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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18524/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore rifiuti)

La controversia

La controversia trae origine da un sollecito di pagamento e da un silenzio-rifiuto su istanza di rimborso relativi a somme corrisposte a titolo di tariffa rifiuti negli anni 2008-2012, nonché da un ulteriore sollecito per importi fatturati per servizi di smaltimento. La società contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario, ottenendo in primo grado un accoglimento solo parziale; la commissione regionale, invece, aveva accolto l'appello della società gestore. In cassazione la contribuente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che la tariffa aveva natura di tributo e che comunque doveva applicarsi il termine biennale per il rimborso; 2) violazione delle norme sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di esaminare la non assimilabilità dei rifiuti prodotti; 3) violazione delle norme su assimilazione e superficie tassabile, per mancata valutazione della documentazione e della tipologia di rifiuti, in particolare degli imballaggi; 4) violazione dei principi costituzionali di motivazione e dell'art. 2041 c.c., per avere il giudice d'appello escluso il rimborso nonostante lo smaltimento in proprio dei rifiuti tramite operatore specializzato; 5) omesso esame di fatti decisivi, con riferimento all'impugnazione di una fattura, alla tipologia dei rifiuti e all'arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di un atto impositivo non impugnato tempestivamente, la successiva istanza di rimborso è inammissibile, essendo ormai definitivo il titolo della pretesa; ha inoltre osservato che ciò assorbiva l'ulteriore questione di decadenza. Ha respinto o dichiarato inammissibili gli altri motivi perché, quanto all'assimilazione dei rifiuti, i regolamenti comunali rilevano e la contribuente non aveva assolto gli oneri di specifica allegazione e prova; quanto alla qualificazione dei rifiuti e agli imballaggi, si trattava di accertamenti di fatto adeguatamente motivati e non sindacabili in cassazione; quanto al preteso arricchimento senza causa, la tariffa aveva natura tributaria e non sinallagmatica, sicché l'art. 2041 c.c. era inapplicabile; infine, per una delle fatture, la censura era coperta da giudicato interno. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso è stato ritenuto sufficientemente chiaro e specifico, con corretta esposizione della vicenda processuale.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati ricondotti alle categorie del ricorso per cassazione; la Corte ha valutato in particolare i nn. 3 e 5.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    si applica, in mancanza di disciplina specifica, al termine per la domanda di rimborso; nel caso concreto la questione è stata però assorbita dalla definitività dell'atto impositivo non impugnato.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma non decisivo nel caso per la ragione assorbente della definitività del titolo.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione, ma non decisivo nel caso.

  • art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997

    attribuisce ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani talune categorie di rifiuti speciali non pericolosi.

  • art. 21, comma 7, d.lgs. n. 22/1997

    l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati consente una riduzione tariffaria, non un'esenzione automatica dalla pretesa tributaria.

  • art. 62, commi 2, 3 e 5, d.lgs. n. 507/1993

    regola la superficie tassabile e prevede l'esclusione solo per le aree in cui si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, onere che grava sul contribuente.

  • art. 67, comma 2, d.lgs. n. 507/1993

    richiamato come base generale della riduzione proporzionale in relazione ai rifiuti avviati al recupero.

  • art. 49, commi 10 e 14, d.lgs. n. 22/1997

    prevede agevolazioni e riduzioni tariffarie proporzionate alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero.

  • art. 7, comma 2, d.P.R. n. 158/1999

    in fase transitoria consente riduzioni tariffarie per i rifiuti assimilati avviati a recupero, non un'esenzione dal tributo.

  • art. 198, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 152/2006

    richiamato come disciplina corrispondente a quella che consente ai comuni di prevedere l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

  • art. 2041 c.c.

    è stata esclusa l'applicabilità dell'arricchimento senza causa in ragione della natura tributaria e non sinallagmatica della tariffa rifiuti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato nella censura sul vizio di motivazione, ma la Corte ha ritenuto la motivazione di merito congrua.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro di motivazione della sentenza, ritenuto rispettato.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, l'istanza di rimborso non può essere utilizzata per rimettere in discussione un atto impositivo ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione: la definitività del titolo preclude il rimborso.
  • La valorizzazione del silenzio-rifiuto come atto impugnabile opera solo quando manchi un precedente atto di imposizione direttamente impugnabile; se la pretesa è già stata formalizzata, l'impugnazione deve rivolgersi a quell'atto.
  • In tema di tassa/tariffa rifiuti, l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani dipende dalla disciplina comunale vigente e dai relativi regolamenti; l'onere di contestare specificamente tale assimilazione e di produrre gli atti rilevanti incombe sul contribuente.
  • L'esenzione o riduzione della superficie tassabile per rifiuti speciali è eccezione che richiede allegazione e prova rigorose delle aree in cui si formano esclusivamente rifiuti non assimilati.
  • L'avvio al recupero o allo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati non determina automaticamente l'esonero dal tributo, ma può rilevare, nei limiti previsti dalla disciplina, solo come base per una riduzione tariffaria proporzionale.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa non è invocabile per ottenere la ripetizione di somme versate in adempimento di una pretesa tributaria fondata su un titolo autoritativo e non sinallagmatico.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che richiedano un nuovo apprezzamento del merito dei fatti o della documentazione senza una specifica trascrizione o indicazione degli atti su cui si fondano.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiProveSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoArricchimento senza causa

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