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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34931/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino straniero, presente in Italia e destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto e del correlato ordine di allontanamento del Questore, aveva proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace sostenendo che il provvedimento fosse illegittimo perché fondato sul diniego della regolarizzazione ex art. 103 d.l. 34/2020 e su una segnalazione SIS/Schengen proveniente da altro Stato membro, senza però considerare la sua integrazione socio-lavorativa, la durata della permanenza in Italia, l’assenza di precedenti penali, i legami privati e familiari e il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e art. 19 TUI. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione ritenendo che la segnalazione Schengen fosse causa ostativa assoluta alla regolarizzazione e, quindi, legittimasse automaticamente l’espulsione. Con il ricorso per cassazione il cittadino straniero ha dedotto: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere il giudice valutato l’integrazione e le cause di inespellibilità per non refoulement; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta violazione dell’art. 5, comma 6, e dell’art. 19 d.lgs. 286/1998, oltre che dell’art. 8 CEDU; (3) omesso esame della pendenza della domanda di protezione internazionale, che avrebbe inciso sulla legittimità dell’espulsione. La Corte ha ritenuto fondati, nei limiti di ragione, i primi due motivi, affermando che la segnalazione SIS non esaurisce il sindacato del giudice sulle cause generali di inespellibilità e che va comunque valutata in concreto la possibile violazione della vita privata e familiare; ha invece dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la sopravvenuta domanda di protezione internazionale non travolge il decreto espulsivo ma ne sospende solo l’efficacia. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Giudice di pace di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha cassato l’ordinanza del Giudice di pace e ha rinviato al medesimo ufficio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel considerare automaticamente preclusiva la segnalazione SIS ai fini della regolarizzazione e, di riflesso, dell’espulsione, senza verificare se il ricorrente potesse invocare una causa generale di inespellibilità ex art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998, con specifica valutazione dei legami familiari e della vita privata. Ha invece escluso che la sola pendenza della domanda di protezione internazionale potesse determinare l’annullamento del decreto espulsivo, poiché essa ne comporta soltanto la sospensione dell’efficacia. Spese demandate al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti; la Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso solo in parte, quanto alla mancata valutazione delle cause di inespellibilità e della vita privata e familiare.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo decisivo dedotto in opposizione.

  • art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutte le eccezioni e difese ritualmente introdotte; la Corte ha censurato l’omessa valutazione della dedotta inespellibilità generale.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare va comunque considerata nel giudizio sull’espulsione, con valutazione concreta e proporzionale del radicamento in Italia e dei legami con il Paese d’origine.

  • art. 19 d.lgs. 286/1998

    È norma protettiva generale che impone di verificare i divieti di espulsione e respingimento, inclusi quelli derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali e dalla tutela della vita privata e familiare.

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998

    È la base del decreto espulsivo per irregolarità del soggiorno, ma la sua applicazione non esonera dal controllo sulle cause di inespellibilità.

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998

    Impone al giudice di tenere conto del rischio che l’allontanamento incida sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, valutando legami familiari, durata del soggiorno e collegamenti con il Paese d’origine.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998

    Richiamato come fondamento del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, rilevante anche nel giudizio sulle cause di inespellibilità.

  • art. 103 d.l. 34/2020

    Disciplina l’emersione del lavoro irregolare; la Corte distingue tra la speciale causa ostativa prevista per i casi di segnalazione e la separata verifica delle cause generali di inespellibilità.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020

    Prevede una causa ostativa per gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, ma la Corte esclude che tale segnalazione comporti automaticamente il rigetto senza ulteriori verifiche sul caso concreto.

  • art. 103, comma 17, d.l. 34/2020

    Stabilisce il divieto di espulsione nelle more della definizione dei procedimenti di emersione, salvo i casi di cui al comma 10; la Corte precisa che la pendenza del giudizio contro il diniego della regolarizzazione mantiene operante la sospensione.

  • art. 7 d.lgs. 25/2008

    È evocato nel terzo motivo per la pendenza della domanda di protezione internazionale, ma la Corte lo considera irrilevante ai fini dell’annullamento del decreto espulsivo.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008

    Richiamato insieme alle norme sulla protezione internazionale nel terzo motivo, dichiarato inammissibile.

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel terzo motivo in relazione all’espulsione e al rimpatrio, senza effetti sull’esito del ricorso.

  • art. 5 Direttiva Rimpatri

    Evocato dal ricorrente nel terzo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per l’annullamento del provvedimento.

  • art. 24 Regolamento UE 2018/1861

    Richiamato per spiegare l’eterogeneità delle segnalazioni SIS e la necessità di una valutazione concreta delle ragioni della segnalazione.

  • art. 25, par. 1, CAAS

    Lo Stato che intende concedere un titolo di soggiorno a soggetto segnalato SIS deve consultare lo Stato autore della segnalazione e può rilasciare il titolo solo per motivi seri, in particolare umanitari o per obblighi internazionali.

  • art. 8 CEDU

    Fa parte del parametro convenzionale che impone di bilanciare il diritto alla vita privata e familiare con gli interessi pubblici alla base dell’allontanamento.

  • art. 363-bis c.c.

    Richiamato come sede del precedente nomofilattico citato dalla Corte, utile a ricostruire il quadro interpretativo della protezione complementare.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata nel dispositivo per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’espulsione dello straniero, il giudice deve sempre verificare anche d’ufficio la sussistenza di eventuali cause di inespellibilità generali previste dall’art. 19 TUI, quando esse siano allegate in modo non implausibile dalla parte.
  • La segnalazione di un cittadino straniero nel SIS ai fini della non ammissione nello spazio Schengen non ha efficacia automaticamente preclusiva rispetto alla verifica giudiziale delle cause di inespellibilità generale e della tutela della vita privata e familiare.
  • Ai fini dell’art. 19 TUI e dell’art. 8 CEDU occorre una valutazione concreta e proporzionale del caso, che tenga conto della durata del soggiorno, del radicamento sociale e lavorativo, dei legami familiari in Italia e di quelli con il Paese d’origine.
  • Le cause di inespellibilità speciali previste dalla disciplina sull’emersione del lavoro irregolare e le cause generali di inespellibilità possono coesistere: la non applicabilità della prima non esclude l’obbligo di esaminare la seconda.
  • La pendenza del giudizio contro il diniego della regolarizzazione può incidere sulla legittimità dell’espulsione nei limiti previsti dalla disciplina speciale, ma la successiva domanda di protezione internazionale non determina l’annullamento del decreto già adottato, bensì solo la sospensione della sua efficacia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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