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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30557/2021 del 28/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un preavviso di fermo notificato in relazione a debiti fiscali risultanti da 17 cartelle di pagamento. La CTR aveva ritenuto provata dall'agente della riscossione la ritualità delle notifiche delle cartelle e delle intimazioni di pagamento idonee a interrompere la prescrizione. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: primo, l'inammissibilità dell'impugnazione in appello proposta dall'agente della riscossione tramite avvocato del libero foro; secondo, la censura alla produzione in appello dei documenti attestanti la ritualità delle notifiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha applicato i principi delle Sezioni Unite secondo cui l'agente della riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi non riservati convenzionalmente all'Avvocatura dello Stato, senza necessità di delibera motivata o specifiche formalità, e la scelta del difensore implica implicitamente la sussistenza del relativo presupposto. Sul secondo, ha richiamato il consolidato orientamento che ammette la produzione di documenti nuovi in appello. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 363 c.p.c., comma 3

    consente alle Sezioni Unite di enunciare principi di diritto nell'interesse della legge anche in caso di estinzione del giudizio per rinuncia.

  • D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8

    prevede che l'agente della riscossione possa avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, di avvocati del libero foro o di propri dipendenti delegati, secondo i casi e i criteri indicati dalla norma e dalla convenzione.

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    la delibera motivata è necessaria solo quando l'ente intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi ad essa riservati su base convenzionale; non è richiesta nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura o quando la controversia non sia riservata convenzionalmente.

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 4-nonies, comma 1

    norma di interpretazione autentica che chiarisce, con efficacia ex tunc, l'ambito applicativo dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 nei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Avvocatura dello Stato.

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati quale quadro di riferimento per la scelta e l'affidamento del patrocinio a avvocati del libero foro.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2

    per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina speciale richiamata dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando la legge e la convenzione consentono all'ente di scegliere tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro, la costituzione in giudizio con uno dei due soggetti implica la sussistenza del relativo presupposto senza necessità di ulteriori allegazioni o prove.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 è richiesta solo se l'ente, pur dovendo avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per controversie convenzionalmente riservate, intenda discostarsene; non opera invece nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura o di controversie non riservate.
  • La produzione di documenti nuovi in grado di appello è ammessa secondo il consolidato orientamento di legittimità, quando non ricorrano specifiche preclusioni di legge.
  • In sede di legittimità, una censura sull'invalidità della difesa dell'ente pubblico o para-pubblico deve confrontarsi con la disciplina positiva e con la ripartizione convenzionale delle attribuzioni difensive, non potendo fondarsi sulla mera mancata produzione di atti interni o convenzioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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