Cassazione Civile, Sentenza n. 16103/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso il rimborso del credito IVA relativo ad annualità (1998-2002) per mancata prova documentale. Il credito era stato richiesto mediante modello VR con causale cessazione attività; l'Agenzia aveva negato il rimborso per mancata produzione di documentazione giustificativa e per l'esistenza di carichi pendenti (cartelle). In primo grado la Commissione provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, ma la CTR ha ritenuto non giustificati i crediti relativi al periodo prefallimentare e ha rigettato la compensazione con i carichi pendenti. Superstar ha impugnato in Cassazione deducendo, fra l'altro, violazione dei termini di decadenza (art. 57 DPR 633/72), errata applicazione delle norme sull'accertamento e sull'onere della prova (art. 22 DPR 600/73, art. 2697 c.c.), ed il divieto di nova/appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la qualificazione della ricorrente come assuntore e ha confermato che l'onere della prova del credito IVA spetta al contribuente: se la documentazione non dimostra l'esistenza del credito (o non è esibita) il rimborso va negato anche se sono scaduti i termini per l'accertamento dell'Amministrazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza comunitaria e della Corte di legittimità che distinguono il trattamento del debito IVA (soggetto ai limiti di decadenza dell'Amministrazione) e del credito IVA (che va provato dal contribuente operazione per operazione). Ha inoltre ritenuto ammissibili le difese svolte dall'Agenzia in appello e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
termine di decadenza per l'accertamento dell'IVA: non impedisce all'Amministrazione di contestare la sussistenza di un credito IVA qualora il contribuente non provi il credito; il decorso del termine tutela l'Amministrazione sul recupero di debiti, ma non genera automaticamente un riconoscimento del credito del contribuente
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 22
art. 22 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
norme sugli accertamenti fiscali: nel caso non ha impedito all'Ufficio di contestare la fondatezza del credito IVA
onere della prova: grava su chi deduce il fatto costitutivo del suo diritto (qui il contribuente che richiede il rimborso IVA)
termine decennale per la conservazione delle scritture contabili: rilevante nella discussione sull'esibizione della documentazione giustificativa; la ricorrente non ha dimostrato che il termine fosse decorso
d.lgs. n. 546/1992, art. 57 comma 2
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
divieto di introdurre nuove questioni in appello nel processo tributario; tuttavia le argomentazioni difensive dell'Amministrazione in appello sulla fondatezza del credito sono considerate mere difese e non nova
codice di procedura civile, artt. 115 e 345
principi sul contraddittorio e sul divieto di improvvisa introduzione di nuove prove: nel caso le contestazioni dell'Amministrazione sono state considerate difensive e non violazioni del divieto di nova
Giurisprudenza UE - Corte di giustizia, causa C-446/18 (Agrobet CZ)
C-446/18 Agrobet CZ, sent. 14 maggio 2020
anche se l'eccedenza IVA è il risultato globale del periodo d'imposta, il diritto alla detrazione deve potersi ricondurre a operazioni precise; il credito IVA va dimostrato con riferimento a specifiche operazioni
Giurisprudenza UE - Corte di giustizia, causa C-788/19
C-788/19, sent. 27 gennaio 2022
principio di certezza del diritto limita l'esercizio indefinito dei poteri impositivi soprattutto in relazione al debito d'imposta, ma non impedisce che l'Amministrazione contesti la sussistenza di crediti IVA privi di prova
Massime di principio
- Il rimborso dell'eccedenza IVA va provato dal contribuente: fatture e documenti che dimostrino l'IVA 'a monte' sono essenziali; in mancanza il credito può essere negato anche se i termini per l'accertamento sono scaduti
- C'è una netta distinzione fra debito IVA e credito IVA: la decadenza tutela l'Amministrazione nel recupero di debiti, mentre il diritto al rimborso richiede sempre prova positiva da parte del richiedente
- L'Amministrazione può proporre in appello difese sulla fondatezza del credito: tali argomentazioni sono considerate difensive e non violano il divieto di nova
- L'assuntore del concordato/fallimento è legittimato a esercitare i diritti tributari della società fallita e a proporre ricorsi per rimborsi IVA
- La decorrenza del termine di conservazione delle scritture (art. 2220 c.c.) è rilevante: chi non esibisce documenti deve dimostrare che la conservazione non era più possibile o provare la perdita; altrimenti il credito è negato
- In situazioni analoghe si dovrebbero immediatamente raccogliere e conservare la documentazione contabile e, in caso di acquisizione dei diritti in sede concorsuale, assicurarsi l'accesso agli atti e inserirli nelle azioni di insinuazione nel passivo fallimentare
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