Sentenza del 23/09/2024 n. 25429 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato il 19 dicembre 2013 alla società un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativo al 2007, per complessivi 410.729,28 euro inclusi accessori, contestando operazioni soggettivamente inesistenti con la società Trade Import Export per 709.919 euro e un’operazione oggettivamente inesistente fatturata per 30.000 euro. Gli accertamenti erano stati estesi ai soci per i redditi di partecipazione. Dopo l’annullamento degli atti da parte della CTP di Vicenza, la CTR del Veneto aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato gli accertamenti. In cassazione società e soci hanno proposto dieci motivi: hanno contestato, in particolare, la prova presuntiva della consapevolezza della frode, l’assenza di elementi individualizzanti e la valutazione dell’operazione pubblicitaria; hanno inoltre denunciato carenze di motivazione sul calcolo dell’IVA e sulla neutralità dell’imposta. I soci hanno anche documentato la definizione agevolata delle rispettive controversie.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e cessata la materia del contendere nei confronti dei soci, che avevano definito le liti pagando quanto dovuto; il decimo motivo, relativo alla tassazione dei maggiori utili, è rimasto assorbito. Le spese tra soci e Agenzia sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Ha invece rigettato il ricorso della società: i primi sei motivi sono stati respinti perché la consapevolezza della partecipazione alla frode poteva essere provata per presunzioni, sulla base della natura di cartiera del fornitore, dell’intensità dei rapporti e dell’assenza di documentazione e di spiegazioni sulle consegne e sugli ordini. Il settimo motivo è stato respinto perché la società non ha confutato le ragioni della CTR sull’inesistenza della prestazione pubblicitaria da 30.000 euro, sulla non verosimiglianza del prezzo e sulla mancanza di prova dell’esposizione nell’anno d’imposta. Ottavo e nono motivo sono stati respinti: la motivazione sul calcolo dell’IVA era concisa ma intellegibile e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti può comportare l’obbligo d’imposta se la fattura non viene rettificata o annullata tempestivamente e permane un rischio per il gettito. La società è stata condannata a pagare 9.000 euro di compensi all’Agenzia, oltre spese prenotate a debito, e a versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Art. 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È tale assoluta inerzia che avvalora (ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972) la presunzione grave precisa e concordante dell'Ufficio della consapevolezza della frode da parte del cessionario e della sua partecipazione all'evasione dell'imposta.
Nel caso deciso, la disposizione consente di fondare l’accertamento IVA anche su presunzioni semplici. La natura di cartiera del fornitore e la mancata produzione, da parte dell’acquirente, di elementi concreti sui rapporti commerciali e sulle consegne hanno concorso a provare la consapevolezza della frode.
Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La disposizione è richiamata nel motivo relativo al principio di neutralità dell’IVA, ma la sentenza non ne offre un’autonoma interpretazione normativa: respinge la censura applicando il principio della cartolarità previsto dall’art. 21, comma 7, del medesimo decreto.
Art. 21, comma 7, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
In tema di IVA la sovrafatturazione di operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, in attuazione del principio di "cartolarità" sancito dall'art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nel testo modificato dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 158 del 2015), determina l'insorgenza del rapporto impositivo a fronte della semplice "emissione" del documento contabile, in quanto suscettibile di essere utilizzato a fini fiscali ove non sottratto tempestivamente al commercio giuridico.
L’emissione della fattura per un’operazione inesistente può far sorgere l’obbligo di versare l’IVA indicata, anche se l’operazione economica non è avvenuta. L’obbligo può venir meno se la fattura è rettificata o annullata tempestivamente e si elimina ogni rischio di perdita del gettito.
Art. 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito
La definizione agevolata della lite, accompagnata dal pagamento integrale degli importi dovuti, ha comportato la cessazione della materia del contendere per il socio A.A.
Art. 6, commi 12 e 13, del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito
Per la socia B.B., la definizione agevolata e il pagamento, in assenza di diniego entro il 31 luglio 2020 e di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, hanno determinato l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il rigetto del ricorso della società comporta, ricorrendone i presupposti processuali, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nelle contestazioni IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che il fornitore non ha eseguito la prestazione e che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, della frode. In operazioni semplici può assumere rilievo decisivo l’assenza di una minima struttura del fornitore.
- Una volta presentato un quadro presuntivo serio della frode, il contribuente deve offrire elementi concreti per contrastarlo: documenti di trasporto, ordini, corrispondenza, modalità delle consegne e prove dell’effettiva organizzazione dei rapporti commerciali. La mera consegna o rivendita dei beni e il pagamento delle fatture non bastano, da soli, a dimostrare la buona fede.
- La vicinanza geografica tra le sedi può concorrere, insieme ad altri dati oggettivi, alla valutazione presuntiva, ma non costituisce necessariamente prova autonoma della consapevolezza della frode.
- Per contestare in cassazione una valutazione sull’inesistenza di una prestazione, occorre confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione e indicare quali prove dimostrerebbero l’effettività, il periodo di esecuzione e la congruità del corrispettivo; la mera riproposizione delle difese di merito non è sufficiente.
- In caso di fattura per operazione inesistente, l’IVA esposta può essere dovuta per il solo fatto dell’emissione del documento, se questo non è rettificato o annullato tempestivamente e permane un rischio di perdita del gettito; il principio di neutralità non esclude automaticamente tale obbligo.
- La definizione agevolata e il pagamento degli importi previsti possono estinguere la controversia per i soli contribuenti che vi hanno aderito. La posizione processuale degli altri ricorrenti resta separata e deve essere decisa nel merito.
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