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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16754/2026 del 28/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite riguarda l'impugnazione, da parte di un avvocato, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006 con cui l'amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito professionale sulla base di indagini bancarie svolte sui conti correnti personali, ritenendo non giustificati alcuni versamenti. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente giudizio di legittimità, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell'Umbria resa in sede di rinvio, deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e insufficiente rispetto alle contestazioni sull'assunto di un'attività professionale parallela a quella dello studio associato; 2) omesso esame della documentazione prodotta per giustificare la provenienza non reddituale dei versamenti; 3) violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 per compressione del diritto di difesa nella fase del contraddittorio preventivo. Successivamente, prima della decisione, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. n. 119/2018, art. 6 e 7, conv. in l. n. 136/2018.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l'istanza del contribuente di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia tributaria. Ha rilevato che risultavano documentati sia la presentazione della domanda di definizione entro il termine di legge, sia il pagamento della prima rata, e che non risultavano né un diniego dell'Agenzia delle Entrate né un'istanza di trattazione del processo. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata. La Corte ha inoltre precisato che, per effetto dell'estinzione, non si applica il contributo unificato დამატivo previsto per i ricorsi rigettati, inammissibili o improcedibili.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    costituisce la base normativa delle indagini bancarie utilizzate dall'ufficio per ricostruire il reddito, in combinazione con l'art. 51 d.P.R. n. 633/1972.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come ulteriore fondamento delle indagini bancarie e della presunzione di riferibilità dei movimenti finanziari al reddito imponibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente e insufficiente.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    invocato per denunciare l'omesso esame di documenti che avrebbero giustificato i versamenti contestati.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato per denunciare la violazione di legge relativa alle indagini bancarie e al contraddittorio preventivo.

  • d.l. n. 119/2018, art. 6

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in Cassazione, e comporta l'estinzione del processo al ricorrere delle condizioni previste.

  • d.l. n. 119/2018, art. 7

    richiamato dal ricorrente nella domanda di definizione agevolata della lite.

  • L. n. 136/2018

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, quando sia tempestivamente presentata la domanda e sia effettuato il pagamento della prima rata, determina l'estinzione del processo se non intervengono diniego dell'amministrazione finanziaria né istanza di trattazione della parte interessata.
  • In presenza di una causa estintiva sopravvenuta del giudizio, la Corte non esamina i motivi di ricorso nel merito perché la definizione della lite rende improcedibile la prosecuzione del giudizio di legittimità.
  • L'estinzione del processo per definizione agevolata esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per i ricorsi rigettati, inammissibili o improcedibili.
  • Nei giudizi tributari fondati su indagini bancarie, il contribuente può contestare la riferibilità dei movimenti ai redditi imponibili e dedurre la natura non reddituale dei versamenti, ma tali questioni restano assorbite se il giudizio si estingue per adesione alla definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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