Cassazione Civile, Ordinanza n. 29388/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione proposta da una società di autonoleggio avverso una cartella di pagamento relativa a sanzioni amministrative per plurime violazioni del codice della strada contestate in diversi Comuni italiani e comminate a conducenti di veicoli di proprietà della società. La società aveva articolato più censure: inesistenza del titolo esecutivo e difetto di legittimazione passiva; prescrizione del credito; omessa notifica del verbale prodromico con riguardo a una specifica sanzione; avvenuta proposizione di ricorso al Prefetto su alcuni verbali; difetto di motivazione della cartella o sua non conformità alla disciplina dello Statuto del contribuente; decadenza dall'azione per tardiva iscrizione a ruolo. Il Tribunale di Palermo aveva declinato la competenza in favore del Tribunale di Bolzano, sede della società e luogo di notificazione della cartella. Riassunta la causa, il Tribunale di Bolzano ha separato le domande e ha sollevato conflitto negativo di competenza, ritenendo che le varie censure dovessero essere attribuite, a seconda della loro qualificazione, al Giudice di pace di Palermo, al Giudice di pace di Bolzano, al Giudice di pace di Arezzo oppure, per l'opposizione agli atti esecutivi, al Tribunale di Palermo o al Tribunale di Bolzano. La Corte di cassazione ha in primo luogo qualificato i motivi di opposizione: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. per le doglianze su titolo, legittimazione, prescrizione, ricorso al Prefetto e decadenza; opposizione c.d. recuperatoria per l'omessa notifica del verbale nel caso del Comune di Lucignano; opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per il vizio di motivazione della cartella. Ha poi individuato il giudice competente in base alla natura della domanda e al criterio territoriale inderogabile: per le opposizioni preventive all'esecuzione, Giudice di pace, con competenza territoriale del luogo della minacciata esecuzione, ossia della notificazione della cartella; per il Comune di Palermo, Giudice di pace di Palermo; per gli altri Comuni, Giudice di pace di Bolzano; per la domanda recuperatoria relativa a Lucignano, Giudice di pace di Arezzo; per l'opposizione agli atti esecutivi, Tribunale, con riparto territoriale tra Palermo e Bolzano secondo il domicilio eletto del creditore nella cartella. La Corte ha quindi deciso il conflitto dichiarando le competenze dei vari uffici indicati e assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione.
La decisione
La Corte ha risolto il conflitto di competenza fra più uffici giudiziari, dichiarando competenti, a seconda dei singoli motivi di opposizione e della relativa cartella/ruolo: il Giudice di pace di Palermo per l'opposizione all'esecuzione relativa ai ruoli per violazioni del Comune di Palermo; il Giudice di pace di Bolzano per l'opposizione all'esecuzione relativa ai ruoli per le violazioni degli altri Comuni; il Giudice di pace di Arezzo per l'opposizione recuperatoria concernente il verbale del Comune di Lucignano; il Tribunale di Palermo per l'opposizione agli atti esecutivi relativa ai ruoli del Comune di Palermo; il Tribunale di Bolzano per l'opposizione agli atti esecutivi relativa ai ruoli degli altri Comuni. Ha inoltre disposto la riassunzione delle controversie nel termine di tre mesi dalla pubblicazione e non ha provveduto sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza d'ufficio.
Norme richiamate
art. 380-bis.1 c.p.c.
Consente la decisione in camera di consiglio con deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
art. 38 c.p.c.
Il conflitto negativo di competenza è ammissibile se sollevato nel termine della prima udienza di trattazione.
art. 27 c.p.c.
Per le opposizioni esecutive la competenza territoriale è inderogabile e si radica nel luogo dell'esecuzione o della minacciata esecuzione.
art. 615 c.p.c.
Le doglianze su inesistenza del titolo, difetto di legittimazione passiva, prescrizione, proposizione del ricorso al Prefetto e decadenza dall'iscrizione a ruolo integrano opposizione all'esecuzione preventiva.
art. 617 c.p.c.
Il vizio di motivazione o la non conformità della cartella alla legge integra opposizione agli atti esecutivi preventiva.
art. 104 c.p.c.
La connessione non consente di attrarre al Tribunale le liti che restano separate per competenza per materia.
art. 22-bis L. 24 novembre 1981, n. 689
Individua la materia delle opposizioni a sanzioni amministrative rilevante ai fini della competenza del giudice di pace.
art. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni relative a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
art. 6, comma 5, lett. a) e b), d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Il criterio misto materia/valore riguarda l'ordinanza-ingiunzione, non la cartella di pagamento da violazioni stradali.
art. 480, terzo comma, c.p.c.
Per le opposizioni preventive, il luogo della notificazione della cartella, assimilata al precetto, rileva per la competenza territoriale, salvo elezione di domicilio del creditore nel comune del giudice competente.
art. 7, secondo comma, d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
Per l'opposizione recuperatoria a sanzioni stradali la competenza appartiene al giudice di pace del luogo della violazione.
art. 17 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La tardiva iscrizione a ruolo oltre i termini integra un fatto estintivo o impeditivo dedotto in opposizione all'esecuzione.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La denuncia di difetto di motivazione della cartella viene trattata come vizio formale dell'atto esecutivo.
Massime di principio
- Nelle opposizioni a cartella esattoriale per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, la qualificazione della censura dipende dal contenuto sostanziale del motivo: vizi del titolo, prescrizione, decadenza o fatti estintivi successivi integrano opposizione all'esecuzione; vizi formali della cartella integrano opposizione agli atti esecutivi; omessa notifica del verbale prodromico dà luogo a opposizione recuperatoria.
- Per le opposizioni preventive all'esecuzione relative a crediti sanzionatori da violazioni stradali, la competenza per materia spetta al giudice di pace; la competenza territoriale si determina in base al luogo della minacciata esecuzione, ossia alla notificazione della cartella, salva elezione di domicilio del creditore.
- L'opposizione agli atti esecutivi proposta prima dell'inizio dell'esecuzione appartiene funzionalmente al Tribunale, con competenza territoriale individuata secondo il domicilio eletto del creditore nella cartella o, in mancanza, secondo il luogo di notificazione dell'atto.
- Quando la cartella riguarda pluralità di verbali emessi da enti diversi, la competenza va frazionata in relazione ai singoli ruoli o alle singole pretese, senza che la connessione possa attrarre l'intera controversia al Tribunale se i criteri di materia restano inderogabili.
- L'opposizione recuperatoria per omessa notifica del verbale nelle sanzioni stradali spetta al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, anche se l'impugnazione viene veicolata contro la cartella esattoriale successiva.
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