiamo alla giurisprudenza di legittimità per stabilire che l'art. 58 consente la produzione di qualsivoglia documento in appello senza la restrizione prevista per altre fonti di prova; legittima quindi l'ammissione di documenti nuovi in secondo grado.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla raccomandata informativa e all'avviso di deposito presso la casa comunale come elementi documentali relativi alla notifica degli atti.

  • art. 1335 (richiamato nella giurisprudenza)

    Riferito dalla giurisprudenza richiamata per la presunzione di conoscenza dell'atto quando il plico è stato consegnato al domicilio risultante dall'avviso di ricevimento; in pratica la consegna/giacenza della raccomandata produce una presunzione che grava sull'eventuale destinatario di fornire la prova contraria.

  • Cass. Ordinanza 7 luglio 2021, n. 19368

    Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata per affermare il principio che in appello è consentita la produzione di ogni documento senza le limitazioni previste per altre prove, confermando l'autonomia della disciplina sull'ammissione documentale in secondo grado.

  • Cass. sentenza 25 gennaio 2023, n. 2359 (e richiamo a giurisprudenza consolidata)

    Richiamata in tema di prescrizione: conferma che i tributi erariali (imposte dirette e IVA) sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, con conseguente rigetto della dedotta prescrizione quinquennale.

Massime di principio

  • In appello la produzione di nuovi documenti è ammissibile e, se i documenti provengono da fonti ufficiali o risultano coerenti con altri elementi probatori (es. numeri cronologici, timbri), possono sanare lacune probatorie rilevate in primo grado.
  • La prova della regolare notifica può essere desunta da avvisi di deposito, ricevute di giacenza e timbri ufficiali; ove tali elementi indichino la consegna o la giacenza al domicilio risultante, sorge una presunzione di conoscenza che grava sul destinatario l'onere di provare il contrario.
  • Se il documento prodotto in appello è idoneo a stabilire la regolarità dell'azione amministrativa (es. notifica degli avvisi), l'eventuale rilievo contrario del contribuente richiede una prova specifica per scalfire la presunzione.
  • La prescrizione dei crediti tributari erariali segue la regola della prescrizione ordinaria decennale; eccezioni vanno provate convincendo il giudice con riferimento a norme o fatti che interrompano o sospendano tale termine.
  • L'appello incidentale del contribuente deve fornire elementi nuovi e probanti se intende rimettere in discussione fatti che risultano provati con documenti ufficiali depositati dall'Amministrazione in appello.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.