Cassazione Civile, Ordinanza n. 22895/2021 del 13/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA, IRES e IRAP nei confronti di una società vinicola, per il recupero a tassazione dei costi relativi a operazioni con un soggetto terzo ritenute dall’Ufficio oggettivamente inesistenti. La CTR, in parziale accoglimento dell’appello della contribuente, aveva annullato la ripresa ai fini IRES e IRAP ma confermato quella IVA, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti: aveva ritenuto provata l’esistenza di vendite "in nero" da parte del reale fornitore, la sostanziale inattività della ditta fatturante, il pagamento delle fatture da parte della società e l’assenza di prova della restituzione dei corrispettivi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2697 c.c., 109 TUIR e 8 d.l. 16/2012, perché la CTR avrebbe qualificato come soggettivamente inesistenti operazioni che l’Ufficio aveva contestato come oggettivamente inesistenti, senza che la contribuente avesse provato l’effettività delle operazioni; (2) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere la CTR desunto l’esistenza di un fornitore reale senza adeguato supporto probatorio, alterando il riparto dell’onere della prova; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, ex artt. 36 e 61 d.lgs. 546/1992 e 132 c.p.c., poiché la CTR non aveva spiegato come dalla sostanziale inattività della ditta fatturante avesse tratto la conclusione che essa si fosse prestata a emettere le fatture e a girare i pagamenti al reale cedente.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari della controricorrente di improcedibilità e di difetto di autosufficienza, ma ha accolto nel merito tutti i motivi del ricorso. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame della vicenda alla luce del principio per cui, nelle operazioni contestate come oggettivamente inesistenti, l’Ufficio deve provare l’inesistenza dell’operazione con elementi anche indiziari, e solo dopo passa al contribuente l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni; tale prova non può essere desunta dal solo pagamento delle fatture o dalla regolarità formale della contabilità. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione della CTR era meramente apparente nel passaggio logico sulla pretesa intermediazione della ditta fatturante.
Norme richiamate
ex art. 380 bis cod. proc. civ.
consente la trattazione in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
ex art. 369 cod. proc. civ.
la mancata produzione documentale non determina improcedibilità quando, nel giudizio tributario di cassazione, i fascicoli di parte sono già acquisiti al fascicolo d’ufficio e la controversia risulti comunque intelligibile; l’improcedibilità opera solo se la mancanza impedisce di identificare con certezza oggetto e ragioni della decisione.
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 25, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
i fascicoli delle parti nel processo tributario restano acquisiti al fascicolo d’ufficio e sono restituiti solo alla fine del processo.
art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
artt. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma violata in relazione alla ripresa a tassazione di costi relativi a operazioni ritenute inesistenti.
il riparto dell’onere probatorio nelle contestazioni su operazioni inesistenti impone all’Ufficio di provare, anche per presunzioni, l’inesistenza dell’operazione; solo dopo il contribuente deve provare l’effettività delle operazioni contestate.
art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
richiamato come parametro per la deducibilità dei costi e la loro imputazione ai fini delle imposte dirette.
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012
art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 2012
richiamato nel quadro della deducibilità dei costi connessi a fatture per operazioni inesistenti.
artt. 2697 e 2729 cod. civ.
le presunzioni devono essere valutate nel rispetto del riparto dell’onere della prova; non è corretto invertire l’onere probatorio gravante sul contribuente senza previa dimostrazione indiziaria dell’Ufficio.
artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992
artt. 36 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione sufficiente e intellegibile; la carenza del supporto argomentativo integra motivazione apparente.
la sentenza è nulla se manca una motivazione effettiva, con motivazione solo apparente.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a fatture per operazioni inesistenti, se l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti deve prima provare, anche tramite elementi indiziari, che l’operazione fatturata non sia mai stata posta in essere; solo dopo si sposta sul contribuente l’onere di dimostrarne l’effettiva esistenza.
- La prova contraria del contribuente non può fondarsi sulla sola esibizione della fattura, sulla regolarità formale delle scritture contabili o sul mero pagamento dei corrispettivi, perché tali elementi non escludono di per sé la fittizietà dell’operazione.
- Quando il giudice di merito qualifica le operazioni come soggettivamente inesistenti dopo che l’Ufficio ha allegato una fittizietà oggettiva, deve motivare in modo puntuale il percorso logico e gli elementi probatori che consentono di individuare il reale fornitore; in mancanza, la motivazione è apparente.
- Nel processo tributario di cassazione, la mancata produzione del fascicolo di parte non comporta automaticamente improcedibilità, poiché i fascicoli restano nel fascicolo d’ufficio; l’improcedibilità ricorre solo se la mancanza documentale impedisce di comprendere con certezza oggetto e ragioni della controversia.
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