Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19049/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due società del medesimo gruppo, una consolidante e una consolidata, hanno impugnato in Cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato, per la parte qui rilevante, avvisi di accertamento Ires e Irap per l’anno 2004 e relative sanzioni. La ripresa riguardava i canoni di due contratti di affitto d’azienda stipulati dalla società affittuaria con due società interamente partecipate, successivamente incorporate nel 2005. Secondo l’Ufficio e la CTR, l’operazione era elusiva perché finalizzata a un indebito risparmio d’imposta e priva di valide ragioni economiche. Le ricorrenti hanno dedotto: omesso esame di fatti decisivi circa l’assenza di vantaggi fiscali indebiti rispetto agli scenari alternativi; violazione dell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, dell’art. 41 Cost. e dell’art. 43 TUE circa la sussistenza di valide ragioni economiche; omesso esame di fatti decisivi sulle ragioni organizzative e industriali dell’operazione; nullità per omessa pronuncia sull’eccezione di illegittimità del calcolo delle maggiori imposte per asserita doppia imposizione; nullità per omessa pronuncia sull’esclusione delle sanzioni in ragione dell’incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la CTR aveva comunque valutato i fatti rilevanti e, comunque, le censure non indicavano un fatto storico decisivo realmente omesso. Ha inoltre confermato il principio per cui sono elusive le operazioni societarie non sorrette da valide ragioni extrafiscali non marginali e dirette a conseguire un indebito risparmio d’imposta; nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto che l’uso dell’affitto d’azienda, invece dell’immediata fusione possibile già nel periodo d’imposta, fosse funzionale soprattutto al risparmio fiscale. Infine, ha escluso il vizio di omessa pronuncia, osservando che la conferma integrale delle riprese fiscali e delle sanzioni implicava il rigetto anche delle eccezioni sulla doppia imposizione e sull’esimente dell’obiettiva incertezza normativa. Le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è infondata quando la decisione comporta una statuizione implicita di rigetto sulla questione non espressamente trattata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'omessa o insufficiente valutazione di elementi istruttori.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Occorre depositare gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda, nei limiti richiesti dal vizio dedotto.

  • art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Le operazioni societarie prive di valide ragioni extrafiscali non marginali e dirette a un indebito vantaggio fiscale sono opponibili all'Amministrazione come elusive.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della libertà di iniziativa economica, ma ritenuto non idoneo a legittimare operazioni sostanzialmente elusive.

  • art. 43 TUE

    Richiamato dalle ricorrenti in tema di libertà economiche, senza incidere sull'esito della valutazione antielusiva.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il rigetto della domanda o eccezione è implicito nell'impianto logico-giuridico della sentenza.

  • art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La CTR ha implicitamente escluso l'applicabilità dell'esimente invocata con la conferma delle sanzioni.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato per l'esimente delle incertezze normative, ritenuta implicitamente esclusa.

  • art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obiettiva incertezza sulla portata delle norme tributarie non è stata riconosciuta, per implicito, dalla decisione di merito confermata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di elusione fiscale, un'operazione societaria è legittimamente sindacabile quando non sia sorretta da valide ragioni economiche extrafiscali, non marginali, e sia essenzialmente diretta a realizzare un indebito risparmio d'imposta.
  • Ai fini del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve indicare un fatto storico decisivo realmente omesso dal giudice di merito; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o una diversa lettura delle prove.
  • La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza affrontare espressamente il punto, ne comporti il rigetto implicito per incompatibilità logico-giuridica con la statuizione adottata.
  • Nella valutazione antielusiva, è rilevante confrontare l'operazione contestata con gli scenari alternativi concretamente praticabili nel periodo d'imposta, ma il risparmio d'imposta può derivare anche dalla contrazione della base imponibile e non solo da un effetto sulle perdite pregresse.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.