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Sentenza

Sentenza del 24/10/2023 n. 1053 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato l'appello del contribuente e ha confermato la pronuncia di primo grado favorevole all'Agenzia. Il contribuente è stato condannato a rifondere le spese dei gradi di giudizio (appello, cassazione e giudizio di rinvio) per un totale di 4.500 euro oltre agli accessori di legge.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento riferiti all'anno 2011 fondati su operazioni bancarie ritenute non giustificate. Il primo giudice (CTP Grosseto) rigettò il ricorso del contribuente; la motivazione della sentenza di primo grado riportava però, per errore materiale, parti testuali copiate da una sentenza relativa al 2010. Il contribuente propose appello deducendo esclusivamente la nullità della sentenza per difetto di motivazione (copy–paste). La CTP regionale di Firenze respinse l'appello ritenendo l'errore meramente materiale e che due delle tre censure del ricorso 2011 erano comunque trattate nella motivazione copiata; la Cassazione annullò la sentenza di appello per omessa pronuncia su una delle questioni richiamando l'art. 360, comma 1, n. 4 cpc e rimise il giudizio. Al rinvio il giudice ha verificato che il contribuente, in sede di appello originario, non aveva dedotto le questioni di merito mancanti e che l'appello si era limitato al vizio di rito, rendendolo inammissibile ai sensi dei principi richiamati; pertanto la questione è stata esaminata nel senso della conferma della pronuncia di primo grado favorevole all'Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Cassazione ha ritenuto che l'omessa pronuncia su una questione d'appello integri vizio censurabile ai sensi di questa norma come 'error in procedendo', giustificando la cassazione e il rinvio.

  • art. 112 c.p.c.

    principio di motivazione delle decisioni

    Richiamato come parametro cui l'omessa o errata motivazione può essere riferita; la Corte di legittimità ha collegato la violazione del dovere di motivazione all'omessa pronuncia esaminabile in cassazione.

  • art. 36, d.lgs. n. 546/1992

    Norma del processo tributario richiamata congiuntamente all'art. 112 c.p.c. per la valutazione delle omissioni nella motivazione e nella pronuncia del giudice tributario.

  • art. 384 c.p.c.

    In caso di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio deve conformarsi a quanto disposto dalla Corte di cassazione; pertanto il giudice del rinvio ha esaminato le questioni indicate dalla Cassazione nei limiti imposti.

  • art. 59, comma 1 e art. 56, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati i principi secondo i quali un appello fondato esclusivamente su vizi di rito è ammissibile solo se il vizio comporterebbe la rimessione al primo giudice; altrimenti l'appello deve contenere anche il gravame di merito.

  • art. 353 e 354 c.p.c.

    Norme sul rinvio alle indagini del primo giudice e sulla rimessione che giustificano quando un vizio di rito può legittimare la prosecuzione dell'appello solo se conduce alla rimessione.

  • art. 391 bis c.p.c.

    Strumento processuale per impugnare le pronunce della Corte di cassazione (revocazione); la Corte ha osservato che chi intende contestare un'ordinanza della Cassazione avrebbe dovuto ricorrere per revocazione, altrimenti le questioni restano assorbite.

Massime di principio

  • Un vizio di motivazione dovuto a un errore materiale (es. copy–paste) non determina automaticamente la nullità della sentenza se la motivazione è, nel complesso, applicabile alle questioni decise.
  • Un appellante che deduca solo vizi di rito senza impugnare il merito rischia l'inammissibilità dell'appello, salvo che il vizio denunciato comporti la rimessione al primo giudice.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello può essere censurata in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cpc come 'error in procedendo'; la Cassazione può cassare e rinviare per fare esaminare la questione omessa.
  • Se la Corte di cassazione emette un'ordinanza che indica un vizio o dirige il giudice del rinvio, il giudice di rinvio è tenuto a conformarsi; tuttavia, l'efficacia pratica può essere limitata se la parte non aveva formulato originariamente il motivo in modo adeguato.
  • Per conservare efficacia processuale delle doglianze, è necessario impostare l'appello in modo completo: dedurre i vizi di rito e proporre contestualmente i motivi di merito se il vizio di rito non comporta automaticamente la rimessione.
  • Se si intende contestare un'ordinanza o decisione della Corte di cassazione, la via ordinaria è la revocazione (art. 391 bis c.p.c.); la mancata impugnazione con gli strumenti idonei può precludere il riesame in sede di rinvio.

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