Sentenza del 07/10/2015 n. 20021 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia n. 47/20/11, che aveva respinto il suo appello e confermato l’annullamento degli avvisi ICI e della contestazione sanzionatoria. Gli atti riguardavano le annualità 2003-2006 e si basavano sulla rendita catastale attribuita alla centrale idroelettrica di Edolo: il Comune sosteneva che la rendita rettificata dall’Ufficio fosse ancora quella risultante in catasto e che dovessero essere inclusi nel calcolo anche turbine, pompe e opere idrauliche. Ha dedotto violazione delle norme ICI e della norma interpretativa sul classamento delle centrali idroelettriche, nonché insufficiente motivazione della CTR per avere ritenuto che il Comune avesse introdotto in appello un diverso presupposto impositivo. Ha inoltre invocato il giudicato sopravvenuto formatosi sulla rendita della centrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune e cassato la sentenza impugnata, rinviando a una diversa sezione della CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato riconosciuto che la sentenza della CTR n. 60/63/12, passata in giudicato dopo il rinvio disposto dalla Cassazione, aveva stabilito l’inclusione nella valutazione catastale dei gruppi pompe-turbine e delle opere idrauliche e del sottosuolo. Per le annualità ancora controverse, il giudice di rinvio dovrà quindi determinare ICI e sanzioni applicando la rendita catastale di euro 4.076.916,30, inserita in atti dal 19 luglio 2013. La deduzione del Comune relativa al giudicato sopravvenuto è stata ritenuta ammissibile in cassazione; le precedenti sentenze invocate da ENEL non sono state considerate vincolanti per questa controversia, perché fondate su ragioni processuali e riferite a una diversa vicenda. La Corte non ha liquidato direttamente il tributo né le sanzioni: tale accertamento spetta al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Consegue che, nel caso di specie, deve trovare accoglimento il ricorso del Comune di Edolo e la sentenza impugnata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Lombardia - sezione staccata di Brescia, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, determinerà il tributo ICI e le sanzioni dovuti con riferimento alle annualità di riferimento, facendo applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, per le annualità ancora in contestazione, della rendita catastale di Euro 4.076.916,30, inserita in atti dal 19.7.2013 n. 34156.1/2013, così fissata a seguito del passaggio in giudicato della succitata sentenza della CTR n. 60/63/12, per gli immobili oggetto della denuncia DOCFA del 1997.
Per le annualità ancora contestate, la base imponibile ICI va determinata applicando la rendita catastale di euro 4.076.916,30, divenuta definitiva e inserita in atti il 19 luglio 2013; spetta al giudice di rinvio liquidare conseguentemente il tributo e le sanzioni.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
Il giudice di rinvio, con riferimento alla predetta centrale- ricordando i principi affermati da questa Corte, che "ai fini della determinazione della rendita catastale il valore del complesso è comprensivo di impianti e sovrastrutture allorquando gli stessi si configurino come immobili per destinazione. E quindi deve tenersi conto delle turbine ed in genere delle parti strutturalmente connesse, anche se fisicamente non incorporate nel suolo (Cass. Civ. Sez. Trib., sent. n. 16824/2006), ovvero gli elementi essenziali della centrale, incorporati alla stessa e non separabili senza una sostanziale alterazione del bene complesso (Cass. Civ. Sez. Trib., sent n. 13319/2006)"- ha statuito che "in base a tale principio, devono essere inclusi nella valutazione degli immobili non soltanto i gruppi pompe-turbine, ma altresì le opere idrauliche di superficie, quali gallerie e canali di scarico nonchè le opere del sottosuolo e cioè le condotte forzate, le finestre di raccordo e le gallerie di derivazione".
Nella rendita catastale di una centrale idroelettrica vanno considerati gli impianti e le opere che costituiscono immobili per destinazione o elementi essenziali del complesso, inclusi gruppi pompe-turbine, opere idrauliche di superficie e opere sotterranee.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
Ciò sia in ragione dei principi affermati da questa Corte in tema di giudicato riguardo ai rapporti tributali di durata (cfr. la già citata Cass. n. 13916/2006), sia in forza di quanto statuito da questa Corte medesima sulla portata applicativa della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1 (cfr. Cass. civ. sez. unite 9 febbraio 2011, n. 3160 e successive conformi, tra le quali Cass. civ. sez. unite 15 febbraio 2011, n. 3666; Cass. civ. sez. 5 11 novembre 2011, n. 23600), secondo cui detta norma, nel prevedere che a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica alfine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso.
Una rendita catastale non può essere utilizzata ai fini ICI prima della sua notificazione; una volta notificata, può però essere applicata anche a annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
La Corte ha esaminato le censure di violazione o falsa applicazione di legge e di insufficiente motivazione dedotte dal Comune e ha accolto il ricorso, cassando la decisione di appello con rinvio.
Principio del giudicato esterno nei rapporti tributari di durata
Si tratta di giudicato formatosi successivamente alla proposizione, da parte dell'Ente locale, del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità e, come tale, sotto il profilo temporale, ne è ammissibile la sua deduzione per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. unite 16 giugno 2006, n. 13916).
Un giudicato sopravvenuto può essere dedotto per la prima volta in cassazione se si è formato dopo l’introduzione del giudizio di legittimità; nei rapporti tributari di durata, il giudicato sui presupposti rilevanti può incidere sulle annualità ancora controverse.
Massime di principio
- La rendita catastale rilevante per l’ICI non è utilizzabile prima della notifica dell’atto che la attribuisce o modifica; una volta notificata, può incidere anche su annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
- Per le centrali idroelettriche la stima catastale può includere turbine, pompe e opere idrauliche o sotterranee quando siano elementi essenziali o immobili per destinazione del complesso, anche se non materialmente incorporati nel suolo.
- Il giudicato formatosi sulla rendita o su presupposti della base imponibile può essere dedotto in cassazione anche se sopravvenuto durante il giudizio, quando riguarda la medesima situazione e le annualità ancora controverse.
- Una pronuncia definitiva sulla rendita catastale vincola la determinazione del tributo per le annualità interessate, ma la quantificazione concreta dell’imposta e delle sanzioni può restare affidata al giudice di rinvio.
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