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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20027 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’avviso di accertamento riguardava l’IRES 2006: l’Agenzia aveva recuperato a tassazione canoni percepiti dall’Autorità per la concessione di aree demaniali portuali e non dichiarati, oltre a interessi e sanzioni. Dopo l’accoglimento del ricorso dell’Autorità da parte della CTP di Trieste e il rigetto dell’appello dell’Ufficio da parte della CTR del Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 116/11/13, depositata il 5 dicembre 2013), l’Agenzia ha proposto un unico motivo di Cassazione, denunciando violazione degli artt. 74 e 73 del TUIR e della legge n. 84/1994. Sosteneva che i canoni fossero imponibili, se non come redditi d’impresa, almeno come redditi fondiari o redditi diversi da dichiarare. Contestava inoltre che la CTR avesse richiamato la motivazione di una precedente sentenza senza affrontare tale ulteriore questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto insussistente la violazione di legge: la decisione della CTR non si fondava su un’esenzione soggettiva generalizzata, ma sulla natura pubblicistica dell’attività svolta dall’Autorità portuale nella gestione e concessione del demanio marittimo, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La Corte ha escluso che i canoni potessero essere tassati come redditi fondiari o diversi, rilevando che l’Agenzia non aveva fornito elementi concreti per dimostrare che l’Autorità avesse agito al di fuori della veste di pubblica autorità. L’Agenzia è stata condannata a rifondere all’Autorità 10.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, e al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 74, comma 2, lett. a) (già art. 88, comma 2)

    la natura oggettiva stessa dell'esclusione dalla soggezione alla tassazione in sede d'imposta diretta, derivante dall'esercizio da parte dell'ente pubblico non economico di funzioni statali (art. 88, comma 2, ora art. 74, comma 2, lett. a) che rende non praticabile il criterio proposto della tassazione come redditi di natura fondiaria.

    L’esclusione dall’imposizione diretta discende, nel caso deciso, dall’esercizio di funzioni pubbliche da parte dell’ente non economico; non è limitata alla qualificazione dei proventi come redditi d’impresa e impedisce di assoggettare gli stessi canoni a tassazione come redditi fondiari.

  • Legge n. 84/1994, artt. 6, comma 4, 12 e 18, ultimo comma

    inducono a ritenere pubblica l'attività di gestione del demanio marittimo da parte delle Autorità portuali anche attraverso lo strumento della concessione, nel quadro delle finalità istituzionali proprie dell'ente pubblico non economico

    Le disposizioni richiamate qualificano come pubblicistica la gestione del demanio marittimo svolta dall’Autorità portuale anche mediante concessioni; in assenza di elementi concreti di un’attività svolta fuori dalla veste di pubblica autorità, i relativi canoni non sono imponibili secondo la decisione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente soccombente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Per gli enti pubblici non economici, la tassabilità dei proventi va valutata considerando la natura concreta dell’attività e la veste in cui l’ente opera: quando la gestione rientra nell’esercizio di funzioni istituzionali e di pubblica autorità, l’esclusione dall’imposizione diretta può operare anche se l’attività produce canoni.
  • La percezione di canoni per la concessione di beni demaniali non basta, da sola, a qualificare i proventi come redditi imponibili fondiari o diversi: occorre verificare se l’ente agisca come autorità pubblica o come soggetto di diritto privato.
  • Chi sostiene che l’ente pubblico abbia svolto un’attività commerciale o comunque estranea alle funzioni pubbliche deve indicare elementi concreti a sostegno; nel caso deciso l’Amministrazione non li aveva forniti.
  • Un precedente richiamato dal giudice può essere utilizzato per una controversia analoga quando il principio e la motivazione risultano pertinenti alla questione effettivamente controversa; la Corte ha comunque verificato che la decisione impugnata fosse idonea a rispondere anche alla prospettazione dell’Agenzia sui redditi fondiari.

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