Cassazione Civile, Ordinanza n. 29376/2024 del 14/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione ex artt. 98 e 99 l. fall. avverso il mancato o insufficiente riconoscimento del proprio credito da forniture di merce nell’ambito della verifica dello stato passivo. Il Tribunale, pur accogliendo l’opposizione e ammettendo il credito per euro 5.525,40, aveva compensato le spese del giudizio ritenendo che la prova del credito fosse stata fornita solo in sede di opposizione mediante prova testimoniale, e non già nella fase di verifica, anche perché la prova documentale era inopponibile alla procedura. La creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, tutti sostanzialmente diretti a denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 98 l. fall., sostenendo che non ricorressero i presupposti per la compensazione delle spese. Il fallimento intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati tutti i motivi riuniti. Ha affermato che il fatto che la prova dei fatti costitutivi del credito sia stata acquisita solo nel giudizio di opposizione, tramite escussione dei testimoni, non integra di per sé alcuna delle ragioni che consentono la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018. Nel caso concreto non vi era né assoluta novità della questione né mutamento giurisprudenziale, né altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Inoltre, il giudizio di opposizione allo stato passivo non ha carattere strettamente impugnatorio, sicché non era imputabile all’opponente la mancata deduzione della prova testimoniale in sede di verifica. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito, condannando il fallimento a rifondere alla società ricorrente le spese del giudizio di opposizione e quelle del giudizio di legittimità, con liquidazione specifica degli importi.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regola della soccombenza in tema di spese di lite
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati o in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto tali presupposti non ricorrevano
richiamato quale norma del procedimento di opposizione allo stato passivo
richiamato quale norma del procedimento di opposizione allo stato passivo
sentenza Corte costituzionale n. 77/2018
ha integrato l’art. 92, comma 2, c.p.c. delimitando ulteriormente i casi di compensazione delle spese
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la sola circostanza che la prova del credito sia stata acquisita soltanto in sede di opposizione non basta a giustificare la compensazione delle spese.
- La compensazione delle spese, fuori dai casi di soccombenza reciproca, richiede la presenza dei presupposti normativi tipizzati oppure di analoghe gravi ed eccezionali ragioni effettivamente ravvisabili nel caso concreto.
- L’opposizione allo stato passivo non ha natura strettamente impugnatoria, sicché non è automaticamente imputabile all’opponente la mancata produzione o deduzione di una specifica prova nella fase di verifica.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro regolazione.
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