Sentenza del 23/09/2024 n. 25437 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’avviso di accertamento, notificato il 3 agosto 2009 a Granlatte quale consolidante di Sail Spa, contestava per l’anno d’imposta 2004 la deduzione di una quota dell’ammortamento del disavanzo da fusione, pari complessivamente a Euro 10.275.895,63 e ripartito in 25 quote annuali. L’Agenzia sosteneva, con un unico motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., che l’art. 6, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 358/1997 consentisse la deduzione solo se il reddito del cedente fosse stato effettivamente imponibile e tassato; altrimenti si sarebbe realizzata una doppia non imposizione, perché la plusvalenza era stata dichiarata ma beneficiava del regime fiscale delle cooperative. Granlatte aveva impugnato l’accertamento, sostenendo la correttezza della deduzione e ammettendo soltanto un errore nel calcolo della quota annuale, da ridurre proporzionalmente.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Bologna aveva accolto il ricorso di Granlatte e annullato l’atto; la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva respinto l’appello dell’Agenzia, confermando l’annullamento. La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, ritenendo decisivo il giudicato esterno formatosi con Cass. n. 16598/2015 sulla medesima questione, relativo a un diverso periodo d’imposta ma a un elemento giuridico permanente. Ha inoltre condiviso la soluzione di quel precedente: per la rilevanza fiscale del disavanzo era sufficiente che i valori avessero concorso a formare il reddito di un’impresa residente, senza necessità che quel reddito fosse concretamente assoggettato a imposta o fosse imponibile. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a Granlatte Euro 7.500,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato il doppio contributo, trattandosi di Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 6, commi 1 e 2, lett. b), D.Lgs. n. 358/1997
Il presupposto per la rilevanza fiscale della fusione è dunque non già la concreta sottoposizione a tassazione, né la tassabilità dei maggiori valori corrispondenti al c.d. disavanzo di fusione, ma unicamente che detti valori abbiano concorso a formare il reddito di un’impresa residente.
Ai fini della deduzione del disavanzo da annullamento, occorre che i valori corrispondenti abbiano concorso a formare il reddito di un’impresa residente; non è richiesto che quel reddito sia stato effettivamente tassato o fosse imponibile.
Art. 123, commi 1 e 2, TUIR, nel testo vigente ratione temporis
La fusione di società, ai sensi dell’art. 123, commi 1 e 2 TUIR (nel testo vigente ratione temporis) risulta caratterizzata dal principio della neutralità della fusione, che indica l’inidoneità a determinare in capo alla società risultante dalla fusione il realizzo delle plusvalenze o delle minusvalenze latenti e risponde all’esigenza di precludere “salti d’imposta” o doppie imposizioni.
La fusione è in via generale fiscalmente neutrale: non realizza, in capo alla società risultante o incorporante, le plusvalenze o minusvalenze latenti. La disciplina del D.Lgs. n. 358/1997 introduce una specifica deroga per i disavanzi da annullamento.
Art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 358/1997
L’incorporante non è viceversa tenuta a provare la sottoposizione a tassazione o comunque la tassabilità di tali componenti, che costituisce un ulteriore, distinto requisito.
L’incorporante deve documentare i componenti positivi o negativi di reddito relativi alle partecipazioni annullate, realizzati dalla contribuente o dai precedenti possessori; non deve dimostrare che tali componenti siano stati tassati o fossero imponibili.
Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La disposizione è stata indicata quale norma processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato in Cassazione la violazione di legge; il ricorso è stato rigettato.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in tema di c.d. “doppio contributo”.
Il raddoppio del contributo unificato non è stato applicato poiché la parte soccombente era un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Quando una sentenza definitiva tra le stesse parti ha risolto un punto giuridico fondamentale e comune a controversie relative a più periodi d’imposta, il giudicato può precludere una nuova decisione su quel punto anche per un periodo diverso, se si tratta di un elemento tendenzialmente permanente e non di un fatto variabile di anno in anno.
- Per la disciplina del D.Lgs. n. 358/1997 applicabile al caso, la deducibilità del disavanzo da annullamento non dipende dalla concreta tassazione della plusvalenza presso il cedente: è sufficiente che i valori abbiano concorso a formare il reddito di un’impresa residente.
- In via generale, la fusione è fiscalmente neutrale; la rilevanza fiscale del disavanzo opera nei limiti e alle condizioni previste dalla specifica disciplina derogatoria applicabile ratione temporis.
- Nel caso concreto la Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione e posto a suo carico le spese di lite; ha escluso il doppio contributo perché l’Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito.
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