Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 31887/2024 del 11/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di due proprietari di un immobile ad uso abitativo, i quali hanno chiesto la rimozione di opere realizzate dai vicini sul fondo confinante e il risarcimento dei danni, deducendo la violazione di norme legali e regolamentari sulle distanze e sulle immissioni. In particolare contestavano: la realizzazione di un gazebo in legno e in parte in muratura, di un forno, di un serbatoio di gas dismesso collocato vicino al confine, di discendenti per le acque piovane e l'apertura di una porta con feritoia dalla quale provenivano odori molesti. Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte d'appello ha confermato. In cassazione i ricorrenti hanno articolato tre motivi: 1) falsa applicazione delle norme edilizie e delle distanze legali, sostenendo che il gazebo dovesse qualificarsi come nuova costruzione soggetta alla distanza minima dal confine; 2) violazione della disciplina ambientale e processuale, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte escluso la pericolosità del serbatoio di gas e disatteso la consulenza tecnica; 3) violazione delle norme sulle acque e sul regolamento edilizio comunale, oltre a vizio di motivazione, per non avere disposto rimedi contro lo scolo delle acque reflue e meteoriche convogliate verso il fondo dei ricorrenti. I ricorrenti lamentavano inoltre che la Corte territoriale avesse sottovalutato o mal valutato le risultanze delle due consulenze tecniche d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti per presunte violazioni del protocollo di redazione del ricorso, osservando che tali criteri non costituiscono requisiti di ammissibilità. Nel merito ha ritenuto infondati, e in parte inammissibili perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto, tutti i motivi. Ha condiviso l'accertamento dei giudici di merito secondo cui il gazebo non costituiva una nuova costruzione ma una struttura removibile, priva di cubatura e con funzione di arredo temporaneo, dunque non soggetta alla distanza invocata; il serbatoio di gas dismesso era innocuo, essendo interrato e riempito di materiali inerti, con motivazione ritenuta esistente e non apparente; lo scolo delle acque non invadeva il fondo degli attori, come emerso dalle consulenze tecniche e dalle prove di allagamento. La Corte ha sottolineato che i ricorrenti miravano in realtà a una nuova rivalutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese di lite, una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. sulla legge in generale

    richiamato nel primo motivo come parametro di violazione di legge, senza un autonomo arresto interpretativo della Corte sul punto

  • art. 3, comma 1, lett. e) e 5), D.P.R. n. 380/2001

    richiamato per sostenere la qualificazione del gazebo come nuova costruzione; la Corte ha escluso tale qualificazione per la struttura in concreto accertata

  • artt. 873 e ss. c.c.

    invocati in tema di distanze legali tra costruzioni e confini; ritenuti non violati in base all'accertamento di merito

  • d.lgs. n. 152/2006

    richiamato nel secondo motivo per sostenere la pericolosità del serbatoio e la violazione della disciplina ambientale, ma la censura è stata ritenuta infondata/inammissibile

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata qualificata come richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 196 c.p.c.

    richiamato in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ribadito che la c.t.u. è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per denunciare motivazione apparente, esclusa dalla Corte perché la motivazione era ritenuta esistente e adeguata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la Corte ha escluso la nullità della sentenza per motivazione apparente, ritenendo il provvedimento motivato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente

  • artt. 908 e 913 c.c.

    invocati per lo scolo delle acque; la Corte ha ritenuto accertato che le acque non invadevano la proprietà dei ricorrenti

  • art. 53 Regolamento Edilizio del Comune di Roma

    richiamato per le distanze e il regime delle opere; la Corte ha escluso la sua violazione alla luce della natura del gazebo

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione accelerata e la proposta di manifesta infondatezza, poi confermata con decisione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per le memorie depositate dalle parti nel procedimento camerale

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    richiamato per affermare che, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme ulteriori a titolo di responsabilità aggravata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento ausiliario del giudice; la sua valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che può farne uso anche in chiave percipiente quando l'accertamento di fatti richieda specifiche cognizioni tecniche.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o delle risultanze peritali sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio di motivazione, se la doglianza mira in realtà a un riesame del merito.
  • Un manufatto non è soggetto alla disciplina delle distanze come nuova costruzione quando, per accertamento di merito sorretto da c.t.u., risulti removibile, privo di stabile struttura fissa e di cubatura, con mera funzione di arredo temporaneo.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la decisione espone un percorso argomentativo esistente, coerente e supportato dalle risultanze tecniche, anche se la parte non lo condivida.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente per cassazione deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella di appello; in mancanza, la critica che miri a contestare il fatto è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieProprietàProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.