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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16097/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa sulla decorrenza e liquidazione degli interessi di mora dovuti su un rimborso IVA richiesto da Alpiq per il secondo trimestre 2011 (credito IVA di euro 10.000.000). L'Agenzia aveva sospeso in parte il rimborso ritenendo sussistenti "carichi pendenti" e aveva altresì richiesto documentazione e una fideiussione; il rimborso è stato poi riconosciuto ma con decorrenza degli interessi posticipata dall'Agenzia. La controversia verteva su se e in quale misura la misura di "fermo" amministrativo (art. 69 R.D. 2440/1923) e le ragioni di controcredito vantate dall'Amministrazione possano sospendere il decorso degli interessi sin dal momento in cui il rimborso sarebbe normalmente divenuto esigibile, o se, qualora i controcrediti risultino insussistenti, gli interessi debbano essere riconosciuti anche per il periodo in cui il fermo era stato vigente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto che, pur essendo legittima in astratto la sospensione del rimborso per accertare la sussistenza di controcrediti o per ottenere garanzie, la misura di "fermo" è di natura cautelare e provvisoria; se i controcrediti che ne giustificavano l'adozione sono poi accertati come insussistenti, la misura si considera caducata sin dall'origine e non può produrre effetti stabili che impediscano la corresponsione degli interessi. Conseguentemente il credito richiesto a rimborso matura interessi anche per il periodo in cui il fermo era in vigore, con decorrenza dal momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili secondo le norme nazionali ed i principi dell'Unione (termine ragionevole e principi di neutralità dell'IVA). Le spese processuali sono compensate per la relativa novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi in ragione del 9 per cento annuo, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni.

    Disciplina nazionale degli interessi sui rimborsi IVA: prevede decorrenza dal 90° giorno dalla presentazione della dichiarazione (con esclusione dei ritardi imputabili al contribuente per mancata produzione di documenti oltre 15 giorni). La Corte ha richiamato questa norma come parametro nazionale del dies a quo, da armonizzare con il principio UE del termine ragionevole.

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (fermo amministrativo)

    Norma che consente l'adozione del fermo amministrativo per conservare le ragioni di credito dell'Amministrazione. La Corte ha ricordato la natura cautelare e provvisoria del fermo: se le ragioni di credito risultano insussistenti, la misura perde efficacia retroattivamente e non può impedire il riconoscimento degli interessi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiama il principio della ripartizione dell'onere della prova; nella vicenda la valutazione della sussistenza dei controcrediti e l'onere di provarli grava sull'Amministrazione.

  • art. 183 direttiva IVA (Direttiva comunitaria sull'IVA)

    Qualora, per un periodo d'imposta, l'importo delle detrazioni superi quello dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta, gli Stati membri possono far riportare l'eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o il riporto se l'eccedenza è insignificante.

    Principio europeo che impone la neutralità dell'IVA e il diritto al recupero totale dell'eccedenza entro un termine ragionevole. La Corte ha richiamato la giurisprudenza CJEU secondo cui ritardi oltre un termine ragionevole comportano il diritto agli interessi di mora; sistemi che sospendono ingiustificatamente gli interessi sono contrari a tale principio.

  • art. 1, comma 16, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417 (conv. con mod.)

    Estende la disciplina degli interessi anche ai rimborsi relativi a periodi inferiori all'anno e contribuisce a fissare il dies a quo per i rimborsi infrannuali (termine dopo il giorno 20 del secondo mese successivo ai trimestri). Utilizzata per determinare quando gli interessi diventano esigibili per rimborsi infrannuali.

Massime di principio

  • Il "fermo" amministrativo ha natura cautelare e provvisoria: se le ragioni di credito a suo fondamento risultano poi insussistenti, la misura si considera caducata sin dall'origine e non può impedire retroattivamente il riconoscimento degli interessi sul rimborso IVA.
  • Ai fini della corresponsione degli interessi di mora su un rimborso IVA si applica il principio UE della neutralità e del "termine ragionevole": ritardi ingiustificati comportano il diritto agli interessi, indipendentemente dalle ragioni soggettive dell'Amministrazione, salvo che quest'ultima provi la legittimità e la fondatezza delle ragioni che hanno legittimato la sospensione.
  • La sospensione del decorso degli interessi è giustificata per i periodi in cui il contribuente ha effettivamente ostacolato la verifica (es. mancata produzione di documentazione nei termini) o non abbia fornito le garanzie richieste; tali periodi devono però essere provati e limitati ai tempi effettivamente imputabili al contribuente.
  • L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare l'esistenza di controcrediti e l'adozione formale e notificata del provvedimento di sospensione; in mancanza di prova, il contribuente ha diritto agli interessi anche per il periodo di sospensione.
  • Nel giudizio tributario il giudice deve esaminare sia la legittimità formale del provvedimento sospensivo sia la sostanza del credito vantato dal contribuente: la compensazione non può essere dichiarata se l'esistenza del controcredito dipende dall'esito di un altro giudizio non definitivo.
  • Anche quando il provvedimento cautelare non sia stato impugnato, la sua inefficacia o caducazione per insussistenza dei presupposti comporta effetti retroattivi che impongono il ripristino della situazione precedente, con conseguente diritto agli interessi sul rimborso.

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