Cassazione Civile, Ordinanza n. 39119/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso su istanza di un avvocato per il pagamento di compensi relativi a prestazioni giudiziali svolte in tre giudizi civili. Il tribunale aveva ritenuto non contestati i mandati difensivi, aveva escluso valore probatorio a tre preventivi perché non sottoscritti, aveva considerato come acconti alcuni pagamenti documentati e aveva condannato il cliente al pagamento del residuo. In cassazione il cliente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 116 c.p.c., 2697 e 2708 c.c., sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente valutato la documentazione prodotta, in particolare una scrittura del 24 ottobre 2016 e due preventivi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 4 d.lgs. n. 150/2011, l’insufficiente motivazione e la carenza probatoria, lamentando che il tribunale non avesse verificato se le prestazioni professionali fossero state effettivamente svolte.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, in tema di compensi professionali dell’avvocato, ogni contestazione anche generica sull’espletamento e sulla consistenza dell’attività investe il giudice del dovere di verificare il quantum debeatur e che la parcella è una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, con conseguente permanenza in capo a lui dell’onere di provare il credito. Tuttavia, il ricorrente, anziché censurare in modo specifico la decisione, ha proposto una critica generica e sostanzialmente diretta a ottenere una nuova valutazione delle prove, mentre il tribunale aveva già esaminato i preventivi escludendone l’efficacia probatoria per mancanza di sottoscrizione. È stato ritenuto infondato anche il richiamo alla motivazione insufficiente, non più deducibile nel testo vigente dell’art. 360, n. 5, c.p.c., salvo l’omesso esame di un fatto decisivo. La Corte ha inoltre rilevato come nuova, e non specificamente documentata in ricorso, la questione della mancata pattuizione scritta del compenso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
norma richiamata quale base del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per compensi professionali; il ricorso invoca la sua violazione, ma la Corte non ravvisa una censura specifica idonea a scalfire la decisione di merito.
non è violato quando si contesta in modo generico la valutazione delle prove; attiene alla libera valutazione probatoria e non consente in cassazione una richiesta di nuova delibazione del materiale istruttorio.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata; nel caso, la doglianza è stata reputata inammissibile perché diretta sostanzialmente a rivalutare le prove.
richiamato dal ricorrente in relazione alla documentazione prodotta; la Corte ne esclude la pertinente violazione, osservando che la norma presuppone annotazioni apposte al documento secondo condizioni specifiche non ricorrenti nella censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
nel testo vigente dopo la riforma del 2012 non consente più di censurare l’insufficiente motivazione, ma solo l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
per le questioni nuove sollevate in cassazione è necessario indicare specificamente l’avvenuta allegazione e produzione nei precedenti gradi di giudizio.
art. 13, comma 2, legge n. 247 del 2012
richiamato solo incidentalmente per osservare che il compenso dell’avvocato è, di regola, pattuito per iscritto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la possibile definizione in rito del ricorso.
norma sul procedimento camerale accelerato, richiamata per la trattazione del ricorso.
consente il deposito di memorie nelle forme del rito camerale.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi professionali dell’avvocato, anche una contestazione generica sull’attività svolta è sufficiente a imporre al giudice la verifica del quantum debeatur, poiché la parcella costituisce una dichiarazione unilaterale del professionista e il credito deve essere provato da chi lo aziona.
- In cassazione non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: la deduzione di violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. è rilevante solo se si allega un reale errore nell’attribuzione dell’onere della prova o nell’utilizzo di prove legali, non se si mira a una diversa lettura delle risultanze di merito.
- Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non essendo più configurabile la mera insufficienza motivazionale.
- Le questioni nuove introdotte per la prima volta in cassazione devono essere specificamente documentate quanto alla loro deduzione nei gradi di merito, altrimenti sono inammissibili.
- Ai fini della prova del compenso professionale, preventivi non sottoscritti possono essere valutati dal giudice ma non assumono automaticamente efficacia probatoria piena.
- La doglianza relativa alla mancata pattuizione scritta del compenso, se non specificamente trattata nei gradi di merito e adeguatamente allegata, non può essere utilmente introdotta per la prima volta in sede di legittimità.
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