Sentenza del 07/10/2015 n. 20023 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR della Lombardia n. 273/64/10, che aveva accolto l’appello di ENEL contro l’avviso di liquidazione dell’acconto ICI 2003, ritenendo applicabile la rendita DOCFA proposta dalla società dopo l’annullamento della maggiore rendita catastale. Il Comune ha dedotto: (1) violazione delle norme ICI, perché la rendita d’ufficio non era stata definitivamente eliminata e l’avviso successivo ne costituiva una rinnovazione di notifica; (2) violazione delle norme sulla rendita delle centrali idroelettriche, sostenendo che nella stima dovessero essere comprese turbine e altre componenti essenziali; (3) insufficiente motivazione sul fatto che la rendita d’ufficio risultava ancora vigente in catasto. Ha inoltre invocato il giudicato sopravvenuto della sentenza CTR Lombardia n. 60/63/12, relativa alla medesima centrale e alle annualità 2003-2006.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassato la sentenza impugnata e rinviato a una diversa sezione della CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto decisivo il giudicato formatosi sulla sentenza CTR n. 60/63/12: per la centrale di Edolo esso ha stabilito che la rendita deve includere gruppi pompe-turbine, opere idrauliche di superficie e opere del sottosuolo. Le precedenti sentenze invocate da ENEL sulle sanzioni ICI non costituivano invece giudicato sostanziale sulla determinazione della rendita. In sede di rinvio, l’acconto ICI 2003 dovrà essere determinato applicando la rendita catastale di Euro 4.076.916,30, inserita in atti dal 19 luglio 2013. La Corte non ha liquidato direttamente l’imposta né regolato le spese, demandando entrambe le questioni al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2
Consegue che, nel caso di specie, deve trovare accoglimento il ricorso del Comune di Edolo e la sentenza impugnata cassata con rinvio a diversa sezione della CTR della Lombardia - sezione staccata di Brescia, che, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, determinerà l'acconto ICI dovuto per l'annualità di riferimento (2003), facendo applicazione, ai fini della determinazione della base imponibile, per detta annualità ancora in contestazione, della rendita catastale di Euro 4.076.916,30, inserita in atti dal 19.7.2013 n. 34156.1/2013, così fissata a seguito del passaggio in giudicato della succitata sentenza della CTR n. 60/63/12, per gli immobili oggetto della denuncia DOCFA del 1997.
Per la base imponibile ICI 2003 va utilizzata la rendita catastale di Euro 4.076.916,30 definita con la pronuncia passata in giudicato, non quella inferiore dichiarata da ENEL con DOCFA.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies, convertito dalla L. 31 maggio 2005, n. 88
Trattandosi della stessa centrale idroelettrica con riferimento alla quale è ancora controversa tra le parti la quantificazione dell'ICI dovuta nei confronti del Comune di Edolo riguardo all'acconto ICI 2003, non v'è dubbio che detta statuizione abbia sul punto l'efficacia del giudicato esterno contrastante con la pretesa di ENEL Produzione S.p.A. di applicare, in ragione delle sopra ricordate vicende processuali, la rendita catastale proposta dalla contribuente in sede di procedura DOCFA, che escludeva, dal calcolo della rendita catastale, i suddetti impianti.
La rendita delle centrali idroelettriche deve comprendere gli impianti essenziali della centrale, inclusi pompe e turbine, quando il giudicato ne abbia accertato la rilevanza per la stima catastale.
L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 1
secondo cui detta norma, nel prevedere che a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell'impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell'ICI, ma non esclude affatto l'utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità "sospese", ovverosia suscettibili di accertamento e/o liquidazione e/o rimborso.
Una rendita catastale attribuita o modificata è utilizzabile ai fini ICI solo dopo la notificazione, ma, una volta notificata, può essere applicata anche ad annualità ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.
Codice civile, art. 2909
Esse, tuttavia, sono inidonee all'acquisizione della natura del giudicato sostanziale, ex art. 2909 c.c. , sul merito della determinazione della rendita catastale, quanto alla base imponibile ai fini ICI, trattandosi in ogni caso di pronunce di rigetto dei ricorsi del Comune avverso le sentenze della CTR che avevano, rigettando gli appelli dell'Ente contro le sentenze di primo grado, ritenuto l'illegittimità degli avvisi di liquidazione con correlative determinazione delle sanzioni.
Il giudicato sostanziale sulla rendita richiede una decisione sul merito della sua determinazione; pronunce che decidono sulla legittimità degli avvisi o sulle sanzioni, senza decidere quel merito, non producono tale effetto.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 3
È il parametro processuale indicato per i motivi di ricorso basati sulla violazione o falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso del Comune.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
È il parametro processuale invocato per la censura di insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo relativo alla rendita risultante dagli atti catastali.
Massime di principio
- Un giudicato formatosi su un altro giudizio tributario può incidere su una controversia relativa a un’annualità diversa quando riguarda lo stesso rapporto o presupposto fattuale e la medesima rendita; l’efficacia va però verificata in concreto e non si estende automaticamente a decisioni che hanno trattato questioni diverse.
- Per le centrali idroelettriche, la rendita catastale può includere turbine, pompe e opere idrauliche, anche se non materialmente incorporate nel suolo, quando siano componenti essenziali e non separabili senza alterare sostanzialmente il complesso.
- La rendita catastale non può essere utilizzata ai fini ICI prima della sua notificazione; una volta notificata, può applicarsi anche a annualità ancora aperte ad accertamento, liquidazione o rimborso.
- La rendita dichiarata dal contribuente con DOCFA non prevale necessariamente su quella attribuita dall’Ufficio: in caso di rettifica, occorre considerare l’esito definitivo del giudizio sulla stima e le componenti che il giudicato ha stabilito di includere.
- Una decisione su avvisi ICI o sanzioni non determina, da sola, un giudicato sul merito della rendita catastale: occorre che la pronuncia abbia effettivamente deciso la congruità o la determinazione della rendita.
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