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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16092/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha dichiarato parzialmente estinto il processo rispetto al ricorso successivo della contribuente (qualificato incidentale); ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; ha cassato la sentenza della CTR impugnata e ha rinviato la causa alla CTR del Lazio in diversa composizione per la valutazione del profilo sostanziale e per la liquidazione delle spese di lite

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione per inesistenza soggettiva delle operazioni contestate; la CTR avrebbe omesso una chiara ripartizione dell'onere della prova tra le parti e una motivazione logico-argomentativa adeguata, limitandosi a constatare una generica "confusione" tra elementi pro e contro senza attribuire all'Agenzia l'onere di dimostrare gli elementi oggettivi e l'elemento soggettivo dell'inesistenza, né valutare correttamente la prova liberatoria apportata dalla contribuente sulla diligenza esigibile

Norme richiamate

  • Sez. 5 - Sentenza n. 9851 del 20/04/2018

    richiamata come orientamento di sezione riguardo alle problematiche connesse all'inesistenza delle operazioni e all'onere probatorio

  • Sez. 5 - Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018

    ulteriore richiamo giurisprudenziale confermante i principi applicati dalla Corte in materia di ripartizione dell'onere della prova

  • Principio probatorio in materia di operazioni soggettivamente inesistenti

    la parte erariale deve provare gli elementi oggettivi dell'inesistenza delle operazioni e la sussistenza dell'elemento soggettivo (sufficiente la mera conoscibilità); alla contribuente spetta la prova liberatoria di aver adottato la diligenza massima esigibile; elementi formali come fatture e pagamenti possono essere irrilevanti se utilizzati per occultare frodi

Massime di principio

  • In caso di contestazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l'onere di provare l'inesistenza materiale e l'elemento soggettivo grava sull'Amministrazione finanziaria
  • È sufficiente ai fini dell'elemento soggettivo la mera conoscibilità dell'inesistenza da parte del contribuente
  • Il contribuente può essere esonerato se dimostra, con prova liberatoria, di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto
  • Documenti formali (fatture, pagamenti) non sono automaticamente decisivi se possono essere impiegati per occultare frodi: il giudice deve valutare il quadro probatorio nel suo complesso
  • La mancanza di una motivazione chiara e della corretta ripartizione dell'onere della prova determina la cassazione con rinvio per nuovo esame da parte del giudice di merito

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