Cassazione Civile, Sentenza n. 16095/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria che aveva respinto il suo appello avverso la sentenza di primo grado. In primo grado l'Agenzia era stata condannata al pagamento in favore di Banca IFIS di un credito per eccedenze IVA dichiarato dal Fallimento Barresi S.r.l. e ceduto alla Banca. In appello l'Ufficio aveva introdotto per la prima volta l'eccezione di compensazione (sostenendo l'esistenza di controcrediti in suo favore nei confronti del contribuente), eccezione che la CTR ha ritenuto tardiva e dunque inammissibile. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale tributario e sostanziale (tra cui artt. 23 e 57 d.lgs. 546/1992, art. 69 r.d. 2440/1923 e art. 38-bis d.P.R. 633/1972), sostenendo che l'Amministrazione potesse sollevare tale eccezione in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale dell'Agenzia, ritenendo il motivo infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello (art. 57, secondo comma, d.lgs. 546/1992) riguarda le eccezioni in senso stretto (vizi dell'atto tributario o fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale), mentre non si estende alle mere difese che contestano i fatti costitutivi del credito, le quali possono essere dedotte anche per la prima volta in appello. Tuttavia la Corte ha precisato che la compensazione, essendo un fatto estintivo tipico dell'obbligazione pecuniaria (richiamando l'art. 1242 c.c. e principi di giurisprudenza), costituisce un'eccezione in senso proprio e, pertanto, non può essere sollevata per la prima volta in appello dall'Amministrazione finanziaria. Conseguentemente il ricorso incidentale condizionato proposto da Banca IFIS è stato dichiarato assorbito. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità liquidate in euro 4.100,00 oltre il rimborso forfettario del 15% ed euro 200,00 per esborsi.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il vieto di proporre nuove eccezioni in sede di appello concerne le eccezioni in senso stretto (vizi dell'atto o fatti modificativi/estintivi/impeditive). Le difese che contestano i fatti costitutivi del credito sono invece ammissibili anche se sollevate per la prima volta in appello
art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Citato in ricorso; la Corte non fonda la decisione su una interpretazione specifica diversa da quanto espresso in tema di art. 57, ma l'articolo compete alla disciplina del processo tributario
art. 69 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440
Norma richiamata nella deduzione dell'Agenzia; la sentenza non estrae da tale norma una diversa regola rispetto al principio che la compensazione è eccezione in senso proprio
art. 38-bis d.P.R. 29 settembre 1972, n. 633
Norma sul credito IVA e compensazioni richiamata nel contesto della controversia; la Corte applica il principio generale che la compensazione ha efficacia estintiva e non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice tributario
art. 1242 cod. civ.
Richiamato come principio generale sulla compensazione: la compensazione estingue i debiti reciproci e non e rilevabile d'ufficio dal giudice; tale principio è stato ritenuto applicabile anche al processo tributario e sostiene la conclusione che l'eccezione di compensazione è in senso proprio e non ammissibile per la prima volta in appello
Massime di principio
- In un giudizio tributario l'Amministrazione può contestare in appello i fatti costitutivi del credito vantato dal contribuente (mere difese), anche se per la prima volta; tali contestazioni non ampliano il thema decidendum
- Le eccezioni in senso proprio, ossia i fatti modificativi, impeditivi o estintivi della pretesa (es. compensazione, pagamento), non possono essere sollevate dall'Amministrazione per la prima volta in appello se non erano state dedotte in primo grado
- La compensazione, per la sua efficacia estintiva reciproca, è qualificata come eccezione in senso proprio nel processo tributario e quindi va proposta tempestivamente, normalmente in primo grado
- Il giudice tributario non può rilevare d'ufficio la compensazione: essa deve essere eccepita dalla parte che vi fa valere il diritto
- Quando si valuta la tempestività di una difesa in appello, distinguere sempre tra 'mera difesa' (contestazione dei fatti costitutivi) e 'eccezione' (fatto estintivo o modificativo); la prima è ammissibile tardivamente, la seconda no
- In casi simili è consigliabile che l'Amministrazione presenti in primo grado ogni eccezione relativa a fatti estintivi o modificativi (es. crediti compensativi o pagamenti), mentre può limitarsi a contestare in appello la fondatezza della pretesa se si tratta di mera contestazione dei fatti costitutivi
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