Sentenza del 07/10/2015 n. 20028 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava diciannove accertamenti catastali relativi a immobili demaniali situati nell’area portuale di Trieste e concessi a terzi. L’Autorità portuale contestava le categorie catastali attribuite dall’Ufficio e chiedeva per tutti gli immobili la categoria E/1, sostenendone la strumentalità rispetto all’attività istituzionale dello scalo. La CTP di Trieste aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR del Friuli Venezia Giulia, con sentenza depositata il 15 luglio 2014, aveva confermato la decisione, ritenendo gli immobili funzionali alla stazione marittima. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse omesso di esaminare i classamenti diversi da D/8; 2) omesso esame di fatti decisivi, affermando che in 14 ricorsi non era stata attribuita la categoria D/8 e che gli immobili non erano utilizzati da viaggiatori o personale, ma erano magazzini o depositi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi si fondavano su una lettura errata della sentenza della CTR: questa aveva indicato analiticamente, per ciascun immobile, i dati identificativi e le categorie attribuite (C/2, C/3, A/10, D/7 o D/8), distinguendole dal precedente classamento generale in D/8. I motivi sono quindi risultati basati su un presupposto fattuale smentito dalla decisione e carenti, inoltre, di adeguata autosufficienza ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il secondo motivo era anche precluso perché la sentenza d’appello costituiva una doppia conforme sulle medesime questioni di fatto, ai sensi dell’art. 348-ter, comma 4, c.p.c., rispetto al nuovo art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte ha ritenuto sanato il vizio di notifica nei confronti dell’Autorità portuale per la sua costituzione; non ha disposto l’integrazione del contraddittorio verso il Comune, in considerazione dell’inammissibilità del ricorso e della ragionevole durata del processo. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a ciascuna parte costituita 2.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, ed è stato dichiarato dovuto l’ulteriore contributo unificato pari a quello del ricorso principale.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia o di mancato esame non è fondata quando il presupposto fattuale denunciato è smentito dal contenuto effettivo della sentenza impugnata.
Art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Entrambi i motivi, articolati su un presupposto di fatto assolutamente contraddetto dalla puntuale lettura della sentenza impugnata, debbono ritenersi pertanto inammissibili, non essendo la formulazione di entrambi idonea a soddisfare il requisito di autosufficienza con riferimento alla esposizione dei fatti di causa di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che si presenta fortemente lacunosa anche in ordine all'indicazione delle parti
Il ricorso per Cassazione deve esporre in modo autosufficiente e completo i fatti di causa e le parti coinvolte. Una ricostruzione lacunosa, o fondata su una rappresentazione incompatibile con la sentenza impugnata, può rendere inammissibili i motivi.
la nuova formulazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, così come anche i limiti d'impugnazione ex art. 348 ter c.p.c, si applicano anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, in quanto il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha condizioni di specialità.
La disciplina restrittiva del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo si applica anche al giudizio tributario di Cassazione; la materia tributaria non costituisce, su questo punto, un regime speciale.
Nel caso di specie deve pertanto ritenersi sussistente la preclusione al ricorso per cassazione, per il motivo di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 4.
Quando l’appello è respinto sulla base delle stesse ragioni di fatto poste a fondamento della decisione di primo grado, la cosiddetta doppia conforme preclude il ricorso per Cassazione fondato sul motivo di omesso esame di un fatto decisivo.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrendone i presupposti, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione è essenziale confrontarsi fedelmente con la motivazione della sentenza impugnata: se la censura attribuisce al giudice un’affermazione che la decisione non contiene, il motivo può risultare inammissibile.
- Il ricorso deve esporre con precisione i fatti rilevanti e identificare correttamente le parti; una ricostruzione lacunosa può violare il requisito di autosufficienza.
- In presenza di doppia conforme sulle questioni di fatto, non è normalmente proponibile il motivo di Cassazione per omesso esame di un fatto decisivo previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- La disciplina del motivo di omesso esame e della doppia conforme si applica anche alle controversie tributarie.
- La costituzione della parte destinataria può sanare il vizio della notifica che la riguarda; inoltre, l’integrazione del contraddittorio può essere omessa quando il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile e l’adempimento non sarebbe utile alla decisione.
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