Cassazione Civile, Ordinanza n. 29387/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un provvedimento di classamento catastale relativo a un immobile alberghiero sito in Foggia. La società aveva presentato una nota di variazione catastale per modifiche interne e chiedeva la determinazione della rendita; l'Ufficio aveva attribuito una rendita catastale pari a euro 107.456,00. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente con rideterminazione del capitale fondiario e della rendita; in appello erano stati rigettati sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità o mera apparenza della motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 per mancato esame di memorie e documenti, tra cui un precedente contenzioso sul medesimo immobile e il valore di un immobile analogo; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., consistenti nel precedente contenzioso e nella presenza di un albergo vicino con valori inferiori; 3) violazione della Circolare n. 6/T del 2012, ritenuta dotata di valore normativo ai sensi dell'art. 1, comma 244, l. n. 190/2014, per mancata applicazione del coefficiente di deprezzamento agli immobili costruiti anteriormente al biennio 1988/1989.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non risultava depositata la cartolina di ritorno / avviso di ricevimento comprovante il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione e l'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Ne è conseguita la mancanza di prova della regolare instaurazione del contraddittorio. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui l'avviso di ricevimento è necessario per provare l'avvenuto perfezionamento della notificazione; se non prodotto e in assenza di attività difensiva dell'intimato, il ricorso è inammissibile, senza che possa concedersi un termine per il deposito né disporsi rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. È stata inoltre disposta la regolazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato quale parametro per la dedotta nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente per censurare il difetto di motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare la violazione della circolare sul deprezzamento degli immobili.
Richiamato dalla Corte in tema di notificazione a mezzo posta e prova del perfezionamento.
Richiamato dalla Corte con riferimento alla raccomandata informativa nelle notificazioni eseguite ai sensi di tale norma.
Richiamato per la possibilità di produrre l'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale, con le modalità previste.
Richiamato per individuare il termine ultimo di produzione dell'avviso di ricevimento nell'udienza di discussione.
Richiamato per la produzione dell'avviso di ricevimento fino all'adunanza camerale prima della relazione.
Esclusa la sua applicabilità per la rinnovazione della notificazione in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento e assenza di difesa dell'intimato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 244, l. n. 190 del 2014
Richiamato dalla ricorrente come base per attribuire valore normativo alla Circolare n. 6/T del 2012.
Circolare n. 6/T del 2012
Invocata per sostenere l'obbligo di applicare un coefficiente di deprezzamento agli immobili costruiti anteriormente al biennio 1988/1989.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso è necessario per provare il perfezionamento del procedimento notificatorio e quindi la regolare instaurazione del contraddittorio; la sua mancanza, non colmata da successivo deposito e in assenza di difesa dell'intimato, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- La produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire fino all'udienza di discussione o, nel rito camerale, fino all'adunanza prevista per la decisione, ma oltre tale momento non è più utile ai fini della verifica della rituale notificazione.
- In assenza di costituzione dell'intimato e di prova del perfezionamento della notificazione, non è consentito assegnare un termine per il deposito dell'avviso né ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.
- L'inammissibilità per difetto di prova della notificazione assorbe l'esame dei motivi di ricorso attinenti al merito o alla motivazione della sentenza impugnata.
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