Cassazione Civile, Sentenza n. 19262/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di ammissione al passivo proposta da un istituto di credito per tre crediti derivanti da due mutui chirografari e da un saldo debitore di conto corrente, nei confronti del fallimento di una società. Il giudice delegato aveva rigettato l'insinuazione ritenendo nulli i contratti di finanziamento per asserita concessione abusiva del credito e violazione di norme imperative; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva invece accolto la domanda della banca. Il fallimento ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che il tribunale avrebbe fondato l'accoglimento solo sull'assenza di dolo della banca, mentre sarebbero comunque configurabili la concessione abusiva del credito quale illecito civile e i reati ipotizzati a carico della parte finanziata. Con il secondo ha censurato, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., l'affermazione del tribunale secondo cui la banca non sarebbe tenuta, in via generale, a richiedere il certificato dei carichi fiscali pendenti in istruttoria, anche in presenza di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; secondo il ricorrente, la diligenza professionale richiedeva invece una verifica più penetrante del merito creditizio, specie alla luce della disciplina nazionale, eurounitaria e delle linee guida EBA richiamate. Con il quinto motivo ha denunciato motivazione illogica o apparente e, in subordine, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., contestando il ragionamento secondo cui, anche se la banca avesse chiesto ulteriori informazioni, le eventuali discrepanze sarebbero state di modesto rilievo. I motivi terzo e quarto, anch'essi sulla nullità del decreto, sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo e il quinto, e ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto. Ha quindi cassato il decreto del Tribunale di Napoli e ha rinviato la causa allo stesso tribunale, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento sta nel fatto che il tribunale aveva applicato in modo troppo generale l'art. 1176, comma 2, c.c., esonerando la banca da qualunque dovere di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti solo perché dai bilanci non emergevano anomalie o segnali di crisi, senza una concreta valutazione del caso specifico e senza adeguata motivazione sull'asserita inutilità del supplemento istruttorio. La Corte ha precisato che, in tema di valutazione del merito creditizio, la verifica della diligenza professionale deve tener conto anche della posizione fiscale dell'impresa e degli standard professionali e regolamentari richiamati, pur senza trasformare la richiesta del certificato in un obbligo sempre e comunque necessario.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Violazione o falsa applicazione di norme di diritto
La censura per violazione di legge è stata ritenuta ammissibile con riguardo alla clausola generale dell'art. 1176, comma 2, c.c., quando si assuma un contrasto con principi dell'ordinamento e standard valutativi del diritto vivente.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità del decreto decisorio per motivazione totalmente illogica o, comunque, meramente apparente
La motivazione è stata ritenuta meramente apparente nella parte in cui non affrontava il vero nodo della necessità, o meno, di acquisire il certificato dei carichi fiscali pendenti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di norme di diritto
Il motivo è stato assorbito; la Corte ha però rilevato l'apparenza della motivazione sul supplemento istruttorio.
La diligenza professionale della banca nella concessione del credito è una clausola generale da concretizzare secondo il caso concreto e secondo gli standard professionali e regolamentari vigenti; non consente affermazioni rigide e astratte di esonero o di obbligo assoluto.
Richiamato nel quinto motivo; non è decisivo ai fini della cassazione, che si fonda sulla falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e sulla motivazione apparente.
Richiamato nel quinto motivo; non è decisivo ai fini della cassazione, che si fonda sulla falsa applicazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e sulla motivazione apparente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione del tribunale sull'assenza di dolo; la Corte non decide nel merito di tale profilo, dichiarando inammissibile il motivo.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle norme asseritamente violate; non costituisce autonomo fulcro della decisione.
artt. 218 legge fall. e 325 c.c.i.i.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la rilevanza concorsuale dell'operazione di finanziamento; non sono oggetto di specifica decisione autonoma.
art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e art. 323, comma 1, lett. d, c.c.i.i.
Richiamati dal ricorrente a sostegno delle dedotte violazioni penali/concorsuali; il primo motivo è stato dichiarato inammissibile.
Richiamati dal ricorrente per prospettare l'abusiva concessione del credito come inadempimento e illecito civile; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del primo motivo.
artt. 2 e 41 Cost.
Richiamati dal ricorrente nell'argomentazione sull'abusiva concessione del credito; non incidono direttamente sul decisum.
Richiamati dal ricorrente quale base della disciplina bancaria e dell'istruttoria; la Corte valorizza invece il quadro complessivo della disciplina del merito creditizio.
Richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella decisione.
Richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella decisione.
Richiamata dal ricorrente in relazione alla garanzia pubblica sui finanziamenti.
art. 1, comma 2, lett. b), del decreto n. 23 del 2020, conv. in legge n. 40 del 2020
Richiamato dal ricorrente con riferimento ai finanziamenti emergenziali garantiti dallo Stato e ai limiti di accesso per imprese già in difficoltà.
art. 21, paragrafo 14 e 15, regolamento UE n. 651/2014
La Corte richiama la disciplina eurounitaria per affermare che il finanziamento del rischio deve basarsi su un piano aziendale sostenibile e che gli intermediari devono operare secondo logica commerciale, buona fede e diligenza di un gestore professionale.
Orientamenti EBA del 29.5.2020 sulla concessione e monitoraggio dei prestiti
Richiamati come espressione di best practices rilevanti per individuare gli standard valutativi del diritto vivente; tra i dati da considerare nella valutazione del merito creditizio vi sono reddito, flussi di cassa, impegni finanziari e evidenza dei pagamenti fiscali e delle passività fiscali.
Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17.12.2013
Richiamata per affermare che, nella fase istruttoria, le banche devono acquisire tutta la documentazione necessaria per un'adeguata valutazione del merito di credito sotto il profilo patrimoniale e reddituale.
Raccomandazione Banca d'Italia del 10.4.2020
Richiamata per evidenziare che i finanziamenti garantiti dallo Stato devono mirare a fornire liquidità per i costi di funzionamento o per piani verificabili di ristrutturazione, e che tali elementi devono essere considerati nella verifica della clientela.
Richiamato per rinviare alla motivazione di precedente arresto della Corte sul bilanciamento tra finanziamento lecito e abusivo.
Massime di principio
- La diligenza professionale della banca nell'istruttoria per la concessione del credito è una clausola generale che va concretizzata in base alle circostanze del caso, agli standard tecnici del settore e alla normativa di vigilanza; non è consentito affermare in via astratta né l'obbligo assoluto né l'irrilevanza assoluta di specifici documenti istruttori.
- Nella valutazione del merito creditizio l'istituto di credito deve considerare, oltre ai dati di bilancio, anche gli ulteriori elementi informativi rilevanti per la capacità dell'impresa di far fronte agli impegni assunti; la posizione fiscale dell'impresa può costituire un dato significativo nell'istruttoria.
- Gli orientamenti di vigilanza e le best practices del settore bancario, pur non sempre immediatamente cogenti per fatti anteriori alla loro efficacia normativa, sono rilevanti per individuare gli standard valutativi esistenti nella realtà sociale e quindi per definire la diligenza professionale richiesta.
- La motivazione del giudice di merito è apparente quando non affronta il vero oggetto della censura e si limita a considerazioni generiche o a ipotesi diverse da quelle realmente dedotte in giudizio.
- In tema di concessione del credito, la valutazione giudiziale non può essere basata su formule generali e perentorie riferite indistintamente a tutti i rapporti, ma deve distinguere tra le diverse operazioni, le garanzie presenti e le specifiche caratteristiche del cliente e del finanziamento.
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