Sentenza del 23/09/2024 n. 25415 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione di sanzioni relativi agli anni 2011-2012, emessi nell’ambito di una verifica che aveva ipotizzato una frode carosello e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. A.A. aveva impugnato gli atti qualificandosi come liquidatrice e ultima amministratrice della società. L’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: ha contestato, in primo luogo, l’ammissibilità del ricorso originario, poiché promosso in nome o per conto di una società già estinta da una persona che non aveva più il potere di rappresentarla; ha inoltre dedotto che l’estinzione non eliminava le obbligazioni tributarie, la violazione del principio di non contestazione e l’omessa considerazione della responsabilità personale di A.A. e B.B. per le violazioni. La Corte ha deciso il primo motivo, ritenendolo fondato; gli altri sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accertato che la società era stata cancellata prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio e che A.A. aveva agito esclusivamente quale amministratrice e liquidatrice, non quale socia. L’estinzione aveva quindi fatto venir meno la capacità processuale della società e il potere di A.A. di rappresentarla: il ricorso introduttivo era inammissibile per un vizio originario e insanabile. La Corte ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, dichiarato assorbiti gli altri tre, cassato senza rinvio la sentenza d’appello e dichiarato nullo l’intero giudizio. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Ciò determinava il difetto della capacità processuale dell'amministratrice-liquidatrice, travolgendo la legittimazione del liquidatore-ex amministratore a rappresentare l'ente; sicché non sussistendo la prerogativa di proseguire l'azione da parte di quest'ultimo, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.
Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, l’ex amministratore o liquidatore non può agire in giudizio in sua rappresentanza. Se impugna gli atti soltanto in tale qualità, il ricorso è inammissibile per difetto originario di capacità processuale e di legittimazione rappresentativa.
Ciò determinava il difetto della capacità processuale dell'amministratrice-liquidatrice, travolgendo la legittimazione del liquidatore-ex amministratore a rappresentare l'ente; sicché non sussistendo la prerogativa di proseguire l'azione da parte di quest'ultimo, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito.
Quando il processo è affetto fin dall’origine da un vizio insanabile che impone una pronuncia di rito e non consente una decisione nel merito, la Cassazione può cassare senza rinvio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società dal Registro delle imprese, se anteriore all’avvio del giudizio, impedisce all’ex amministratore o liquidatore di rappresentarla in una successiva impugnazione: il solo titolo di ex rappresentante non conferisce capacità processuale.
- Occorre distinguere la qualità in cui la persona agisce. La decisione riguarda A.A. quale amministratrice e liquidatrice della società estinta e non stabilisce l’esito di un’eventuale impugnazione proposta personalmente da un socio o da un soggetto destinatario di atti a titolo individuale.
- Se il difetto di capacità processuale esiste già quando viene proposto il ricorso, il vizio è originario e insanabile: il giudizio può essere dichiarato nullo senza esaminare le questioni di merito o gli altri motivi di ricorso.
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