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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25385/2022 del 26/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla rettifica della rendita catastale proposta da una società proprietaria di un impianto aerogeneratore. La società aveva presentato più pratiche Docfa proponendo una rendita che escludeva il palo/torre eolica e il piazzale-parcheggio, ritenuti fiscalmente irrilevanti dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015. L'Ufficio aveva invece incluso nella stima anche la torre di sostegno e il piazzale, attribuendo una rendita maggiore. La Commissione provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, escludendo la sola torre; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo la torre parte del processo produttivo e assimilabile a un "imbullonato". Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, sostenendo che la torre eolica dovesse essere considerata una costruzione, per i suoi caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica e immobilizzazione al suolo, e che le circolari dell'Agenzia avessero correttamente chiarito la sua inclusione in rendita.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'Agenzia secondo cui la torre eolica debba essere inclusa in rendita per il solo fatto di avere caratteristiche strutturali di costruzione. Secondo la Corte, dopo la L. 208/2015 la distinzione decisiva è la funzionalità specifica al processo produttivo: sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al suolo o alla costruzione. La torre di sostegno dell'aerogeneratore è stata considerata elemento inscindibile dell'unicum impiantistico e funzionale essenziale alla produzione eolica, dunque da escludere dalla rendita catastale. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito favorevole alla società, compensando le spese per il consolidarsi successivo dell'orientamento giurisprudenziale e senza applicare l'ulteriore contributo unificato per l'amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    "A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo"

    La norma va letta in chiave funzionale: ciò che rileva non è solo la stabilità fisica del manufatto, ma la sua idoneità a essere escluso dalla stima quando sia componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È usato come parametro del vizio denunciato, per dedurre la violazione di legge sostanziale in cassazione.

  • art. 4 r.d.l. n. 652/1939

    "si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti"

    È richiamato per la nozione generale di immobile urbano e di costruzione stabile.

  • art. 2, comma 3, d.m. 2 gennaio 1998, n. 28

    "l'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale"

    È utilizzato per definire l'unità immobiliare in chiave di autonomia funzionale e reddituale.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    È richiamato come norma di interpretazione autentica che aveva incluso nella rendita le costruzioni stabili connesse al suolo e gli elementi mobili necessari all'attività industriale, nel regime previgente.

  • art. 1, comma 244, L. 190/2014

    È citato come ulteriore conferma del rinvio alle istruzioni tecniche catastali per gli immobili a destinazione speciale e particolare.

  • circolare Agenzia del Territorio n. 6/2012

    È richiamata come fonte tecnica sulle modalità di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari speciali.

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 10 febbraio 2016

    È richiamata dall'Agenzia per distinguere tra suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi e componenti impiantistiche; la Corte però non ne condivide l'impostazione se basata solo sulle caratteristiche strutturali.

  • circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    È richiamata dall'Agenzia per sostenere che le torri eoliche rientrino tra le costruzioni da includere in stima; la Corte ne afferma la non vincolatività e ne disattende la conclusione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della qualità soggettiva dell'amministrazione soccombente ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la distinzione decisiva introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015 non è tra beni stabilmente infissi e beni amovibili, ma tra componenti che accrescono la qualità e l'utilità dell'immobile in sé e componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, che devono essere escluse dalla stima.
  • Un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione può essere comunque escluso dalla rendita catastale quando, per la sua funzione, sia parte dell'apparato produttivo e non conferisca all'immobile una utilità residua apprezzabile al di fuori di quel processo.
  • Le circolari amministrative in materia catastale non sono vincolanti per il giudice; la loro interpretazione cede quando non sia coerente con il dato normativo e con la ratio della disciplina.
  • Nelle centrali eoliche, la torre di sostegno dell'aerogeneratore è da considerare parte inscindibile dell'unicum impiantistico e, se funzionale essenziale alla produzione di energia, non va computata nella rendita catastale dopo la riforma del 2015.

Come è indicizzato

MaterieCatastale
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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