Cassazione Civile, Ordinanza n. 29255/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARI emesso per il recupero dell’imposta dovuta in relazione alla detenzione di un’unità immobiliare per gli anni 2014-2018. In primo grado il contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto, e la decisione era stata confermata in appello sul rilievo che, per l’annualità 2014, il potere impositivo fosse decaduto perché l’avviso avrebbe dovuto essere notificato entro il 31 dicembre 2019 ai sensi dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006. La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione e falsa applicazione di legge, deducendo che non si trattava di mera dichiarazione infedele, ma di omessa dichiarazione di un locale autonomo rispetto all’immobile principale, e precisamente di un box auto pertinenziale; di conseguenza, secondo la ricorrente, il termine decadenziale andava calcolato tenendo conto dell’omissione dichiarativa relativa a quel cespite. Inoltre ha invocato la disciplina sulle sanzioni e la sospensione dei termini introdotta nel periodo emergenziale COVID, sostenendo che essa dovesse incidere anche sul termine di decadenza per l’accertamento tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo perché la disciplina del comma 161 dell’art. 1 l. n. 296/2006, letta alla luce della distinzione tra omessa dichiarazione e dichiarazione infedele, consente di considerare che l’obbligo dichiarativo non assolto per una determinata annualità permane anche per le annualità successive e che il dies a quo del termine decadenziale va raccordato alla specifica annualità in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa. La Corte ha inoltre rilevato che la sospensione dei termini prevista dall’art. 67 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, si applica anche ai termini per le entrate degli enti territoriali, determinandone uno spostamento in avanti per la durata della sospensione. Tuttavia, non essendo stato accertato in fatto né la data di notifica dell’avviso né quella di inizio della detenzione del bene, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando i principi enunciati e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione e falsa applicazione di legge.
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma disciplina la decadenza del potere di accertamento per i tributi locali; la Corte ne valorizza la ratio distinguendo tra accertamenti d’ufficio per omessa dichiarazione e rettifica di dichiarazioni infedeli, e afferma che l’obbligo dichiarativo non assolto continua a rilevare per le annualità successive.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 70 e 71
Richiamati dalla ricorrente in collegamento con la disciplina dell’obbligo dichiarativo e dell’accertamento dei tributi locali.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
Richiamati per la disciplina della contestazione e irrogazione delle sanzioni tributarie entro il medesimo termine decadenziale.
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 67, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27
La sospensione dei termini riguarda anche le entrate degli enti territoriali e comporta uno slittamento in avanti del decorso dei termini per la durata della sospensione.
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 157, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77
La Corte evidenzia che le entrate degli enti territoriali sono rimaste estranee a questa disciplina.
L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 684
entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo
La norma è richiamata per fissare il termine di presentazione della dichiarazione TARI ratione temporis applicabile.
Massime di principio
- In materia di tributi locali, quando la dichiarazione dovuta non sia stata presentata o sia stata presentata in modo incompleto con riferimento a un cespite autonomamente imponibile, l’omissione può rilevare come omessa dichiarazione di quel bene e il termine decadenziale per l’accertamento va rapportato all’annualità in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere resa.
- L’obbligo dichiarativo tributario si rinnova annualmente in presenza di una situazione imponibile perdurante; di conseguenza, il mancato assolvimento per una prima annualità non esaurisce gli effetti dell’omissione e può incidere anche sulle annualità successive.
- Il termine di decadenza per l’accertamento dei tributi locali deve essere interpretato in coerenza con la distinzione tra accertamento d’ufficio per omessa dichiarazione e rettifica per dichiarazione infedele, poiché la diversa qualificazione dell’inadempimento incide sul dies a quo del termine.
- La sospensione emergenziale dei termini prevista per le entrate degli enti territoriali opera anche sui termini di decadenza per l’emissione degli avvisi di accertamento, determinando uno spostamento in avanti del loro decorso per l’intera durata della sospensione.
- Quando dalla sentenza di merito non risultino gli elementi fattuali necessari a verificare il rispetto della decadenza, la Cassazione può cassare con rinvio affinché il giudice di merito accerti le date rilevanti e applichi correttamente il regime temporale vigente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29186/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29187/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29190/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29191/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29192/2025 del 05/11/2025
- ordinanza_civile · 5 nov 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 29198/2025 del 05/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →