Cassazione Civile, Ordinanza n. 28832/2024 del 08/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un accertamento per l'anno d'imposta 2005 nei confronti di una società, da cui erano emersi ricavi non contabilizzati e, in conseguenza, era stato addebitato ai soci un reddito non dichiarato. Dopo un primo giudizio e un appello, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate era stato accolto; la contribuente, pur ritualmente intimata in quel giudizio, non si era costituita. In seguito a tale definizione, le è stata notificata una cartella di pagamento che richiamava l'ordinanza della Cassazione. La contribuente ha impugnato la cartella deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per mancata allegazione/notifica dell'atto presupposto richiamato in cartella; dall'altro, ha contestato l'applicazione dell'art. 348-ter c.p.c. e la configurabilità della doppia conforme ai fini del ricorso per cassazione, articolando il secondo motivo sotto il profilo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricorrente, pur non costituitasi nel precedente giudizio di legittimità, era stata ritualmente evocata e quindi era parte intimata, con conseguente conoscenza o conoscibilità del giudizio e del provvedimento finale richiamato nella cartella; in tale situazione la motivazione della cartella era sufficiente, essendo il richiamo all'ordinanza della Cassazione idoneo a rendere intelligibile il titolo della pretesa. Ha inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sulla motivazione della cartella che segue un atto prodromico già contenente il calcolo degli interessi. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, se volto solo a rafforzare il primo, era privo di autonomia; se inteso come censura ex art. 360, n. 5 c.p.c., non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma soltanto argomentazioni difensive. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di euro 2.400 ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La cartella di pagamento deve essere motivata in modo da consentire al destinatario di conoscere la pretesa; tuttavia, quando richiama un atto presupposto conosciuto o conoscibile dal contribuente perché parte del relativo giudizio, il riferimento può essere sufficiente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è stata esclusa perché la motivazione della cartella non era carente in presenza del richiamo al provvedimento definitivo già noto o conoscibile alla parte intimata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non sono deducibili questioni o argomentazioni difensive.
Il motivo che lo richiama è stato ritenuto inammissibile perché non investiva un capo della sentenza e non denunciava utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.
art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973
La motivazione della cartella che segue un atto prodromico già definitivo non richiede ulteriori specificazioni oltre al riferimento diretto e specifico al titolo e all'entità del debito di interessi.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta accelerata consente la condanna per abuso del processo e la liquidazione equitativa in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
Nel procedimento di decisione accelerata, la conformità della decisione alla proposta rifiutata legittima la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Richiamato solo in via sistematica come regola generale sull'onere della prova, senza costituire il fulcro della decisione.
Massime di principio
- Chi è stato ritualmente evocato in un giudizio ed è rimasto contumace o comunque non costituito conserva la qualità di parte intimata; non può quindi qualificarsi come terzo estraneo e sostenere di essere ignaro del processo o del suo esito quando la cartella richiami la decisione finale.
- La cartella di pagamento successiva a un atto prodromico definitivo è sufficientemente motivata se indica in modo diretto e specifico il titolo costitutivo della pretesa e l'entità del debito, senza necessità di allegare nuovamente l'atto presupposto già conosciuto o conoscibile dal contribuente.
- Quando l'atto prodromico ha già determinato il quantum degli interessi, la cartella che si limita ad attualizzare quel debito non deve contenere ulteriori specificazioni, salvo contestazione della concreta incoerenza della quantificazione.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. richiede la deduzione di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, il cui esame sia stato omesso; non sono ammissibili censure che si limitano a questioni giuridiche o a rafforzare motivi già formulati.
- La conformità della decisione definitiva alla proposta di definizione accelerata rifiutata può integrare i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28774/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28775/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28777/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28778/2024 del 08/11/2024
- ordinanza_civile · 8 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28780/2024 del 08/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →