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Sentenza

Sentenza n. 1399/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - della Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1503 del 22/09/2025 recante: “Autoannullamento DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - della presupposta Delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1363 del 04/08/2025 recante “Avviso di avvio di procedimento di autoannullamento della DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024”; - e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche non cognito, derivanti dalla loro applicazione (allo stato non conosciuti), ivi inclusi quelli eventuali afferenti alla restituzione degli acconti già erogati nel 2020 agli OPA e ciò in quanto dette somme erano destinate ad essere compensate/conguagliate sia con gli indennizzi che con i ristori su cui le parti s’erano accordate. nonché per la condanna al risarcimento dei danni tutti subìti e subendi dalla società PICCOLE FIGLIE HOSPITAL SRL in conseguenza della predetta delibera n. 1503 del 22/09/2025 di autoannullamento del DGR N. 2133 dell’11 novembre 2024.

Giustizia amministrativa202501919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera regionale di annullamento d'ufficio della precedente delibera che aveva riconosciuto indennizzi e ristori alle strutture sanitarie private accreditate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera regionale che aveva annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies l. 241/1990, la precedente delibera concernente il riconoscimento di un'indennità di funzione e di un ristoro per la sospensione delle attività ordinarie durante l'emergenza Covid-19. Ha dedotto, tra l'altro, il superamento del termine ragionevole, il difetto assoluto di motivazione e di ponderazione tra interesse pubblico e affidamento privato, l'insussistenza di vizi originari dell'atto annullato e il perseguimento di mere ragioni di opportunità, la violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede, proporzionalità e buon andamento, il difetto di istruttoria e la violazione delle garanzie partecipative. Ha inoltre contestato nel merito la ritenuta mancanza di copertura finanziaria e la limitazione del ristoro alla sola attività intra-regionale, sostenendo che la disciplina statale avrebbe ricompreso anche l'attività extra-regionale. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni da lesione dell'affidamento e, in subordine, l'indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990. La Regione ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia riguardasse contributi e ristori previsti direttamente dalla legge e attribuiti senza discrezionalità amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'annullamento d'ufficio, alla copertura finanziaria, alla misura dei ristori, all'affidamento e ai vizi procedimentali. Il Collegio ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva sulle concessioni di pubblici servizi, ritenendo invece applicabile il criterio generale fondato sulla natura della situazione soggettiva. I contributi e ristori in questione erano riconducibili a una previsione legislativa statale, integrata dalla disciplina regionale, con presupposti oggettivi e misura predeterminata; alla Regione spettava soltanto verificare la sussistenza dei requisiti e quantificare il beneficio secondo criteri non discrezionali. La posizione azionata aveva quindi consistenza di diritto soggettivo e la cognizione spettava al giudice ordinario. È stata ammessa la riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    La Regione aveva esercitato il potere di annullamento d'ufficio, ma il TAR non ha esaminato la legittimità del suo esercizio per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La ricorrente aveva invocato in subordine l'indennizzo da revoca; la relativa domanda non è stata esaminata nel merito.

  • art. 4, comma 5-bis, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Le regioni e le Province autonome ... possono riconoscere alle strutture private accreditate ... fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato ...

    La disposizione riconosce alle strutture private accreditate, in presenza dei presupposti previsti, un contributo per i costi fissi sostenuti a seguito della sospensione delle attività ordinarie, entro una misura massima predeterminata; l'amministrazione non dispone di discrezionalità sull'an, quid e quomodo del beneficio.

  • art. 4, comma 5-ter, d.l. 34/2020

    La disciplina sui contributi è estesa agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la parte a rilevanza sanitaria, in presenza di un budget 2020.

  • art. 5-sexies d.l. 18/2020

    Le regioni e le Province autonome possono rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti...

    La disposizione costituisce il presupposto normativo del potere regionale di sospendere le attività sanitarie differibili durante l'emergenza.

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il TAR ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva relativa alle concessioni di pubblici servizi e alle pretese patrimoniali connesse.

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria di giurisdizione, sono conservati gli effetti sostanziali e processuali della domanda mediante riassunzione davanti al giudice munito di giurisdizione.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La Regione l'ha richiamato per sostenere la disciplina degli accordi e dei contratti con le strutture sanitarie, ma il TAR non ha fondato su tale disposizione la decisione.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a contributi, sovvenzioni o ristori riconosciuti direttamente dalla legge, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando all'amministrazione spetta soltanto verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e quantificare il beneficio secondo criteri predeterminati, senza discrezionalità sull'an, sul quid e sul quomodo dell'erogazione.
  • La giurisdizione sulle controversie concernenti contributi pubblici si determina in base alla natura della situazione soggettiva azionata: vi è diritto soggettivo quando il beneficio è normativamente previsto e l'attività amministrativa è meramente ricognitiva; vi è interesse legittimo quando la controversia riguarda una fase anteriore di attribuzione discrezionale del beneficio oppure l'annullamento o la revoca per vizi di legittimità o per contrasto originario con il pubblico interesse.
  • La qualificazione formale dell'erogazione come indennizzo o ristoro non determina la giurisdizione: occorre verificare se la disciplina normativa attribuisca direttamente la provvidenza e se l'amministrazione conservi effettivi poteri discrezionali di apprezzamento.
  • La dichiarazione di difetto di giurisdizione consente la riassunzione davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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