Cassazione Civile, Sentenza n. 16096/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La controversia concerneva il riconoscimento degli interessi sul rimborso IVA richiesto per il I trimestre 2011 (credito IVA pari a euro 6.100.000). L'Agenzia aveva chiesto la definizione dei carichi pendenti, la documentazione e infine la presentazione di una fideiussione; il rimborso venne riconosciuto ma l'Agenzia liquidò interessi solo a partire dal 14 febbraio 2013 ritenendo sospeso il decorso degli interessi dal 20 maggio 2011 per la presenza di carichi pendenti comunicati il 26 gennaio 2012. Alpiq chiedeva invece il riconoscimento degli ulteriori interessi dal 20 maggio 2011 fino al pagamento, eccependo che la comunicazione del 26 gennaio 2012 non costituiva un provvedimento di sospensione (fermo) idoneo a sospendere il decorso degli interessi; inoltre i carichi pendenti risultarono poi ridotti da un provvedimento di autotutela e da sentenze, rendendoli insufficienti a compensare il credito IVA.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e compensato le spese. Ha ritenuto infondata la tesi secondo cui la comunicazione del 26 gennaio 2012 potesse sostituire un formale provvedimento di sospensione (fermo). Per la Corte la mera comunicazione/invito non equivale a un provvedimento motivato di sospensione comunicato legalmente al contribuente; una semplice eccezione della PA non paralizza il diritto al rimborso né sospende il decorso degli interessi. Dato che i carichi pendenti si sono poi rivelati insufficienti (anche per effetto di autotutela e pronunce giudiziarie), permaneva un ritardo ingiustificato nella corresponsione del rimborso e l'Agenzia avrebbe dovuto corrispondere gli interessi secondo il principio dettato dalla giurisprudenza UE (interessi calcolati dal giorno in cui il rimborso avrebbe dovuto essere normalmente effettuato). Il ricorso è stato dunque respinto e le spese compensate per la relativa novità della questione.
Norme richiamate
art. 38-bis, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte interpreta che la normativa sul rimborso IVA richiede, per sospendere il pagamento degli interessi, un provvedimento formale di sospensione (es. fermo amministrativo) motivato e comunicato; una mera comunicazione/invito non ha efficacia sospensiva.
art. 69 r.d. n. 2440/1923
Riferito alla materia del fermo amministrativo e delle misure cautelari: la Corte ricorda che è necessario un atto formale e notificato per incidere sul diritto al rimborso.
art. 2697 c.c.
Principio sull'onere della prova: la Corte richiede che l'Amministrazione dimostri l'esistenza di un provvedimento di sospensione e la sua portata; non basta un'asserzione non supportata da atto formale notificato.
art. 183 della direttiva IVA (direttiva comunitaria)
Applicato nella regola che il calcolo degli interessi per ritardato rimborso deve assumere come dies a quo il momento in cui il rimborso avrebbe dovuto essere normalmente effettuato; un regime che non rispetti tale principio può essere contrario alla direttiva.
Giurisprudenza CJEU (cause riunite C-286/94, C-340/95, C-401/95, C-47/96, Garage Molenheide BVBA)
Richiamata per il principio secondo cui misure cautelari che incidono sul diritto alla detrazione o al rimborso IVA richiedono un controllo giurisdizionale effettivo e la verifica della proporzionalità del pregiudizio arrecato al contribuente.
Causa C-107/10 (Enel Maritsa Iztok 3)
Richiamata per il principio che un ritardo eccessivo nel rimborso (es. periodi plurimensili) può essere considerato irragionevole e comportare il riconoscimento di interessi a carico dell'amministrazione.
Cass. n. 23601/11
Precedente della Corte di cassazione che afferma l'esigenza di un provvedimento formale e motivato di sospensione portato a conoscenza del contribuente per poter incidere sul diritto al rimborso; la mera eccezione non è sufficiente.
Massime di principio
- Per sospendere il corso degli interessi su un rimborso IVA è necessario un provvedimento formale e motivato (fermo amministrativo o atto analogo) effettivamente notificato al contribuente; una semplice comunicazione o invito non ha efficacia sospensiva.
- L'onere di provare l'esistenza e la portata di una sospensione grava sull'amministrazione: senza prova di un provvedimento notificato, i termini per il calcolo degli interessi decorrono normalmente.
- Se i carichi pendenti invocati dall'amministrazione risultano poi ridotti o insufficienti (anche per effetto di autotutela o sentenze), il contribuente ha diritto agli interessi per il ritardo, calcolati dal momento in cui il rimborso avrebbe dovuto essere normalmente erogato.
- Le misure che incidono sul diritto al rimborso IVA devono rispettare il principio di proporzionalità e garantire un effettivo controllo giurisdizionale (ai sensi della giurisprudenza UE); l'amministrazione non può sottrarre il contribuente alla tutela giurisdizionale mediante mere eccezioni non formalizzate.
- In controversie analoghe, il contribuente dovrebbe documentare tempestivamente la richiesta di rimborso e conservare le comunicazioni per dimostrare l'assenza di un provvedimento di sospensione; l'amministrazione dovrebbe documentare e notificare qualsiasi atto che intenda sospendere il rimborso.
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