Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23500/2021 del 26/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata accreditata per il pagamento di euro 1.366.470,05 a titolo di compenso per prestazioni di fisioterapia domiciliare erogate nel 2006 in regime di convenzione/accreditamento. L'azienda sanitaria proponeva opposizione, poi rigettata in primo grado e in appello. La Corte d'appello ha ritenuto che la convenzione del 1993, avente durata annuale, non potesse fondare da sola la pretesa per effetto della nullità della clausola di rinnovo tacito; ha però riconosciuto come valido titolo il contratto stipulato il 30 marzo 2005 ai sensi dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992 tra la struttura e la Regione Abruzzo, Ufficio Unico degli Acquisti, in nome e per conto delle ASL, contratto che prevedeva il budget di spesa anche per il 2006. In cassazione l'ASL ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato il limite annuale di spesa previsto negli accordi tra ASL e strutture e che nel caso concreto tale limite non fosse stato rispettato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 633 c.p.c., deducendo che le prestazioni non fossero provate in modo sufficiente e che l'onere della prova gravasse sul creditore opposto sostanziale; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione alla pretesa non idoneità probatoria dei moduli di richiesta di trattamento domiciliare e alla mancanza di potere del medico sottoscrittore di impegnare finanziariamente l'ASL, oltre al tema del controllo sulla compatibilità della spesa con i fondi regionali; 4) violazione dell'art. 653 c.p.c., censurando la statuizione che, in caso di rigetto dell'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo senza determinare una duplicazione del titolo esecutivo. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte infondato e in parte inammissibile: ha confermato che il titolo posto a base del credito era il contratto del 30 marzo 2005 e ha dichiarato nuova, quindi inammissibile, la doglianza sul superamento del limite annuale di spesa per il 2006. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché diretti non a denunciare un errore di diritto sull'onere della prova, ma a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, attività preclusa in sede di legittimità; la Corte ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se l'onere probatorio viene attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove, e che la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione e nell'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il quarto motivo è stato respinto: la sentenza di rigetto dell'opposizione non costituisce un diverso titolo esecutivo rispetto al decreto ingiuntivo, salvo per le spese liquidate nel giudizio di opposizione.

La decisione

Il ricorso dell'ASL è stato integralmente rigettato. La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato. La Corte ha valorizzato il contratto del 30 marzo 2005 quale fonte del credito, ha escluso la possibilità di introdurre in cassazione la questione del superamento del tetto di spesa annuale non esaminata nei gradi di merito, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e ha confermato che il decreto ingiuntivo resta il titolo esecutivo anche dopo il rigetto dell'opposizione, salvo le spese della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 641 c.p.c.

    Richiamato solo per la disciplina della riduzione del termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte d'appello aveva ritenuto correttamente specificati i giusti motivi per la riduzione del termine.

  • art. 8 quinquies d.lgs. 502/1992

    Il contratto stipulato dalla struttura accreditata e dalla Regione, in nome e per conto delle ASL, è stato ritenuto valido titolo negoziale idoneo a fondare il credito per le prestazioni rese e a regolare il budget di spesa per il periodo considerato.

  • art. 6, comma 1, L. 537/1993

    La clausola di rinnovo tacito della convenzione del 1993, in difetto di disdetta, è stata ritenuta nulla.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a soggetto diverso da quello che ne è gravato; non quando si contesti la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 633 c.p.c.

    Richiamato in relazione al procedimento monitorio e alla prova del credito azionato con decreto ingiuntivo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio non può consistere nella richiesta di una diversa valutazione dei fatti e delle prove rispetto a quella del giudice di merito.

  • art. 653 c.p.c.

    In caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo resta il decreto ingiuntivo, non la sentenza di rigetto, salvo per le spese del giudizio di opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Fondamento per il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito introdurre questioni nuove non esaminate nei gradi di merito; la deduzione per la prima volta in cassazione rende il motivo inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice sbagli la distribuzione dell'onere probatorio; se la censura riguarda invece l'apprezzamento delle prove, essa attiene alla valutazione del fatto ed è sottratta al sindacato di legittimità salvo i limiti del vizio motivazionale.
  • Il giudice di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella selezione delle prove, nella valutazione della loro attendibilità e nella ricostruzione del fatto storico, se non nei limiti stretti dell'omesso esame di un fatto decisivo.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo respinta l'opposizione, il decreto ingiuntivo conserva natura di titolo esecutivo per sorte capitale, accessori e spese in esso recati; la sentenza di rigetto assume autonoma valenza esecutiva solo per le ulteriori spese liquidate nel giudizio di opposizione.
  • Quando un contratto successivo sostituisce o integra una precedente convenzione nulla o inefficace, il credito va ricondotto al titolo negoziale effettivamente ritenuto valido dal giudice di merito, purché la relativa questione sia stata dedotta e decisa nei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.