Cassazione Civile, Ordinanza n. 09962/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento notificati a una associazione agricola, con i quali l’Ufficio contestava l’indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture emesse da una società appaltatrice ritenuta mera cartiera e, quindi, riferite a operazioni soggettivamente inesistenti. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, valorizzando una CTU e una perizia di parte che avrebbero mostrato l’effettiva esecuzione dell’opera. In appello, la CTR ha invece accolto il gravame dell’Amministrazione, ritenendo decisivi vari indizi sulla fittizietà del fornitore: assenza di sede, di organizzazione, di documentazione contabile e fiscale, di beni strumentali e di rapporti commerciali attendibili. La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere della prova, pretendendo dalla contribuente la conoscenza della frode e non dall’Ufficio la prova della consapevolezza o partecipazione alla frode; 2) omesso esame di fatti decisivi, tra cui la regolare contabilizzazione delle fatture, l’effettiva realizzazione dei lavori e il provvedimento di archiviazione penale a carico del legale rappresentante; 3) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 109 TUIR, deducendo che i giudici di merito avrebbero confuso la detraibilità dell’IVA con la deducibilità dei costi e che, in ogni caso, i costi sarebbero stati deducibili per i principi introdotti dallo ius superveniens.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un vero fatto storico omesso, ma solo il mancato accoglimento della tesi difensiva; ha respinto il primo motivo chiarendo che, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la conoscibilità della frode da parte del cessionario, ma non la sua partecipazione dolosa all’evasione: nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato elementi indiziari idonei a dimostrare che la contribuente avrebbe potuto avvedersi della frode usando l’ordinaria diligenza; ha respinto anche il terzo motivo perché lo ius superveniens sulla deducibilità dei costi non rileva in una controversia avente ad oggetto la detrazione IVA, e perché non risulta alcuna confusione tra deduzione dei costi e detrazione dell’imposta. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese di lite in favore dell’Agenzia delle entrate.
Norme richiamate
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare fittizietà del fornitore e conoscibilità della frode da parte del cessionario; poi grava sul contribuente la prova contraria di aver usato la massima diligenza.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per ammettere la prova presuntiva della frode mediante indizi gravi, precisi e concordanti.
Le presunzioni semplici possono fondare la prova della consapevolezza o conoscibilità della frode, se basate su elementi oggettivi e specifici.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del primo e del terzo motivo di ricorso per cassazione, dedotti come violazioni di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale del secondo motivo, dichiarato inammissibile perché non indicava un fatto storico decisivo omesso, ma solo una diversa lettura delle prove.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il diritto alla detrazione IVA è escluso se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione si inseriva in una frode fiscale.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto non decisivo ai fini della questione trattata, centrata sulla detrazione IVA.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La prova dell’Ufficio può essere anche indiziaria, secondo la disciplina IVA che consente l’utilizzo di presunzioni.
art. 17 della Direttiva 17 maggio 1977, n. 388
Usata come base unionale del principio secondo cui la detrazione IVA non compete al cessionario che conosca o possa conoscere la frode.
art. 8, comma 1, d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012
Richiamato come ius superveniens in tema di deduzione dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, ma giudicato non pertinente alla lite sulla sola detrazione IVA.
art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993
Norma sulla deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti, ma irrilevante nel caso concreto perché la pretesa riguardava l’IVA detratta.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È il decreto IVA applicabile alla contestazione dell’indebita detrazione dell’imposta.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato solo per il distinto tema della deducibilità dei costi, non decisivo nella controversia sull’IVA.
Massime di principio
- In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà del fornitore e, anche mediante presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA; non è necessario dimostrare la partecipazione del cessionario all’accordo simulatorio.
- Se l’Amministrazione assolve il proprio onere probatorio con elementi oggettivi e specifici, il contribuente deve fornire la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto per non essere coinvolto nella frode.
- Nei giudizi tributari, il motivo di ricorso per omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se mira solo a ottenere una diversa valutazione delle prove o il dissenso dalla motivazione del giudice di merito, senza indicare un fatto storico decisivo realmente trascurato.
- La disciplina sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non si sovrappone automaticamente al diverso tema della detrazione IVA: i presupposti e la disciplina delle due poste sono distinti e vanno tenuti separati.
- La prova della frode IVA può essere tratta anche da indizi desunti da attività investigative o da elementi relativi alla concreta struttura del fornitore, purché tali indizi siano idonei a sorreggere una presunzione semplice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →