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Sentenza

Sentenza del 07/10/2015 n. 20039 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR relativi agli anni d’imposta 1984 e 1985, emessi per maggiori ricavi da commercio di vino non contabilizzati. L’Ufficio aveva prodotto fatture reperite presso clienti della ditta, contestate dal contribuente quanto alla loro emissione e alle firme di quietanza. Nel ricorso per cassazione, le eredi hanno sostenuto, da un lato, che il giudice di rinvio avesse violato il giudicato interno e i limiti del rinvio, attribuendo valore probatorio ad altri documenti nonostante il disconoscimento delle firme; dall’altro, che gli indizi valorizzati non fossero presunzioni gravi, precise e concordanti. Hanno inoltre eccepito un giudicato esterno relativo all’anno 1985.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione di giudicato esterno, perché l’accertamento relativo a una specifica annualità non si estende automaticamente ad altri periodi d’imposta, salvo che riguardi elementi condizionanti e inderogabili comuni. Ha giudicato infondato il primo motivo: il giudice di rinvio poteva esaminare le questioni di fatto rimaste irrisolte e fondare la pretesa fiscale su elementi diversi dalle firme disconosciute, in particolare sulla corrispondenza tra i numeri delle bolle indicati nelle fatture e quelli di moduli prenumerati rinvenuti inutilizzati presso l’abitazione del contribuente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, poiché il quesito di diritto era generico e astratto e non collegava la regola invocata alla decisione e ai fatti di causa. Restano confermate le decisioni di merito sugli avvisi; le sanzioni pecuniarie erano state annullate dalla CTR perché, dopo la morte del contribuente, l’obbligazione sanzionatoria non era trasmissibile agli eredi. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, a rimborsare all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    la sentenza del giudice tributario, che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta, fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicchè, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni

    Il giudicato fa stato nei limiti dell’accertamento compiuto e non si estende automaticamente a un’altra annualità tributaria solo perché vi siano elementi storici comuni.

  • Art. 394 c.p.c.

    Ora, nel corso dei precedenti gradi di merito, definiti sulla sola base della preliminare questione giuridica dell'applicabilità dell'art. 214 c.p.c. e ss, non erano stati affrontati gli aspetti di merito inerenti l'apprezzamento intrinseco del disconoscimento, operato dal R., delle firme di quietanza apposte sulle fatture di vendita reperite presso ditte terze. Questa Corte, accogliendo il ricorso basato su unico plurimo motivo (violazione di norme di diritto e vizio motivazionale), ha risolto la questione giuridica dell'applicabilità, in astratto, nel processo tributario, dell'istituto della verificazione della scrittura privata disconosciuta, rinviando al giudice di merito, per l'esame anche delle questioni di fatto rimaste irrisolte.

    Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato dalla pronuncia di cassazione e dalle preclusioni già maturate, ma può esaminare le questioni di fatto rimaste irrisolte quando la cassazione ha accolto il ricorso anche per vizio motivazionale e ha rinviato per il loro esame.

  • Art. 384, comma 1, c.p.c.

    nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo

    Quando la cassazione è pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto e non può modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti già acquisiti. Nel caso concreto, la Cassazione precisa che il rinvio comprendeva anche l’esame delle questioni fattuali rimaste irrisolte.

  • Art. 214 c.p.c.

    Può in effetti considerarsi ormai jus receptum il principio secondo cui, in forza del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, nel processo tributario trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture

    Il disconoscimento della scrittura privata è applicabile anche nel processo tributario; per le firme contestate sulle quietanze, la controparte che intenda avvalersi della scrittura deve chiedere la verificazione.

  • Art. 2729 c.c.

    La C.T.R. ha tuttavia ritenuto che, malgrado la mancata verificazione delle firme di quietanza apposte sulle fatture di vendita, disconosciute dal contribuente, la pretesa fiscale (debenza di maggiori imposte a fronte di maggiori ricavi non contabilizzati) risultava parimenti fondata, tenuto conto di altri elementi, di per sè dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, quali la corrispondenza tra i numeri di bolla di accompagnamento indicati nelle fatture e le bolle di accompagnamento rinvenute inutilizzate (modelli prenumerati) presso l'abitazione del contribuente.

    La censura sulla valutazione delle presunzioni non è stata esaminata nel merito: è stata dichiarata inammissibile perché il quesito di diritto non era specifico e non individuava il contrasto tra la regola applicata e quella proposta. La CTR aveva ritenuto significativi la corrispondenza dei numeri delle bolle e il rinvenimento dei relativi moduli presso il contribuente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    In altri termini, il quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. deve comprendere (tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339) sia la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito sia la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice sia ancora la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie.

    Il quesito di diritto deve essere specifico e collegare i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e la diversa regola che si sostiene applicabile; un quesito astratto o generico comporta l’inammissibilità del motivo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2

    Può in effetti considerarsi ormai jus receptum il principio secondo cui, in forza del rinvio alle norme del codice di procedura civile operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, nel processo tributario trova applicazione l'istituto del disconoscimento delle scritture

    Il rinvio alle norme del codice di procedura civile comporta che nel processo tributario si applichino le regole sul disconoscimento delle scritture private.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su un’annualità tributaria non si trasferisce automaticamente a un’altra: occorre verificare se la prima decisione abbia accertato un elemento comune dotato di valore condizionante e inderogabile anche per la diversa annualità.
  • Nel processo tributario è possibile disconoscere una scrittura privata secondo le regole del codice di procedura civile. Se la controparte non chiede la verificazione, il giudice non deve utilizzare la scrittura disconosciuta come prova.
  • Il disconoscimento di una firma non esclude che la pretesa fiscale sia dimostrata con altri elementi autonomi, valutati nel loro insieme secondo i requisiti delle presunzioni; la prova della provenienza della fattura e quella dell’avvenuto pagamento non coincidono necessariamente.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto stabilito dalla Cassazione e le preclusioni già maturate. Se, però, le questioni fattuali non erano state esaminate e il rinvio ne consente la valutazione, il giudice può decidere la controversia sulla base degli elementi di fatto rimasti irrisolti.
  • Un motivo di ricorso fondato su una violazione di legge deve formulare un quesito concreto, che indichi i fatti rilevanti, la regola applicata e quella alternativa invocata; un’interrogazione teorica e generica può comportare l’inammissibilità.
  • Le sanzioni pecuniarie tributarie, secondo quanto deciso nel caso, non si trasmettono agli eredi del contribuente deceduto.

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