Sentenza del 23/09/2024 n. 25424 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A.A. aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF trattenuta in Italia sulle retribuzioni del 2012, sostenendo che i redditi da lavoro svolto e percepito nel Regno Unito erano già stati tassati dalle autorità britanniche. L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso con provvedimento n. 73649 del 2 novembre 2017. Dopo l’accoglimento del ricorso del contribuente da parte della CTP di Pescara e la conferma della CTR dell’Abruzzo, l’Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione articolato in quattro motivi: mancanza del certificato convenzionale necessario al rimborso; mancata prova della doppia imposizione; mancata prova della residenza fiscale nel Regno Unito; rilevanza del fatto che il datore di lavoro fosse una società italiana con sede a Roma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti e quattro i motivi e, quindi, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto sufficienti i certificati rilasciati dall’autorità britannica, che attestavano la residenza convenzionale di A.A. nel Regno Unito per tutto il 2012, il pagamento delle imposte britanniche e la sussistenza delle condizioni per chiedere l’esonero dall’imposta italiana; la contestazione dell’Agenzia relativa a un’imposizione britannica pari a zero confondeva la tassazione dei redditi da lavoro con quella di redditi esteri non trasferiti nel Regno Unito. La doppia imposizione risultava provata dalle ritenute italiane e dalla tassazione britannica. La residenza londinese era inoltre comprovata da una pluralità di elementi, non specificamente confutati dall’Agenzia. Infine, la nazionalità italiana del datore di lavoro non impedisce l’applicazione della Convenzione quando il lavoratore risiede e lavora nel Regno Unito. Resta dunque confermato il diritto al rimborso riconosciuto nei gradi di merito. L’Agenzia è stata condannata alle spese di Cassazione: 3.000 euro per compensi, oltre al 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non si applica il contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 29, comma 2, della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con legge n. 329 del 1990
Non risultano previste formule predeterminate per la redazione del documento, e la CTR ha accertato che i due certificati prodotti dal ricorrente riportano tutte le attestazioni richieste dalla normativa convenzionale, compresa la certificazione che sussistono le condizioni richieste per avere diritto al rimborso.
Per ottenere il rimborso previsto dalla Convenzione occorre l’attestazione dello Stato di residenza che certifichi le condizioni richieste; non è prescritta una formula sacramentale. È sufficiente un certificato dal contenuto sostanzialmente completo e idoneo a provare i requisiti convenzionali.
Art. 38 del D.P.R. n. 602/1973
Nel caso esaminato, la richiesta di rimborso delle ritenute italiane è stata accolta perché risultavano documentate sia l’imposizione italiana sia quella britannica e ricorrevano i requisiti previsti dalla Convenzione. La pronuncia non enuncia un’interpretazione autonoma dell’articolo distinta dall’applicazione coordinata con la disciplina convenzionale.
Il contribuente deve provare i presupposti del rimborso. La Corte ha ritenuto assolto tale onere mediante le certificazioni fiscali britanniche, la prova delle ritenute italiane e gli ulteriori elementi documentali sulla residenza e sull’attività lavorativa a Londra.
Art. 4 della Convenzione tra Italia e Regno Unito contro le doppie imposizioni
Invero la questione è stata già proposta nei gradi di merito del giudizio, e la stessa CTR non ha mancato di osservare che la residenza all'estero del A.A. nell'anno 2012 è stata provata sul fondamento di una pluralità di elementi.
La residenza convenzionale nel Regno Unito può essere provata mediante il certificato dell’autorità competente e una pluralità concordante di elementi fattuali, quali abitazione, sede e modalità dell’attività lavorativa, dichiarazioni fiscali e utenze. Nel caso concreto, le contestazioni generiche dell’Agenzia non erano sufficienti a confutare tale prova.
Art. 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La disposizione è stata richiamata nella censura relativa alla residenza fiscale, ma la decisione ha risolto la questione sulla base degli elementi probatori della residenza nel Regno Unito e della Convenzione. Non formula una distinta interpretazione dell’articolo.
Art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è menzionata tra quelle invocate dall’Agenzia con riferimento ai redditi da lavoro dipendente, ma la Corte decide la controversia applicando la disciplina convenzionale e non ne fornisce una specifica interpretazione autonoma.
Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è stata invocata dall’Agenzia nel quarto motivo, ma la Corte non ne sviluppa un’autonoma interpretazione: ritiene decisiva la disciplina convenzionale contro le doppie imposizioni e l’effettiva residenza e attività lavorativa nel Regno Unito.
La disposizione è stata citata dall’Agenzia nel motivo sulla residenza, ma la Corte non ne offre una lettura autonoma; respinge la censura perché gli elementi documentali sulla residenza londinese non erano stati specificamente confutati.
Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile
La norma individua il vizio di violazione o falsa applicazione di legge posto a fondamento dei primi tre motivi di ricorso. La Corte li ha respinti nel merito, ritenendo infondate le violazioni denunciate.
Il quarto motivo è stato trattato come censura di violazione di legge ed è stato respinto: il fatto che il datore di lavoro fosse una società italiana non impediva l’applicazione della Convenzione ai redditi da lavoro svolto nel Regno Unito.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , in tema di c.d. "doppio contributo".
Non è dovuto il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di imposte italiane in base a una convenzione contro le doppie imposizioni, occorre provare sia il prelievo italiano sia la tassazione estera sul medesimo reddito, oltre ai requisiti convenzionali applicabili.
- Il certificato dell’autorità fiscale estera non deve seguire una formula prestabilita: è sufficiente che attesti in modo chiaro e completo la residenza convenzionale, l’avvenuta tassazione e le condizioni necessarie per il rimborso o l’esonero.
- La residenza fiscale all’estero può essere dimostrata con un insieme coerente di prove, non soltanto con un singolo documento: certificazioni ufficiali, abitazione, lavoro effettivamente svolto all’estero, dichiarazioni fiscali e utenze possono concorrere alla prova.
- Chi contesta la residenza estera non può limitarsi a obiezioni generiche quando il giudice di merito ha indicato una pluralità di elementi probatori: le ragioni concrete della contestazione devono confrontarsi con quegli elementi.
- La nazionalità o la sede italiana del datore di lavoro, da sole, non escludono l’applicazione della Convenzione. Conta la disciplina convenzionale riferita alla residenza del lavoratore e al luogo in cui è svolta l’attività, ferme le eventuali deroghe previste dalla Convenzione.
- Una certificazione che indica zero imposte su redditi esteri non prova necessariamente che il reddito da lavoro sia rimasto non tassato: va verificato a quale categoria di reddito e a quale regime si riferisca il dato.
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