Cassazione Civile, Ordinanza n. 29384/2024 del 14/11/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio avente ad oggetto una pretesa servitù di passaggio tra fondi appartenenti a più membri della stessa famiglia. I ricorrenti avevano chiesto di accertare l’inesistenza della servitù sul proprio fondo e, in via alternativa, di vedere riconosciuta una diversa collocazione del passaggio su altra porzione di proprietà delle controparti, sostenendo che il loro giardino sarebbe stato recintato. I convenuti avevano resistito proponendo domanda riconvenzionale di confessoria servitutis. Il Tribunale aveva respinto la domanda degli attori e accolto la riconvenzionale; la Corte d’appello aveva confermato la decisione, integrandola con dati catastali. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per erronea interpretazione degli atti di causa, assumendo che il fondo dominante fosse sempre stato individuato nella c.d. "punta panoramica"; 2) nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, perché la Corte d’appello avrebbe indicato senza spiegazione un diverso fondo dominante; 3) violazione degli artt. 1027, 1028 e 1062 c.c. per avere individuato il fondo dominante pur in assenza di utilitas e in contrasto con gli effetti di una precedente divisione giudiziale; 4) omesso esame di un fatto decisivo e travisamento della prova, perché non vi sarebbero state opere apparenti e permanenti destinate all’esercizio della servitù e la Corte avrebbe valorizzato fotografie e una strada inesistente.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che non si confrontasse con la reale ratio della sentenza impugnata e che si risolvesse in una mera contrapposizione tra interpretazioni alternative, senza specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati né degli atti asseritamente mal interpretati. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: quanto al secondo, ha ravvisato una motivazione apparente/incomprensibile, perché il dispositivo e la motivazione della sentenza d’appello riportavano particelle catastali e un fondo dominante non spiegati dalla parte argomentativa, rendendo impossibile ricostruire l’iter logico decisorio; quanto al terzo, ha rilevato una contraddizione insanabile tra l’affermazione della definitività della divisione e dell’esistenza di una servitù per destinazione del padre di famiglia e l’inclusione, nel dispositivo, della medesima "punta panoramica" tra i fondi interessati dalla servitù. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e chiarisca motivatamente gli elementi utilizzati per l’accertamento della proprietà e della servitù.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Le censure interpretative devono indicare in modo specifico il canone ermeneutico asseritamente violato e il punto del discostamento del giudice di merito; non basta contrapporre una diversa lettura degli atti.
art. 1363 c.c.
Opera il medesimo onere di specificità nella censura di interpretazione degli atti: il ricorrente deve spiegare in che modo il giudice si sia discostato dal criterio di interpretazione complessiva.
art. 1027 c.c.
La servitù richiede la corretta individuazione del fondo dominante e del contenuto dell’utilitas; la motivazione impugnata è stata ritenuta contraddittoria nella loro individuazione.
art. 1028 c.c.
La ricostruzione del rapporto servitutario deve essere coerente con la nozione di utilità per il fondo dominante; la Corte richiama la norma nel censurare l’incoerenza della decisione di merito.
art. 1062 c.c.
Nel valutare la servitù per destinazione del padre di famiglia occorre un accertamento coerente con l’assetto dei fondi risultante dalla divisione e con le risultanze di causa.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta e richiede specificità nella deduzione della norma violata e del contrasto con la sentenza.
art. 360 n. 4 c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è configurabile quando la sentenza non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali estreme.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L’onere di specificità dei motivi impone di indicare le norme violate, il loro contenuto precettivo e il loro contrasto con la sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
La censura sul travisamento della prova è stata prospettata dal ricorrente, ma è rimasta assorbita dall’accoglimento di altri motivi.
art. 12 preleggi
È richiamato per l’interpretazione della riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. come riduzione del sindacato al minimo costituzionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La riforma ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Legge di conversione della riforma che ha inciso sull’art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci una violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. non è sufficiente invocare astrattamente i canoni ermeneutici: occorre indicare quali canoni siano stati violati, in quale passaggio della motivazione e con riferimento a quali specifici atti o clausole.
- La censura per violazione di legge non può risolversi in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: l’erronea interpretazione della fattispecie concreta resta fuori dal sindacato di legittimità se non si evidenzia un errore sull’astratta portata della norma.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso processuale: il ricorrente deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti o degli atti.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o perplessa, mancante o irriducibilmente contraddittoria.
- Una sentenza è affetta da motivazione apparente quando il dispositivo o la motivazione non consentono di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, soprattutto se vi sono riferimenti fattuali o catastali non spiegati e incoerenti con la parte narrativa.
- Quando la decisione di merito afferma un determinato assetto dei fondi o del diritto reale ma nel dispositivo include elementi incompatibili con tale premessa, la contraddizione interna può integrare vizio di legittimità e imporre cassazione con rinvio per nuovo esame motivato.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve riesaminare l’intera vicenda attenendosi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione e colmando i vuoti motivazionali o le incongruenze rilevate.
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