Cassazione Civile, Ordinanza n. 22380/2025 del 03/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal recupero, in via monitoria, di una somma richiesta da una struttura privata accreditata per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate tra gennaio 2010 e giugno 2013. La società sosteneva che la Asl avesse illegittimamente applicato uno sconto del 20% sulla tariffa, richiamando nei contratti una previsione normativa che, al momento della stipula, non era più in vigore. Il decreto ingiuntivo ottenuto dalla struttura era stato revocato in opposizione dalla Asl e la Corte d'appello aveva respinto l'appello della società, ritenendo che le clausole contrattuali avessero recepito in autonomia negoziale il criterio di calcolo già previsto dalla legge, nonostante la cessazione della sua vigenza. Con l'unico motivo di ricorso la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1322, 1362, 1370 e 1419 c.c., dell'art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006 e dell'art. 8 d.lgs. 502/1992, sostenendo che il richiamo contrattuale all'"applicazione" della norma dovesse essere interpretato in senso letterale; che la clausola fosse stata predisposta unilateralmente dalla Asl e dovesse quindi operare il criterio interpretativo dell'art. 1370 c.c.; e che la previsione producesse un'indebita ultrattività di una norma transitoria e già dichiarata tale dalla Corte costituzionale, con conseguente nullità della clausola.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e, comunque, infondato. Ha ritenuto che la censura si risolvesse in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla ricorrente e quella accolta dai giudici di merito, senza indicare un effettivo e decisivo scostamento dai canoni ermeneutici. Ha inoltre affermato che l'interpretazione del contratto non può arrestarsi al solo dato letterale, dovendo considerare anche i criteri funzionali e la buona fede, e che la soluzione della Corte territoriale era plausibile perché, essendo la norma richiamata già non più vigente al momento della conclusione dei contratti, la clausola doveva essere letta come recepimento convenzionale di un criterio di computo, non come applicazione ultrattiva della legge. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e con l'ulteriore importo per il contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali può essere dedotta in cassazione solo come violazione di legge, ma la censura deve specificare in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
artt. 1322, 1362, 1366, 1367, 1369, 1370, 1419 c.c.
l'interpretazione del contratto richiede un percorso complessivo che non si arresta al solo dato letterale; il significato delle clausole va ricostruito secondo la comune intenzione, la funzione pratica dell'accordo, la buona fede e la conservazione degli effetti dell'atto. L'art. 1370 c.c. opera solo se ricorrono i presupposti della predisposizione unilaterale.
art. 1, comma 796, lett. o), L. 296/2006
la previsione era transitoria ed eccezionale come fonte legale, ma ciò non impedisce che il suo contenuto sia richiamato e recepito contrattualmente in accordi successivi alla sua vigenza, come criterio convenzionale di determinazione delle tariffe.
richiamato dalla ricorrente come base normativa del rapporto convenzionale tra struttura accreditata e sistema sanitario.
art. 81 Cost.
il richiamo a tariffe di favore per il SSN è stato letto come coerente con l'esigenza di risparmio di spesa pubblica.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'interpretazione del contratto è censurabile solo se la parte indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è sufficiente opporre una lettura alternativa più favorevole.
- In tema di interpretazione negoziale, il criterio letterale non è assoluto né autosufficiente: deve essere coordinato con i criteri sistematici, funzionali e di buona fede per ricostruire la comune intenzione delle parti e la causa concreta del regolamento contrattuale.
- Quando una clausola contrattuale richiama una norma non più vigente, il richiamo non implica necessariamente applicazione ultrattiva della legge: la clausola può valere come recepimento convenzionale del contenuto normativo, se ciò emerge dalla lettura complessiva dell'accordo.
- L'invocazione dell'art. 1370 c.c. richiede la dimostrazione della reale predisposizione unilaterale della clausola; in mancanza, il criterio non può essere utilizzato per sovvertire un'interpretazione plausibile del contratto.
- Non è configurabile nullità della clausola solo perché essa riproduce o richiama un meccanismo legale transitorio, se il meccanismo è divenuto oggetto di una libera pattuizione successiva tra le parti.
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