Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29387/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di un provvedimento di classamento catastale relativo a un immobile alberghiero sito in Foggia. La società aveva presentato una nota di variazione catastale per modifiche interne e chiedeva la determinazione della rendita; l'Ufficio aveva attribuito una rendita catastale pari a euro 107.456,00. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente con rideterminazione del capitale fondiario e della rendita; in appello erano stati rigettati sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità o mera apparenza della motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancato esame di memorie e documenti, tra cui un precedente contenzioso sul medesimo immobile e il valore di un immobile analogo; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., consistenti nel precedente contenzioso e nella presenza di un albergo vicino con valori inferiori; 3) violazione della Circolare n. 6/T del 2012, ritenuta dotata di valore normativo ai sensi dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, per mancata applicazione del coefficiente di deprezzamento agli immobili costruiti anteriormente al biennio 1988/1989.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava depositata la cartolina di ritorno / avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione e l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Ne è conseguita la mancanza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'avviso di ricevimento è necessario per provare l'avvenuto perfezionamento della notificazione; se non prodotto e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso è inammissibile, senza che possa concedersi un termine per il deposito né disporsi rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. È stata inoltre disposta la regolazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato quale parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per censurare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Invocato per denunciare la violazione della circolare sul deprezzamento degli immobili.

  • art. 149 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in tema di notificazione a mezzo posta e prova del perfezionamento.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte con riferimento alla raccomandata informativa nelle notificazioni eseguite ai sensi di tale norma.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di produrre l'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale, con le modalità previste.

  • art. 379 c.p.c.

    Richiamato per individuare il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento nell'udienza di discussione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la produzione dell'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale prima della relazione.

  • art. 291 c.p.c.

    Esclusa la sua applicabilità per la rinnovazione della notificazione in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di difesa dell'intimato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014

    Richiamato dalla ricorrente come base per attribuire valore normativo alla Circolare n. 6/T del 2012.

  • Circolare n. 6/T del 2012

    Invocata per sostenere l'obbligo di applicare un coefficiente di deprezzamento agli immobili costruiti anteriormente al biennio 1988/1989.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessario per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio; la sua mancanza, non colmata da successivo deposito e in assenza di difesa dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire fino all'udienza di discussione o, nel rito camerale, fino all'adunanza prevista per la decisione, ma oltre tale momento non è più utile ai fini della verifica della rituale notificazione.
  • In assenza di costituzione dell'intimato e di prova del perfezionamento della notificazione, non è consentito assegnare un termine per il deposito dell'avviso né ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
  • L'inammissibilità per difetto di prova della notificazione assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito o alla motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.