Cassazione Civile, Ordinanza n. 29814/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato in via analitico-induttiva il reddito d'impresa del contribuente per l'anno d'imposta 2010, con recupero ai fini IVA, IRPEF e IRAP. La CTR aveva accolto l'appello incidentale dell'Ufficio e rigettato quello principale del contribuente, ritenendo insussistente la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e legittimo l'atto anche se contenente errori, considerati non incidenti sulla conoscibilità dell'atto e sulla difesa. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 12 l. 212/2000 per omesso preventivo contraddittorio e per mancata valutazione della documentazione e delle osservazioni inviate all'Ufficio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; 3) vizio motivazionale per omesso esame di elementi fattuali idonei a confutare la ricostruzione induttiva del reddito, tra cui i tavoli e i posti a sedere presenti nell'esercizio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che non ricorressero i presupposti dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000 per un accertamento "a tavolino" e che, quanto ai tributi non armonizzati, non sussistesse un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; per l'IVA, ha rilevato che il contribuente non aveva allegato in giudizio le specifiche ragioni difensive che avrebbe potuto far valere se previamente sentito. Ha invece accolto il secondo motivo, giudicando la motivazione della CTR meramente apparente e sotto il "minimo costituzionale", perché limitata ad affermazioni assertive sulla legittimità dell'accertamento senza spiegare il percorso logico e la valenza probatoria degli elementi considerati. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale non si applicano, nel caso esaminato, all'accertamento a tavolino privo di accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come base normativa dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa.
È richiamato come base normativa dell'accertamento ai fini IVA.
È invocato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
È richiamato come norma sul contenuto della sentenza e sulla necessità della motivazione.
È richiamato quale disposizione sulla forma della motivazione della decisione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
È evocato con riferimento al vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte richiama i limiti del sindacato sul vizio motivazionale dopo la riforma del 2012.
È menzionato in relazione alla trattazione camerale del ricorso.
È richiamato solo come esempio di nullità per difetto di motivazione dell'atto impositivo, non dedotta nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel processo tributario, per i tributi non armonizzati l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale sussiste solo se previsto da una specifica disposizione di legge; in mancanza, la sua omissione non determina di per sé invalidità dell'atto.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può determinare l'invalidità dell'atto solo se il contribuente allega in giudizio le specifiche difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non siano meramente pretestuose.
- L'amministrazione finanziaria deve valutare le osservazioni del contribuente, ma non è tenuta a darne conto espressamente nell'atto impositivo, salvo che la legge imponga una diversa forma di motivazione.
- La motivazione è apparente, e la sentenza è nulla, quando esiste solo graficamente ma non consente di comprendere il fondamento della decisione e il percorso logico seguito dal giudice; non è sufficiente un'affermazione conclusiva priva di spiegazione degli elementi di fatto e della loro valenza probatoria.
- Il vizio motivazionale denunciabile in cassazione non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito, ma richiede che il ricorrente indichi fatti decisivi effettivamente omessi o una motivazione che scenda sotto il livello minimo di intellegibilità richiesto dall'ordinamento.
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