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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34421/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico di proprietà della società, con il quale l'ufficio aveva aumentato la rendita catastale includendo nel computo il valore del palo/torre di sostegno dell'aerogeneratore. La società aveva impugnato l'atto e in primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, però, la decisione era stata riformata dalla CTR della Basilicata, che aveva ritenuto la torre un elemento costruttivo rilevante ai fini della rendita perché non funzionale allo specifico processo produttivo di energia. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che dopo la legge di stabilità 2016 la torre eolica è esclusa dalla stima diretta in quanto inscindibilmente connessa all'impianto produttivo; 2) violazione della medesima norma, dell'art. 23 Cost. e irrilevanza della circolare ministeriale richiamata dalla CTR, perché riferita alla disciplina previgente; 3) omessa pronuncia sulla violazione del principio di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. n. 212/2000 nella determinazione dei valori catastali; 4) violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c. sulla medesima questione; 5) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, con richiamo agli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha applicato l'orientamento già espresso in precedenza secondo cui, dopo l'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, nella stima catastale degli immobili del gruppo D non devono essere considerati i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al fabbricato. In questa prospettiva, la torre eolica, se accertata come componente essenziale dell'impianto eolico e funzionale alla produzione di energia, non va assoggettata a rendita catastale. La Cassazione ha censurato la CTR perché aveva escluso tale componente sulla base di una qualificazione meramente giuridica, senza compiere il necessario accertamento tecnico-fattuale sulla natura della torre e sulla sua effettiva funzione nell'impianto. Per questo ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché svolga i dovuti accertamenti, eventualmente con consulenza tecnica. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015

    La norma, a decorrere dal 1 gennaio 2016, impone di determinare la rendita catastale dei fabbricati del gruppo D tenendo conto di suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

  • art. 23 Cost.

    È invocato dalla ricorrente per contestare l'uso di una circolare amministrativa in materia tributaria; dalla decisione non emerge una specifica statuizione autonoma su tale norma, perché il relativo motivo è assorbito.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    È richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di buona fede e collaborazione con il contribuente; la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento del motivo.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. per censurare l'omessa pronuncia; il motivo resta assorbito.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per omessa pronuncia; il motivo resta assorbito.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato a sostegno della censura di motivazione apparente o mancante; il motivo resta assorbito.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per il difetto assoluto di motivazione; il motivo resta assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente sulla ripartizione dell'onere della prova in tema di valore catastale; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale dei fabbricati speciali del gruppo D, dopo la riforma del 2016, devono essere esclusi dal calcolo i beni o componenti che siano funzionalmente destinati allo specifico processo produttivo, anche quando risultino strutturalmente integrati o stabilmente connessi all'immobile.
  • Per stabilire se una componente impiantistica vada inclusa o esclusa dalla stima catastale è necessario un accertamento in fatto sulla sua concreta funzione economico-produttiva; la questione non può essere risolta in astratto con una mera qualificazione giuridica.
  • Quando il giudice di merito omette di verificare tecnicamente se un elemento dell'impianto sia componente essenziale e funzionale alla produzione, la sentenza è censurabile in cassazione e va cassata con rinvio per nuovo esame di merito.
  • Le circolari amministrative non possono ampliare il prelievo oltre i limiti posti dalla legge, specie quando si discuta dell'applicazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole al contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
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