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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29409/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo doganale effettuato su un viaggiatore in transito al confine italo-svizzero, nel corso del quale gli operanti gli chiedevano se detenesse denaro contante, titoli o valori mobiliari per un importo pari o superiore alla soglia di legge. Il controllato rispondeva negativamente, ma nel bagaglio veniva rinvenuto un titolo obbligazionario estero, insieme a documentazione che ne attestava l'acquisto, l'autenticità e una valutazione economica molto elevata. Sulla base di tali rilievi veniva irrogata una sanzione amministrativa per violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa valutaria. Il giudizio di merito rigettava l'opposizione e l'appello, ritenendo che l'obbligo dichiarativo comprendesse anche i titoli in questione e che non fosse stata provata alcuna ignoranza incolpevole della normativa. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: con il primo si denunciava nullità della sentenza per anomalia motivazionale, sostenendo che gli agenti avessero informato il ricorrente soltanto dell'obbligo di dichiarare il denaro contante e non anche i titoli equipollenti; con il secondo si lamentava ancora nullità per motivazione apparente, deducendo che il titolo dovesse essere valutato solo al valore nominale e che la Corte d'appello non avesse adeguatamente spiegato perché fosse rilevante ai fini dell'obbligo dichiarativo; con il terzo si chiedeva, in sostanza, la revisione della condanna alle spese in caso di accoglimento degli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'obbligo di dichiarare al passaggio doganale denaro, titoli e valori discende direttamente dalla legge e la Corte d'appello aveva accertato, con valutazione di merito non sindacabile, che il verbale richiamava espressamente la normativa; inoltre non era stata provata un'ignoranza incolpevole circa l'estensione dell'obbligo dichiarativo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente: il giudice di merito aveva chiarito che rileva l'astratta idoneità del titolo a costituire rapporti obbligatori e che, nel caso concreto, la documentazione rinvenuta deponeva per la negoziabilità del titolo. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché meramente conseguenziale all'eventuale accoglimento degli altri. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. n. 195/2008

    stabilisce l'obbligo di dichiarazione al passaggio di frontiera di denaro contante, titoli e valori; la Corte lo considera applicabile anche ai titoli obbligazionari con valore nominale superiore alla soglia e non subordinato a ulteriori requisiti di negoziabilità.

  • art. 1 d.lgs. n. 195/2008

    serve a delimitare il perimetro dell'obbligo dichiarativo, escludendo solo specifiche categorie di strumenti (vaglia, assegni postali/bancari/circolari con determinate caratteristiche).

  • art. 354 c.p.p.

    richiamato per il sequestro penale e per la verbalizzazione degli accertamenti effettuati dagli operanti.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della dedotta nullità per anomalia motivazionale; la Corte ribadisce che il vizio sussiste solo in caso di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    invocato come base del ricorso per nullità della sentenza; la Corte precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione.

  • art. 111 Cost., comma 6

    richiamato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    interpretato, dopo la riforma del 2012, come consentendo solo il controllo sul "minimo costituzionale" della motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    utilizzato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente.

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale che ha disciplinato l'opposizione al provvedimento sanzionatorio in primo grado.

Massime di principio

  • In materia di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore non è esclusa dal mero errore sulla disciplina applicabile: l'errore può escludere la colpevolezza solo se è incolpevole, cioè non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • L'obbligo di dichiarazione in dogana imposto dalla legge va valutato sulla base del dato normativo; non può essere escluso dalla sola contestazione che l'operatore abbia richiamato verbalmente una parte della disciplina, se il verbale richiama comunque la norma applicabile.
  • Ai fini dell'obbligo dichiarativo di titoli e valori, rileva l'astratta idoneità del titolo a costituire o alimentare rapporti obbligatori, non la prova di un effettivo movimento di capitali o l'uso concreto del titolo in un'operazione reddituale.
  • La denuncia di motivazione apparente in cassazione è ammissibile solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente dedurre una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile, se la sentenza espone comunque le ragioni del निर्णय.
  • Quando il giudice di merito accerta che il titolo rinvenuto era corredato da documentazione che ne attestava autenticità, acquisto e valutazione economica, tale accertamento può sorreggere la conclusione sulla negoziabilità del bene ai fini dell'obbligo dichiarativo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTitoli di credito
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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