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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30998/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da più avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006 con cui l'Ufficio ha rideterminato sinteticamente, ai fini IRPEF e addizionali, un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato, valorizzando in particolare la spesa per il possesso e l'uso di un'autovettura di elevata cilindrata e altri incrementi patrimoniali. Il giudice tributario di primo grado aveva annullato gli avvisi e la CTR aveva respinto l'appello dell'Amministrazione, ritenendo sufficienti le giustificazioni rese dal contribuente nel questionario, secondo cui viveva con la madre che sosteneva le spese di vitto e alloggio e che le spese di gestione dell'auto erano modeste. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in tema di accertamento sintetico, il contribuente può vincere la presunzione solo provando che il reddito presunto non rientra nella base imponibile, e non semplicemente offrendo spiegazioni generiche; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione, lamentando che la CTR non avesse accertato prova, entità e durata dei redditi esenti o soggetti a ritenuta invocati dal contribuente.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per tardività e per asseriti vizi della notificazione. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sufficiente a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il primo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente ritenuto idonee le sole giustificazioni rese dal contribuente senza verificare il necessario supporto documentale e senza accertare che le somme utilizzate per gli acquisti e le spese non rientrassero nella base imponibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    termine semestrale per proporre impugnazione

    La Corte richiama il termine lungo di impugnazione e respinge l'eccezione di tardività perché non risultava dimostrata la data utile secondo la prova richiesta.

  • art. 11, L. 21 gennaio 1994, n. 53

    L'eccezione di nullità della notificazione è stata ritenuta inammissibile perché formulata in modo generico, senza individuare una concreta causa di nullità e senza contestare l'effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nella formulazione previgente alla novella del 2010

    L'accertamento sintetico consente all'Ufficio di ricostruire il reddito sulla base di indici di capacità contributiva; il contribuente può superare la presunzione solo provando che il reddito presunto non appartiene alla base imponibile. La prova contraria riguarda la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, non anche l'effettivo impiego di tali redditi nelle spese contestate.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per ribadire che l'onere della prova contraria grava sul contribuente, una volta operante la presunzione legale dell'accertamento sintetico.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizi motivazionali, ma nel caso concreto il motivo è stato respinto.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie richiamata dalla ricorrente a sostegno del vizio di nullità, poi escluso dalla Corte.

  • art. 61, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo processuale, senza che la Corte ravvisasse una violazione decisiva.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente o mancante.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato a sostegno del denunciato difetto di motivazione, ma ritenuto non violato.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione della CTR è ritenuta sufficiente a rispettare il parametro costituzionale del minimo motivazionale.

  • art. 2727 c.c.

    Gli indici di capacità contributiva operano come presunzioni semplici che consentono di risalire dal fatto noto della spesa al fatto ignoto del reddito disponibile.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione può fondare la pretesa su indici di capacità contributiva che giustificano una presunzione di maggiore reddito rispetto a quello dichiarato.
  • Per superare la presunzione dell'accertamento sintetico, il contribuente deve fornire prova contraria documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte e della loro entità e durata; non è necessario provare l'esatto impiego di tali somme nelle spese contestate.
  • La semplice giustificazione resa in sede di questionario o in modo assertivo non basta, se non è supportata da riscontri documentali idonei a dimostrare la reale disponibilità delle somme invocate.
  • In tema di motivazione della sentenza tributaria, la nullità sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia inferiore al minimo costituzionale; non è sufficiente il dissenso sulla valutazione delle prove o sull'applicazione della regola probatoria.
  • Le presunzioni fondate sugli indici di capacità contributiva operano secondo il meccanismo dell'art. 2727 c.c.: l'Ufficio prova il fatto noto della spesa, il contribuente deve vincere la presunzione dimostrando l'inesistenza del reddito imponibile presunto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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