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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15865/2024 del 06/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero dell'ICI relativa all'anno 2011, con riferimento al possesso di aree edificabili. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; 2) violazione del giudicato esterno, assumendo che su questioni analoghe si fossero già pronunciate altre sentenze della stessa CTR e della CTP di Palermo; 3) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice d'appello esaminato le censure sul valore venale attribuito alle aree, che secondo la contribuente erano gravate da vincoli sismici e idrogeologici e da costi di accessibilità tali da ridurne il valore.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, osservando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione. Ha poi negato l'efficacia preclusiva del giudicato esterno invocato, sia perché formato tra parti diverse e su obbligazioni tributarie non solidali, sia perché relativo a valutazioni di fatto e a questioni di diritto non idonee a passare autonomamente in giudicato; ha inoltre richiamato il principio per cui le delibere comunali di stima dei valori delle aree edificabili hanno natura non imperativa e funzione probatoria, con possibilità di utilizzo anche per annualità anteriori. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché in sostanza volto a sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove, preclusa in cassazione e comunque non compatibile con il giudizio di doppia conforme. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del Comune intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando sia meramente formale e non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di sufficienza o di completezza argomentativa.
  • Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie tributarie tra parti diverse quando l'obbligazione non è solidale; inoltre non possono acquistare efficacia preclusiva autonoma mere argomentazioni di diritto o valutazioni di fatto non stabilmente riferite a una situazione tendenzialmente permanente.
  • In materia di ICI sulle aree edificabili, il valore venale in comune commercio costituisce la base imponibile; le delibere comunali che fissano i valori per zone omogenee hanno funzione probatoria e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, specie quando la questione è già stata esaminata dai giudici di merito in un giudizio conforme nei due gradi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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