Sentenza del 07/10/2015 n. 20025 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento notificati nel 2007 per IRPEG relativa agli anni 2002-2005. L’Ufficio aveva incluso nel reddito imponibile i canoni per concessioni demaniali portuali, qualificandoli come redditi fondiari; per il 2002 aveva inoltre contestato altre entrate del servizio ferroviario e la detrazione di ritenute su contributi regionali e camerali. L’Autorità sosteneva che, quale ente gestore del demanio, fosse esente ai sensi dell’art. 74 TUIR. Dopo l’accoglimento dei ricorsi da parte della CTP di Trieste e il rigetto degli appelli dell’Agenzia da parte della CTR del Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia ha impugnato la decisione in Cassazione: con il primo motivo ha contestato l’esenzione e la qualificazione dei canoni; con il secondo ha denunciato l’omessa pronuncia sull’imponibilità delle ulteriori entrate del 2002; con il terzo l’omessa pronuncia sulla detrazione delle ritenute d’acconto.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché il ricorso non trascriveva il contenuto degli avvisi di accertamento, necessario per verificare quale pretesa tributaria vi fosse stata effettivamente formulata. Ha accolto il secondo e il terzo motivo: la CTR non aveva deciso, neppure implicitamente, sulle autonome questioni relative alle altre entrate del 2002 e alle ritenute detratte, limitandosi a considerare assorbente l’esenzione dell’Autorità. La sentenza della CTR è stata quindi cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata a una diversa sezione della CTR del Friuli Venezia Giulia, anche per le spese del giudizio di Cassazione. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla tassabilità delle singole entrate o sulla spettanza delle ritenute.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la natura di atto amministrativo dell'avviso di accertamento, secondo quanto più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte in materia
Il ricorso per cassazione che fonda una censura sul contenuto di un avviso di accertamento deve riportare gli elementi dell’atto necessari a comprendere e verificare la doglianza. Nel caso concreto l’omessa trascrizione ha determinato l’inammissibilità del primo motivo.
Art. 112 c.p.c.
non è sufficiente ad integrare la decisione, neppure implicita, di rigetto dello specifico motivo d'appello
Il giudice deve pronunciarsi sulle autonome domande o censure ritualmente proposte. Una valutazione di assorbimento riferita a una questione diversa non equivale a una decisione, neppure implicita, sulle questioni indipendenti.
Massime di principio
- Quando si impugna in Cassazione un accertamento tributario, occorre riportare o localizzare con precisione il contenuto degli atti amministrativi su cui si fonda la censura; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il giudice d’appello deve esaminare separatamente ogni motivo che riguardi un autonomo capo o una questione indipendente. La decisione su una questione ritenuta assorbente non consente di omettere l’esame di altre contestazioni autonome.
- L’accoglimento in Cassazione per omessa pronuncia comporta normalmente la cassazione con rinvio: non decide automaticamente chi abbia ragione sul merito delle questioni lasciate senza esame.
- L’esito processuale va distinto dall’esito sostanziale: qui l’Agenzia ha ottenuto la cassazione parziale e il rinvio, ma la Corte non ha stabilito definitivamente la tassabilità delle ulteriori entrate né l’illegittimità della detrazione delle ritenute.
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