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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20323/2025 del 20/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di restituzione di euro 100,00 versati per il contributo dovuto al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Il pagamento era stato effettuato in base alla disciplina poi ritenuta illegittima per effetto di pronunce della Corte di giustizia UE, del TAR Lazio e del Consiglio di Stato, che hanno inciso sulla misura del contributo stabilito dal decreto ministeriale 6 ottobre 2011. Il ricorrente ha sostenuto che la domanda dovesse essere trattata come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con giurisdizione del giudice ordinario, deducendo che l'Amministrazione avrebbe già riconosciuto in via generale la non debenza e la restituzione delle somme. I Ministeri hanno resistito affermando che il riconoscimento idoneo a radicare la giurisdizione ordinaria deve essere formale, specifico e riferito al singolo contribuente. La Corte d'appello aveva invece ritenuto la natura tributaria del contributo e la conseguente giurisdizione del giudice tributario sulla domanda di rimborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato che la giurisdizione spetta al giudice tributario. Ha ritenuto che il contributo per il permesso di soggiorno abbia natura tributaria e che la giurisdizione ordinaria, in materia di rimborso di tributi, sia configurabile solo se l'Amministrazione abbia formalmente riconosciuto il diritto al rimborso del singolo contribuente e abbia quantificato la somma dovuta, oppure se la certezza dell'indebito derivi da una sentenza passata in giudicato. Nel caso concreto, l'annullamento del decreto ministeriale e le circolari amministrative non bastano a trasformare la controversia in un ordinario indebito di diritto comune, mancando un riconoscimento individuale del credito restitutorio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per la novità della questione e la Corte ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 2-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    la disposizione prevede il contributo richiesto per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno, qualificato nella decisione come prelievo avente caratteri tributari.

  • art. 14-bis, d.lgs. n. 286 del 1998

    la destinazione del gettito al Fondo rimpatri e alle spese istruttorie è valorizzata come indice della natura tributaria del contributo.

  • art. 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    attribuisce la giurisdizione generale tributaria sulle controversie relative ai tributi, compresi i rimborsi, salvo i casi eccezionali di riconoscimento formale del credito o di giudicato.

  • art. 19, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente tra le norme che, a suo dire, radicherebbero la giurisdizione o comunque la devoluzione al contenzioso tributario.

  • art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dal ricorrente a sostegno della propria tesi sulla tutela del diritto al rimborso.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato come base dell'azione di indebito oggettivo; la Corte precisa però che, in materia di tributi, tale azione radica la giurisdizione ordinaria solo in presenza di un espresso riconoscimento del rimborso per il singolo contribuente o di giudicato sull'indebito.

  • art. 5 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso in tema di giurisdizione.

  • art. 37 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso in tema di difetto di giurisdizione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in prossimità dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al rimborso di somme versate a titolo di tributo, la giurisdizione tributaria resta la regola generale anche quando il contribuente prospetti la domanda come ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c.
  • La giurisdizione ordinaria può essere esclusivamente ravvisata se l'Amministrazione abbia riconosciuto formalmente, in modo specifico e riferito al singolo contribuente, il diritto alla restituzione e abbia quantificato la somma dovuta, senza residui margini di contestazione su an o quantum del rimborso.
  • L'annullamento di un atto amministrativo generale che aveva determinato l'importo del contributo non basta, da solo, a trasformare la pretesa restitutoria in un indebito di diritto comune devoluto al giudice ordinario.
  • Il carattere tributario di un prelievo può desumersi anche dalla sua destinazione a finanziare spese pubbliche o fondi pubblici, in assenza di un rapporto sinallagmatico con una prestazione corrispettiva.
  • I precedenti favorevoli alla giurisdizione ordinaria non sono utilmente invocabili se si fondano sulla formazione di un giudicato interno già intervenuto sulla giurisdizione, e non su un principio generale diverso da quello qui applicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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