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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05908/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF emesso nei confronti di una contribuente per l'anno d'imposta 2004, sul presupposto che la stessa avesse percepito utili extracontabili distribuiti da una società di capitali a ristretta base sociale. In precedenza l'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori utili non contabilizzati; sulla base di tale atto, ritenuto presupposto dell'accertamento personale, aveva poi contestato alla socia un maggior reddito. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo insufficiente la sola presunzione di distribuzione degli utili ai soci in assenza di ulteriori prove. In appello, l'Agenzia aveva sostenuto che la ristretta compagine sociale fosse di per sé idonea a sorreggere la presunzione di distribuzione degli utili e che i vizi dell'atto societario non potessero essere fatti valere nel giudizio sul reddito del socio. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con un unico motivo, omessa motivazione e violazione di norme sostanziali e processuali, lamentando in particolare l'inesistenza o invalidità dell'avviso emesso nei confronti della società già estinta, quale presupposto dell'accertamento nei suoi confronti, e contestando che tale atto fosse stato notificato anche nella qualità di liquidatore e socio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la questione relativa all'inesistenza/nullità dell'avviso di accertamento societario fosse stata sì dedotta nel giudizio di primo grado, ma non riproposta in appello dalla contribuente, che non si era costituita nel gravame dell'Ufficio. Poiché nel processo tributario l'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 impone la riproposizione delle eccezioni non accolte o non esaminate dal primo giudice, la mancata riproposizione ha precluso l'esame della censura in cassazione. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    È richiamato come parametro dei vizi denunciati in cassazione, ma la Corte non entra nel merito delle censure per la preclusione processuale derivante dalla mancata riproposizione in appello.

  • art. 2495, secondo comma, c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere l'irrilevanza della pretesa tributaria dopo la cancellazione della società; la Corte non accoglie la censura perché la questione è processualmente preclusa.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in relazione alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci; la Corte non ne valuta il merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212

    È citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza decisione di merito sul punto.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Corte non esamina il profilo per la preclusione processuale.

  • art. 346 c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui le eccezioni non accolte o non esaminate devono essere riproposte in appello per non restare precluse.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario opera in modo sostanzialmente riproduttivo dell'art. 346 c.p.c.; l'omessa specifica riproposizione in appello delle eccezioni non esaminate preclude il loro esame in cassazione.

  • Cass. Sez. U, 12 maggio 2017, n. 11799

    È richiamata per il principio secondo cui, se il primo giudice ha espressamente o implicitamente ritenuto infondata un'eccezione, occorre appello incidentale; se invece l'eccezione non è stata esaminata, va riproposta in appello.

  • Cass. sez. 6-5, ord. 18 maggio 2018, n. 12191

    È citata a sostegno dell'affermazione che nel processo tributario la mancata riproposizione in appello delle eccezioni non accolte impedisce di farle valere in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le eccezioni di merito non accolte o non esaminate in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello; in difetto, la parte decade dalla possibilità di farle valere in cassazione.
  • L'eccezione relativa all'inesistenza o invalidità dell'atto presupposto dell'accertamento è un fatto impeditivo della pretesa tributaria e, se non riproposto nel grado di appello, resta processualmente precluso.
  • L'art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 si coordina con l'art. 346 c.p.c. nel senso che la riproposizione in appello è necessaria per conservare l'esame delle eccezioni non accolte o non trattate dal giudice di primo grado.
  • Quando il giudice di primo grado non si pronuncia su una specifica eccezione e la parte vittoriosa in primo grado non si costituisce in appello, quella eccezione non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base partecipativa resta logicamente subordinata alla validità e definitività dell'accertamento societario presupposto; tuttavia, nel caso deciso, la Corte non esamina il merito di tale principio per ragioni processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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