Cassazione Civile, Ordinanza n. 03841/2025 del 15/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2014, con cui un comune aveva richiesto l’imposta su immobili detenuti da un ente territoriale di edilizia residenziale per un importo complessivo di euro 259.763,00. Il giudizio di merito si era concluso con il rigetto del ricorso introduttivo dell’ente e con la conferma dell’atto impositivo anche in appello. In cassazione l’ente ha proposto sei motivi: ha dedotto, tra l’altro, vizi di motivazione e nullità della sentenza per omesso esame del motivo di appello relativo alla natura di alloggi sociali degli immobili tassati; ha contestato la necessità della dichiarazione ai fini dell’esenzione; ha censurato la decisione per violazione dell’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201 del 2011; ha inoltre sostenuto l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento perché eseguita da operatore postale privato privo di autorizzazione. La Procura Generale ha chiesto, in via principale, la rinnovazione della notifica al comune o, subordinatamente, l’accoglimento del ricorso.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi proposti avverso la stessa sentenza di appello. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo: la motivazione della sentenza di merito non è stata considerata meramente apparente o mancante; la notifica dell’avviso di accertamento tramite operatore postale privato è stata qualificata come nulla e non inesistente, con sanatoria per effetto dell’impugnazione dell’atto da parte della contribuente. Sono stati invece accolti il secondo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, poiché la CTR non aveva svolto alcuna concreta verifica sulla sussistenza, per ciascun immobile, dei presupposti per qualificare gli alloggi come "sociali" e quindi per l’esenzione IMU, né aveva correttamente affrontato il tema della dichiarazione e della distinzione tra alloggi sociali e alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
riunione dei ricorsi avverso la stessa decisione
i ricorsi proposti contro la medesima sentenza di secondo grado devono essere riuniti
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le domande e su tutti i motivi rilevanti dedotti dalle parti
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente la censura per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente la censura per nullità della sentenza o del procedimento, inclusa l’omessa pronuncia
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il sindacato è limitato all’omesso esame di un fatto decisivo, non alla semplice insufficienza della motivazione
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. n. 201 del 2011
"ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008"
l’esenzione IMU riguarda solo gli immobili che abbiano concretamente i requisiti di alloggio sociale secondo il d.m. 22 aprile 2008
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
prevede un diverso regime per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP, con detrazione e non con esenzione totale
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
ha modificato il regime IMU richiamato dalla Corte
d.m. 22 aprile 2008
definisce gli alloggi sociali ai fini dell’esenzione IMU
art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102 del 2013
l’onere dichiarativo è riferito agli alloggi assegnati dagli IACP/enti ERP, non agli alloggi sociali esenti
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la sentenza deve contenere l’esposizione concisa delle ragioni di fatto e di diritto
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
anche nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi della decisione
art. 111, sesto comma, Cost.
impone il rispetto del minimo costituzionale della motivazione
nel quadro richiamato, non esclude che la notifica da operatore postale privato sia nulla e non inesistente
art. 3-bis d.lgs. n. 463 del 1997
richiamato per il sistema telematico e la disciplina degli atti connessi alla notificazione
art. 10, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
richiamato in via comparativa per la disciplina della dichiarazione ICI
Massime di principio
- L’esenzione IMU per gli enti di edilizia residenziale non opera in via automatica per tutti gli immobili di proprietà dell’ente, ma richiede la verifica in concreto, per ciascun bene, dei requisiti di alloggio sociale previsti dalla normativa speciale.
- La distinzione tra alloggi sociali e alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti ERP è decisiva: i due regimi agevolativi non coincidono e possono coesistere solo se i relativi presupposti risultano provati specificamente.
- Chi invoca un’esenzione tributaria sopporta l’onere di dimostrarne i presupposti fattuali, trattandosi di deroga al regime ordinario di imposizione.
- La dichiarazione IMU non può essere imposta come condizione generale dell’esenzione per gli alloggi sociali, quando la disciplina speciale non la prevede espressamente per tale categoria di immobili.
- In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando la sentenza sia del tutto mancante, meramente apparente, perplessa o incomprensibile; non è sufficiente la concisione della motivazione o il rinvio alla decisione di primo grado.
- La notificazione eseguita da un operatore postale privato privo di titolo abilitativo è nulla e non inesistente; il vizio è sanabile se il destinatario impugna l’atto, così dimostrando la piena conoscenza del suo contenuto.
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