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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20063 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2003 e 2004, relativi all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai fini IVA e IRAP. Hanno sostenuto, da un lato, che la società era stata cancellata dal registro delle imprese nel luglio 2006, prima del processo verbale di constatazione del settembre 2009 e della notifica degli avvisi; dall’altro, che non era stata considerata la rilevanza di un accertamento con adesione che, secondo loro, era stato sottoscritto dalla società e dai soci. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo, relativo alla cancellazione della società, è stato dichiarato infondato: l’estinzione della società di persone non elimina i rapporti obbligatori, che si trasferiscono ai soci, i quali subentrano anche nella legittimazione processuale; la cancellazione, quindi, non esclude di per sé la possibilità di notificare gli avvisi ai soci e di chiamarli in giudizio. Il secondo motivo, sull’accertamento con adesione, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: i ricorrenti non avevano riportato il contenuto dell’atto né indicato puntualmente dove la questione fosse stata dedotta e riproposta nei precedenti gradi; la documentazione allegata solo alla memoria non poteva rimediare al vizio. Condanna dei contribuenti alle spese in favore dell’Agenzia, liquidate in 2.750 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito; dichiarati sussistenti i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, c.c.

    La censura fondata su questa disposizione è stata respinta nel caso concreto: la cancellazione della società di persone comporta la sua estinzione, ma i rapporti obbligatori non si estinguono e si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata per i motivi di ricorso in cassazione. Il primo motivo è stato esaminato e respinto; il secondo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria può illustrare o chiarire motivi già validamente formulati, ma non può integrare motivi originariamente inammissibili né sanare l’omessa indicazione degli elementi necessari a verificarne la fondatezza.

  • D.L. 19 giugno 1997, n. 218, art. 2, comma 3

    La norma era invocata dai contribuenti a sostegno della rilevanza dell’accertamento con adesione. La Corte non ne ha esaminato il merito, perché il motivo non descriveva adeguatamente il contenuto dell’atto né la sua deduzione nei precedenti gradi.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    La norma era indicata nel motivo relativo all’accertamento con adesione, ma la Corte non ne ha valutato l’applicazione sostanziale, avendo dichiarato inammissibile la censura per difetto di autosufficienza.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    La norma era richiamata dai ricorrenti nella censura sull’accertamento con adesione; la Corte non ha deciso la questione nel merito, perché il motivo non consentiva di verificarne la rilevanza.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese ne determina l’estinzione, ma non cancella automaticamente i debiti sociali: i rapporti obbligatori si trasferiscono ai soci secondo il regime di responsabilità applicabile, e i soci possono subentrare nella posizione processuale della società.
  • Chi contesta un avviso notificato dopo la cancellazione della società non può fondare la difesa soltanto sulla successiva estinzione dell’ente: occorre considerare la successione dei soci nei rapporti e nella legittimazione processuale.
  • In cassazione, per far valere un accordo o un accertamento con adesione, il ricorrente deve riportarne gli elementi rilevanti e indicare con precisione dove la questione è stata introdotta e riproposta nei gradi precedenti. La produzione di atti o documenti solo con una memoria non sana un motivo inammissibile.
  • La memoria depositata in cassazione serve a illustrare motivi già ammissibili, non a modificarli o completarli dopo la scadenza del termine per proporre ricorso.

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