Cassazione Civile, Ordinanza n. 15865/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso dal Comune per il recupero dell'ICI relativa all'anno 2011, con riferimento al possesso di aree edificabili. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello confermando la decisione di primo grado. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; 2) violazione del giudicato esterno, assumendo che su questioni analoghe si fossero già pronunciate altre sentenze della stessa CTR e della CTP di Palermo; 3) omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere il giudice d'appello esaminato le censure sul valore venale attribuito alle aree, che secondo la contribuente erano gravate da vincoli sismici e idrogeologici e da costi di accessibilità tali da ridurne il valore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse solo apparente, osservando che la CTR aveva comunque indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione. Ha poi negato l'efficacia preclusiva del giudicato esterno invocato, sia perché formato tra parti diverse e su obbligazioni tributarie non solidali, sia perché relativo a valutazioni di fatto e a questioni di diritto non idonee a passare autonomamente in giudicato; ha inoltre richiamato il principio per cui le delibere comunali di stima dei valori delle aree edificabili hanno natura non imperativa e funzione probatoria, con possibilità di utilizzo anche per annualità anteriori. Infine ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché in sostanza volto a sollecitare una diversa valutazione di merito delle prove, preclusa in cassazione e comunque non compatibile con il giudizio di doppia conforme. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa del Comune intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come base formale dei motivi di nullità della sentenza per vizi processuali e motivazionali.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
È evocato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata esclusa.
È richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte precisa che il controllo di legittimità riguarda solo le anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
È richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza, senza che la censura sia accolta.
art. 111 Cost.
È evocato quale parametro costituzionale della motivazione della decisione giudiziale.
È richiamato nella censura sul giudicato esterno.
È richiamato nella censura sul giudicato esterno.
È richiamato nella censura sul giudicato esterno.
È richiamato quale fondamento dell'efficacia del giudicato, che la Corte esclude nei termini dedotti dalla ricorrente.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 3, comma 1
È citato per affermare che l'obbligazione ICI dei comproprietari non ha natura solidale.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10, comma 1
È richiamato, insieme all'art. 3, per escludere la solidarietà passiva tra comproprietari ai fini dell'ICI.
La Corte esclude che il giudicato reso verso altri comproprietari possa estendersi al caso concreto tramite questa disposizione, perché manca la solidarietà dell'obbligazione.
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 5
È richiamato come norma sulla base imponibile ICI delle aree edificabili, determinata sul valore venale in comune commercio.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)
È richiamato per affermare che le delibere comunali di determinazione dei valori delle aree edificabili hanno funzione probatoria e non imperativa.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per la c.d. doppia conforme, che limita il ricorso per cassazione sui profili di merito già esaminati in modo conforme nei due gradi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando sia meramente formale e non consenta di percepire le ragioni della decisione; non basta il semplice difetto di sufficienza o di completezza argomentativa.
- Il giudicato esterno non si estende automaticamente a controversie tributarie tra parti diverse quando l'obbligazione non è solidale; inoltre non possono acquistare efficacia preclusiva autonoma mere argomentazioni di diritto o valutazioni di fatto non stabilmente riferite a una situazione tendenzialmente permanente.
- In materia di ICI sulle aree edificabili, il valore venale in comune commercio costituisce la base imponibile; le delibere comunali che fissano i valori per zone omogenee hanno funzione probatoria e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori alla loro adozione.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, specie quando la questione è già stata esaminata dai giudici di merito in un giudizio conforme nei due gradi.
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