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Sentenza

Sentenza del 23/09/2024 n. 458 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

Atto di adesione del sostituto d'imposta - Regime impositivo delle provvigioni - Estensione ai sostituiti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione del regime impositivo applicato alle provvigioni percepite nel 2015 dalla Sig.ra B P in favore di H. S.p.A.: l'Ufficio ha escluso l'applicabilità del regime agevolativo di cui all'art. 25-bis, c.6, DPR 600/1973 per le provvigioni indirette/bonus (€ 85.824,45) ritenendole reddito da lavoro autonomo non dichiarato, mentre la contribuente ha sostenuto che H. S.p.A., in qualità di sostituto d'imposta, aveva definito con atto di adesione (atto n. TJBA70200016/2020 del 5 marzo 2020) l'applicazione del regime agevolativo sulle provvigioni nella loro totalità (dirette e indirette) per l'anno 2015, impedendo così ulteriori contestazioni dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei sostituiti per lo stesso periodo.

La decisione

La Corte d'Appello Tributaria ha accolto l'appello della contribuente, ritenendo che l'atto di adesione sottoscritto dal sostituto d'imposta (H. S.p.A.) definisce in modo definitivo il regime impositivo delle provvigioni per l'anno in contestazione e che, per effetto della solidarietà passiva tra sostituto e sostituito e del principio di estensione del giudicato, gli effetti dell'atto di adesione si estendono anche ai soggetti sostituiti (la Sig.ra B.). Ne consegue l'impossibilità per l'Agenzia delle Entrate di proporre ulteriori contestazioni riguardo alla medesima questione per il medesimo periodo d'imposta; la sentenza di merito è stata dunque riformata in favore della contribuente e l'Ufficio è stato condannato alle spese processuali (liquidate in € 1000,00 per il primo grado e € 1500,00 per il secondo grado).

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 2, comma 3

    L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio

    L'atto di accertamento definito con adesione ha carattere definitivo e preclude all'Amministrazione finanziaria di ritornare sulla stessa questione relativa allo stesso periodo d'imposta; norma applicata anche con riferimento ai sostituti d'imposta (comma 7) e quindi idonea a vincolare le posizioni dei sostituiti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 25-bis, comma 6

    Disciplina il regime agevolativo (imposta sostitutiva/ritenute) applicabile alle provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio; nella fattispecie l'atto di adesione ha riconosciuto l'applicazione del regime agevolativo sulle provvigioni nella loro totalità per l'anno 2015.

  • Codice Civile, art. 1294 (presunzione di solidarietà) e art. 1306 (estensione del giudicato)

    Si è ritenuto che il rapporto tra sostituto e sostituito configurI un'obbligazione solidale passiva verso il Fisco; perciò la definizione dell'obbligazione tributaria in capo al sostituto estende i suoi effetti anche ai sostituiti, secondo i principi della solidarietà e dell'estensione del giudicato.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. Trib., 26 luglio 2017, n. 18455; ord. Sez. Trib., 11 marzo 2021, n. 6854)

    La giurisprudenza consolidata afferma che l'adesione del sostituto d'imposta in relazione a obbligazioni tributarie solidali estende i suoi effetti ai sostituiti; tali precedenti sono stati richiamati per confermare l'estensione dell'atto di adesione anche alla posizione fiscale del sostituito.

Massime di principio

  • Un accertamento definito con adesione dal sostituto d'imposta ha carattere definitivo e, se riguarda il medesimo periodo d'imposta e la stessa fattispecie, impedisce all'Amministrazione di riproporre contestazioni nei confronti dei sostituiti per quella medesima obbligazione.
  • La definizione dell'obbligazione tributaria in capo al sostituto si estende ai sostituiti quando tra loro sussiste obbligazione solidale passiva: l'estinzione o definizione dell'obbligazione unica incide su tutti i coobbligati.
  • In contenziosi su provvigioni e regime impositivo (art. 25-bis DPR 600/1973) occorre verificare se esista un atto di adesione del sostituto per il periodo oggetto di contestazione; se presente e pertinente, va opponibile dai sostituiti per ottenere l'annullamento di accertamenti analoghi.
  • È fondamentale valutare il contenuto e l'ambito temporale dell'atto di adesione: l'effetto preclusivo opera solo nei limiti della questione definita e del periodo d'imposta indicato nell'atto.
  • Se l'atto di adesione riguarda l'applicazione del regime alle somme nella loro totalità (dirette e indirette), i sostituiti possono beneficiare di tale definizione; diversamente, se l'atto copre solo specifiche categorie di somme, l'Amministrazione potrebbe ancora contestare elementi non ricompresi.
  • Per il contribuente/sostituito conviene sempre documentare e far valere tempestivamente l'esistenza e il contenuto di atti di adesione del sostituto; l'Amministrazione potrà essere condannata alle spese se soccombente.

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