Cassazione Civile, Ordinanza n. 13618/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due distinti avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2004: uno emesso nei confronti della società, con ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP di ricavi ritenuti non contabilizzati perché derivanti da operazioni di compravendita; l’altro emesso nei confronti del socio al 33% di una compagine a ristretta base partecipativa, per attribuirgli pro quota gli utili extra-bilancio presuntivamente distribuiti. La società e il socio avevano impugnato gli atti avanti al giudice tributario, ma i ricorsi erano stati respinti sia in primo grado sia in appello. In cassazione la società denunciava soprattutto il difetto assoluto di motivazione della sentenza regionale, l’omesso esame delle sue difese sul merito della pretesa, la violazione delle garanzie sul contraddittorio endoprocedimentale e la mancata rilevazione di vizi dell’avviso; il socio lamentava la violazione del giudicato/prejudizialità tra i due giudizi, l’omessa pronuncia su alcuni motivi, la nullità dell’avviso per mancata allegazione di quello societario, l’illegittimità della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio e ulteriori omissioni di pronuncia nel merito.
La decisione
La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso della società limitatamente al primo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR sia nulla per motivazione apparente o comunque inferiore al "minimo costituzionale", poiché ha trascurato di esaminare le specifiche censure sulla infondatezza sostanziale della pretesa e si è limitata a richiamare in modo generico la sentenza di primo grado e l’accertamento con adesione. Di conseguenza dichiara assorbiti gli altri motivi della società. Quanto al ricorso del socio, dichiara inammissibile il primo motivo per sopravvenuta carenza di interesse, rigetta il secondo e il terzo, e accoglie il quarto motivo perché, caduto l’accertamento societario per effetto del vizio motivazionale, viene meno il necessario riscontro fattuale della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio al socio; assorbe il quinto motivo. Entrambe le sentenze impugnate sono cassate con rinvio alla CTR in diversa composizione per nuovo esame dell’intera vicenda e regolazione delle spese.
Norme richiamate
invocato dal socio per sostenere la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il giudizio relativo alla società e quello relativo al socio; la Corte non accoglie la censura nel caso concreto
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per la dedotta nullità dell’avviso di accertamento del socio per mancata allegazione dell’atto presupposto societario
art. 7 L. 31 luglio 2000, n. 212
richiamato a sostegno delle doglianze sul contenuto e sulla motivazione degli atti impositivi e sulle garanzie del contribuente
richiamato per le censure di omessa pronuncia formulate da entrambi i ricorrenti
richiamato dal socio nel motivo relativo alla presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio
richiamati dal socio per contestare il ricorso a presunzioni e il riparto dell’onere della prova
richiamato dal socio in relazione agli effetti del giudicato della controversia societaria
art. 53 Cost.
richiamato dal socio in connessione alla pretesa tributaria e al criterio di capacità contributiva
richiamato dalla società per denunciare la mancata valutazione delle prove e delle allegazioni
richiamato dalla società per contestare l’apprezzamento delle risultanze probatorie
art. 32 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla società in tema di deposito e valutazione degli atti nel processo tributario
richiamato per il vizio di motivazione della sentenza
richiamato per il contenuto della motivazione della decisione
art. 111, comma 6, Cost.
utilizzato come parametro del dovere di motivazione sufficiente della sentenza
art. 12, comma 7, L. 31 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla società per la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale
art. 24 L. 7 gennaio 1929, n. 4
richiamato dalla società in relazione alla mancata elevazione e notifica del processo verbale di chiusura delle operazioni istruttorie
artt. 6, comma 1, e 10, comma 1, L. 31 luglio 2000, n. 212
richiamati dalla società a sostegno delle garanzie del contribuente e della buona amministrazione tributaria
artt. 3, 24, 97 e 111 Cost.
richiamati dalla società a fondamento delle censure di illegittimità per carenza di garanzie procedimentali e difetto di tutela difensiva
richiamato per affermare che il socio di s.r.l. può consultare la documentazione sociale, sicché la motivazione per relationem dell’avviso a lui notificato è sufficiente
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione non affronta in modo recognoscibile le specifiche doglianze decisive delle parti e si riduce a formule generiche o al semplice rinvio alla decisione di primo grado, collocandosi sotto il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132 c.p.c.
- Nel processo tributario, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione, anche implicitamente, esclude la fondatezza delle ulteriori deduzioni incompatibili con il decisum espresso.
- In caso di accertamento nei confronti di società a ristretta base partecipativa, l’avviso notificato al socio può essere motivato per relationem richiamando l’accertamento societario, poiché il socio ha accesso alla documentazione sociale e agli elementi giustificativi dell’atto presupposto.
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-bilancio opera come regola probatoria in presenza di un accertamento valido a carico della società; se però l’accertamento societario viene travolto per vizi propri, viene meno il necessario riscontro fattuale della pretesa verso il socio.
- Quando la censura principale della società sull’invalidità della sentenza che ha confermato l’accertamento è accolta, i motivi del socio fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili possono restare privi del necessario supporto probatorio e devono essere rivalutati dal giudice di rinvio.
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