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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10720/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso, ha cassato la sentenza d’appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda della società finanziaria nei confronti del Comune di Siracusa. Ha inoltre condannato la società resistente al pagamento delle spese di lite dei tre gradi di giudizio.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società finanziaria aveva concesso due prestiti personali a un dipendente comunale, estinguibili mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento al datore di lavoro, e successivamente altri due prestiti alla stessa conduttrice di rapporti analoghi, anch’essi collegati al trattamento stipendiale presso il Comune. I contratti erano stati notificati all’ente, che aveva rilasciato atti di benestare. Dopo l’inadempimento dei mutuatari, la finanziaria aveva chiesto di accertare la responsabilità contrattuale del Comune per fatto degli ausiliari, sostenendo che l’ente dovesse rispondere ex art. 1228 c.c. dell’inadempimento dei finanziamenti. Il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Comune; la Corte d’appello, invece, aveva ritenuto applicabile l’art. 1228 c.c. e condannato in solido anche il Comune. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, censurando in sintesi: la motivazione sulla causalità e sull’applicazione dell’art. 1228 c.c.; la qualificazione del rapporto tra dipendenti e Comune; il mancato rilievo di un certificato comunale che escludeva un rapporto di lavoro; la ritenuta perfezione dei contratti mediante delegazione di pagamento e il concorso di colpa della finanziaria. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi e assorbiti gli altri, affermando che il Comune non era parte dei rapporti obbligatori di finanziamento, essendo i dipendenti i soli debitori verso la finanziaria, sicché non poteva operare la responsabilità dell’art. 1228 c.c. per fatti di ausiliari nell’adempimento di un’obbligazione dell’ente inesistente.

Norme richiamate

  • art. 1228 c.c.

    Salvo diversa volontà delle parti, il debitore che, nell'adempimento della propria obbligazione, si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro

    La responsabilità per fatto dell’ausiliario presuppone che il soggetto sia debitore nell’ambito di un proprio rapporto obbligatorio e che l’attività del terzo sia inserita nel procedimento esecutivo di tale rapporto; non si applica a un ente che non sia parte dell’obbligazione nascente dai contratti stipulati personalmente dai propri dipendenti.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato solo nel motivo di ricorso e nel confronto con l’art. 1228 c.c., come norma evocata dalla parte ricorrente per contestare la ricostruzione della responsabilità contrattuale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Citate le memorie depositate nel procedimento camerale.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte, ravvisata l’assenza di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito senza rinvio.

  • art. 132 c.p.c.

    Evocato come parametro della denuncia di motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Evocato come parametro del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 116 c.p.c.

    Evocato nel terzo motivo per contestare la valutazione della prova documentale.

  • art. 2699 c.c.

    Evocato nel terzo motivo in relazione al valore di prova legale dell’atto/documento pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    Evocato nel terzo motivo in tema di efficacia probatoria dell’atto pubblico.

  • art. 107, comma 3, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

    Citato nel terzo motivo con riferimento ai poteri di attestazione del dirigente comunale.

  • art. 1 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Citato nel terzo motivo in relazione alla documentazione amministrativa prodotta.

  • art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990, n. 241

    Citato nel terzo motivo, senza una specifica presa di posizione autonoma della Corte nel dispositivo della decisione.

  • art. 1269 c.c.

    Citato nei motivi relativi alla delegazione di pagamento e al suo perfezionamento nei contratti di finanziamento.

  • art. 1418 c.c.

    Evocato nel sesto motivo per sostenere una nullità virtuale.

  • art. 1338 c.c.

    Citato nel settimo motivo in relazione al principio di apparenza e alla formazione del vincolo.

  • art. 1325 c.c.

    Citato nei motivi settimo e ottavo in relazione agli elementi essenziali del contratto.

  • art. 1326 c.c.

    Citato nell’ottavo motivo sul perfezionamento contrattuale.

  • art. 1176 c.c.

    Citato nel settimo motivo come parametro di diligenza.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    Citato nel nono motivo per dedurre un concorso colposo della finanziaria.

Massime di principio

  • La responsabilità ex art. 1228 c.c. presuppone che il soggetto convenuto sia debitore di una propria obbligazione e si avvalga di terzi nell’esecuzione del rapporto; non è configurabile quando il rapporto obbligatorio intercorra esclusivamente tra creditore e terzo, e il convenuto sia soltanto estraneo al vincolo.
  • Nel finanziamento con cessione del quinto o delegazione di pagamento, il datore di lavoro o ente che riceve la notifica e rilascia il benestare non diventa automaticamente parte del contratto di finanziamento né garante dell’adempimento del dipendente.
  • Se il giudice di legittimità ritiene errata la qualificazione giuridica della fattispecie e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
  • La valutazione della prova documentale e del contenuto degli atti amministrativi non può condurre a imputare un’obbligazione contrattuale a un soggetto che non risulti parte del rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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