Cassazione Civile, Ordinanza n. 29383/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Una persona fisica ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, deducendo di non essere il soggetto passivamente legittimato perché i verbali erano stati elevati nei confronti di una società distinta, di aver cessato la carica di amministratrice e ceduto le partecipazioni sociali, nonché l’estinzione del credito per prescrizione quinquennale. Il Tribunale di Torino ha declinato la competenza in favore del giudice di pace, qualificando la domanda come controversia sulla formazione del titolo esecutivo. Con il regolamento di competenza la ricorrente ha censurato tale decisione, sostenendo che l’opposizione non investiva il merito del titolo né il suo processo formativo, ma solo fatti successivi alla sua formazione, cioè la notifica della cartella a soggetto estraneo e la prescrizione del credito; ha quindi sostenuto la competenza del Tribunale. L’agente della riscossione non si è difeso nel regolamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, ma ha corretto la motivazione del provvedimento impugnato: ha affermato che la controversia non riguarda la formazione del titolo esecutivo, bensì un’opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., poiché i motivi dedotti mirano a contestare il diritto di procedere all’esecuzione sulla base della cartella di pagamento. Ha quindi dichiarato la competenza per materia del giudice di pace, ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, trattandosi di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Ha inoltre escluso rilievo al valore della sanzione, non essendo in discussione un’ordinanza-ingiunzione, e ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese per mancata difesa dell’intimata. È stato anche dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
L’opposizione preventiva all’esecuzione ricorre quando si contesta il diritto di procedere all’esecuzione minacciata con la cartella di pagamento; i fatti dedotti come difetto di legittimazione passiva e prescrizione sono fatti successivi alla formazione del titolo e vanno fatti valere in tale sede.
art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011
Richiamato dal Tribunale, ma la Corte precisa che la competenza non deriva dalla formazione del titolo esecutivo, bensì dal diverso inquadramento della domanda come opposizione all’esecuzione in materia di sanzioni amministrative.
art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Attribuisce la competenza per materia al giudice di pace nelle controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nella riscossione coattiva a mezzo ruolo la cartella di pagamento svolge funzione equivalente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto nell’espropriazione forzata codicistica.
L. 24 novembre 1981, n. 689
La materia delle obbligazioni di pagamento derivanti da illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria è configurata a fini di competenza da questa disposizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La norma sul contributo unificato aggiuntivo si applica anche al regolamento di competenza, in quanto impugnazione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato quale termine per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione preventiva all’esecuzione, la competenza va determinata in base alla materia del rapporto sostanziale azionato in via esecutiva, quando la contestazione investe il diritto di procedere all’esecuzione e non la formazione del titolo.
- In materia di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la cartella di pagamento assume una funzione equivalente a quella del titolo esecutivo e del precetto nell’esecuzione ordinaria.
- Il difetto di legittimazione passiva dedotto contro la cartella di pagamento e la prescrizione successiva alla formazione del titolo integrano fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti, deducibili con opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
- Per le controversie relative a sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, la competenza per materia appartiene al giudice di pace, anche quando si discuta dell’insussistenza del credito azionato sulla base di fatti successivi al titolo.
- Ai fini della competenza, non rileva il valore della sanzione quando non si controverta di ordinanza-ingiunzione, per la quale opera invece il criterio misto materia/valore.
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